Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2011) 24-11-2011, n. 43333 Scriminanti

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 5.5.2008, il Tribunale di Catania dichiarò responsabile del reato di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen., commesso fino al 21.6.2004 e – concesse le attenuanti generiche – la condannò alla pena di mesi 6 di reclusione, pena sospesa.

Avverso tale pronunzia l’imputata propose gravame ma la Corte d’appello di Catania, con sentenza in data 24.11.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata deducendo violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della esimente di cui all’art. 54 cod. pen., ancorchè putativamente ritenuta. L’imputata avrebbe infatti occupato abusivamente un alloggio popolare in quanto priva di alloggio, il quale rientra fra i bisogni primari anche ai sensi dell’art. 25 della Dichiarazione universale dei Diritti Umani e dall’art. 11 del Patto internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali. Cita sul punto giurisprudenza di merito e la sentenza di questa Sez. 2 n. 35580/2007. Nella specie l’imputata si trovava in stato di assoluta indigenza e nell’impossibilità di trovare una casa e si sarebbe limitata ad occupare un alloggio che comunque avrebbe dovuto essere assegnato, ma dopo molti anni.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha affermato che l’illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell’integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8724 in data 11.2.2011 dep. 4.3.2011 rv 249915. Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza della scriminante, essendo stato accettato che la necessità di occupazione illecita di un edificio residenziale pubblico al fine di occuparlo con la compagna minorenne in stato di gravidanza, invocata dall’imputato, sarebbe potuta essere soddisfatta con la richiesta di ausilio ai servizi sociali e alle altre istituzioni pubbliche di assistenza, la cui indisponibilità, nel caso di specie, non era stata neanche allegata).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha rilevato che lo stato di necessità non poteva estendersi ad un periodo di anni (dal 2001 al 2004) e nel ricorso neppure si allegano le ragioni per cui invece l’invocata esimente sarebbe perdurata per tutto l’arco temporale in questione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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