T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-12-2011, n. 1106

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto notificato il 15 novembre 2001 – depositato il 13 dicembre 2001 -, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 128 del 1° agosto 2001 di reiezione dell’istanza di condono presentata ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deducendo: violazione della legge 241/90 artt. 7 e 8 omessa preventiva comunicazione avvio procedimento – violazione della L. 241/90 art. 3 omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della motivazione – violazione della L. 47/85 art. 35 comma 12, eccesso di potere, manifesta ingiustizia – violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

2 Con altro atto, notificato il 12 gennaio 2002 – depositato il 7 febbraio 2002 -, la ricorrente ha poi impugnato l’ordinanza di demolizione n. 201 del 13 novembre 2001.

3 Con istanze depositate il 29 ottobre 2009, la ricorrente ha manifestato il persistente interesse alla definizione di entrambi i ricorsi.

4 Con memorie depositate il 14 ottobre 2011, la ricorrente ha argomentato le domande.

5 Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2011 i ricorsi sono stati chiamati ed introdotti per la decisione.

Motivi della decisione

1 La ricorrente impugna il diniego di condono e la conseguente ordinanza di demolizione con atti introduttivi che, stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva, devono esser riuniti ai sensi dell’articolo 70 del codice del processo amministrativo.

2 Il primo ricorso è infondato.

3 Per ragioni di carattere logico vanno esaminati innanzitutto i motivi, secondo e quarto, con i quali la ricorrente lamenta il difetto di presupposizione e l’assenza di motivazione stante l’erroneità dell’assunto per il quale l’opera sarebbe stata realizzata dopo il 31 dicembre 1993, assunto poi non correttamente supportato dal richiamo al rapporto del Comando Stazione Carabinieri di Sperlonga ed alla sentenza del Pretore di Fondi.

3.1 In punto di fatto va rilevato che: (a) l’istanza interessa un "Immobile ad uso abitativo con struttura portante in putrelle di ferro, tamponato perimetralmente con pareti in mattoni forati" Superficie lorda mq. 96,00 – Data realizzazione: Estate 1993;"; (b) la ricorrente, "sebbene invitata con comunale n. 7253 del 22.05.1995 e successivo sollecito n. 3948 del 14.03.1996, non ha mai presentato prova circa l’effettiva realizzazione delle opere entro il 31.12.1993;"; (c) il rapporto n. 97/1 datato 25.02.1995 del Comando Stazione Carabinieri di Sperlonga, richiamata la costruzione di un manufatto "… con mura perimetrali in mattoni forati…", indica che "nella parte posteriore si notano circa mt. lineari 9 di muro perimetrale non ancora completato ma innalzato per mt. 1 circa;…"; (d) il successivo rapporto in data 13.10.1997 della polizia locale, certifica la "… continuazione lavori allo stesso manufatto e consistenti in completamento delle murature perimetrali posteriori fino all’altezza di gronda di ml. 3,50 ed al colmo di circa m. 5,00;".

3.2 Gli esiti di cui sopra e la mancata produzione della documentazione integrativa richiesta, hanno condotto il comune a ritenere insussistente la condizione di ammissibilità – opera ultimata entro il 31 dicembre 1993 – della domanda di condono edilizio correttamente valutata alla stregua della sola documentazione fornita ed acquisita.

3.3 I motivi in esame vanno respinti. Va innanzitutto disatteso l’argomento secondo il quale il menzionato rapporto del Comando Stazione Carabinieri di Sperlonga certificherebbe l’esistenza di un manufatto completo. Ed, infatti: (a) posto che occorre fornire elementi di prova in ordine ad una opera ultimata al 31 dicembre 1993, di certo il dedotto e supposto completamento al 25 febbraio 1995 – data del rapporto -, nulla dimostra in relazione all’esistenza di detta condizione; (b) lo stesso rapporto e quello successivo della polizia locale poi, nell’attestare il mancato completamento delle mura perimetrali posteriori dello stesso manufatto, certificano l’assenza di un manufatto strutturalmente completato e depongono per l’attendibilità della conclusione alla quale è pervenuto il comune nel negare il condono edilizio.

3.4 A completamento di quanto indicato, va poi richiamato il costante orientamento per il quale "L’onere della prova dell’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria; ciò perché mentre l’amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualunque documentazione da cui si desuma che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta. Pertanto colui che ha commesso l’abuso non può trasferire il suddetto onere in capo all’Amministrazione, qualora non sia in grado di fornire elementi e documenti atti a sostenere la richiesta legittima di condono edilizio." (Consiglio Stato, sez. IV, 02 febbraio 2011, n. 752; 13 gennaio 2010, n. 45).

3.5 Quanto alla documentazione allegata al ricorso, nel ribadire che l’interessata non ha corrisposto alla duplice richiesta istruttoria connessa al riscontro della predetta condizione, va infine richiamato che "La dichiarazione sostitutiva di notorietà dell’intervenuta ultimazione delle opere entro la data di scadenza non ha alcuna valenza privilegiata. Ai fini della condonabilità delle opere abusive la stessa rappresenta solo un principio di prova potenzialmente idoneo e sufficiente a dimostrare la data di ultimazione delle opere. Detta dichiarazione sostitutiva non preclude all’Amministrazione, in sede di esame della stessa, la possibilità di raccogliere nel corso del procedimento elementi a contrario e pervenire a risultanze diverse, senza che ciò faccia ricadere su quest’ultima l’onere di fornire la prova dell’ultimazione dei lavori in data successiva a quella dichiarata dall’interessato." (T.a.r. Lazio Roma, sez. II, 06 dicembre 2010, n. 35404).

4 Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 35, comma 12, della legge 47/1985 deducendo che, con il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presentazione la domanda dovrebbe intendersi accolta ove corredata, come nel caso, dal pagamento di tutte le somme dovute.

4.1 Alla censura va opposto che l’operatività dell’invocato meccanismo implica la presentazione di un’istanza ammissibile perché riferita ad opere ultimate alla data fissata, il che deve nella fattispecie escludersi per quanto sopra detto.

5 Esito analogo va infine rassegnato con riguardo al primo motivo, soccorrendo sul punto il constante orientamento per il quale "In quanto ad iniziativa di parte, il procedimento di condono edilizio non necessita di previa comunicazione di avvio del procedimento, né è richiesto tale onere formale in relazione alla successiva ingiunzione di demolizione, essendo essa atto meramente consequenziale al diniego." (T.a.r. Toscana Firenze, sez. III, 06 febbraio 2008, n. 102).

6 Con il successivo atto introduttivo, la ricorrente ha impugnato la consequenziale ordinanza di demolizione, deducendo: (a) la mancata comunicazione di avvio del procedimento; (b) il difetto di motivazione; (c) l’erroneità del presupposto riferimento alle ragioni che hanno supportato il diniego di condono; (d) la mancata acquisizione, sulla demolizione, del previo avviso della commissione edilizia.

6.1 Le indicate censure vanno disattese potendosi sinteticamente opporre: (a) quanto alla prima, che non è richiesta la previa comunicazione di avvio del procedimento in relazione alla ingiunzione di demolizione quale atto meramente consequenziale al diniego di condono; (b) che le ragioni poste a fondamento degli esiti negativi rassegnati sulle censure del primo ricorso quanto alla presupposta, mancata ultimazione delle opere alla data del 31 dicembre 1993, depongono anche per l’infondatezza del secondo e del terzo motivo del ricorso in esame; (c) quanto infine alla mancata acquisizione del parere della commissione edilizia, che la speciale disciplina del condono implica, nel caso di diniego, l’applicazione delle sanzioni senza prescrivere alcun ulteriore, previo adempimento.

7 I ricorsi vanno quindi respinti. Non si provvede ad alcuna statuizione sulle spese di giudizio in ragione della mancata costituzione del comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), previa riunione, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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