Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2011) 24-11-2011, n. 43332

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17.2.2010, il Tribunale di Roma dichiarò C.G. responsabile di tre rapine aggravate, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi, unificati sotto il vincolo della continuazione e lo condannò alla pena di anni 9 mesi 10 di reclusione ed Euro 7.400,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di, con sentenza in data 2.3.2011, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo:

1. vizio di motivazione in relazione ai capi a), B) e C) in quanto l’affermazione di responsabilità è avvenuta valorizzando le dichiarazioni ed i riconoscimenti operati da F.D. e da C.F., trascurando i dubbi manifestati dal F. in ragione del travisamento del rapinatore, mentre il C. ha riferito di non aver riconosciuto l’imputato in fotografia; la motivazione sarebbe carente perchè non passa in rassegna gli elementi a discarico ed accoglie acriticamente le conclusioni del Tribunale;

2. violazione dell’art. 360 cod. proc. pen. in quanto gli accertamenti dattiloscopici erano stati eseguiti senza garanzie difensive.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti in quanto svolge censure di merito, manifestamente infondato e generico in quanto il ricorso non è autosufficiente.

E’ inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del 22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv 246552).

La Corte territoriale ha rassegnato a p. 7 gli elementi complessivi nei quali peraltro i riconoscimenti svolgono un ruolo importante ma non decisivo, alla luce del possesso in capo all’imputato dell’arma sottratta a F., della descrizione delle caratteristiche fisiche e del modus operandi.

Non si è perciò neppure in presenza del travisamento di un elemento di prova decisivo.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e proposto in carenza d’interesse.

Questa Corte ha affermato che la comparazione delle impronte prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede particolari cognizioni tecnico-scientifiche e si risolve in un mero accertamento di dati obiettivi, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen., sicchè il suo svolgimento non postula il rispetto delle formalità previste dall’art. 360 cod. proc. pen.. Ne consegue che, qualora colui che abbia svolto attività di comparazione sia sentito in dibattimento e riferisca in ordine alla medesima, il giudice non è tenuto a disporre perizia, potendosi attenere alle emergenze esposte dal dichiarante. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 9.2.2010 dep. 4.5.2010 rv 246872).

Quanto al prelievo delle impronte sull’oggetto, esso è si atto irripetibile, ma la Corte territoriale ha rilevato che, allorchè fu compiuto non era ancora attribuibile all’imputato la rapina in questione.

Peraltro il motivo di ricorso è svolto in carenza di interesse giacchè l’impronta dell’imputato nulla aggiunge al fatto, evidenziato a p. 5, che il 6.4.2008 C. era stato trovato in possesso dell’arma sottratta alla guardia giurata.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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