T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-12-2011, n. 1105

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto notificato il 13 novembre 2001 – depositato il 12 dicembre 2001 -, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 291 del 9 agosto 2001 con la quale è stata respinta la domanda di condono edilizio nonché disposta la demolizione. Ha dedotto: violazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 legge n. 241/90; 9 e 11 l. reg. n. 57/93 – eccesso di potere per falsità del presupposto, contraddittorietà, carenza di motivazione.

2 Con atto depositato l’8 febbraio 2002 si è costituito il comune di Fondi, che ha opposto l’infondatezza del ricorso.

3 Con istanza depositata il 7 gennaio 2010, la ricorrente ha manifestato il persistente interesse alla definizione della domanda di annullamento.

4 Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 Prima dello scrutinio dei motivi a sostegno del richiesto annullamento, occorre riprodurre gli elementi di fatto della vicenda. L’ordinanza impugnata presuppone: (a) l’accertamento, in data 27 dicembre 2000, della polizia locale dal quale emerge la demolizione e ricostruzione di un manufatto abusivo in località Guado; (b) la pendenza della domanda di condono edilizio prot. n. 1°/5692 del 29 marzo 1986 relativa all’abuso commesso sul terreno distinto in catasto al foglio n. 74 mappale n. 60; (c) "… che il manufatto abusivo per cui è stato richiesta la sanatoria… non è più esistente, in quanto lo stesso è stato demolito e ricostruito, tanto da risultare un organismo totalmente diverso… "; (d) l’esistenza di vincoli paesistici nonché l’occupazione abusiva di un terreno di uso civico.

1.1 Dal verbale di sequestro di cui alla nota prot. n. 4167/P.M. del 27 dicembre 2000 si ricava quindi: (a) non solo la demolizione e ricostruzione, ma anche l’ampliamento del vecchio manufatto; (b) che, nel corso degli accertamenti, l’interessata ha rappresentato la pendenza dell’istanza di condono; (c) che detto verbale costituiva comunicazione di avvio del procedimento.

2 Ciò posto, per ragioni di carattere logico deve esser scrutinato il secondo motivo con il quale la ricorrente, innanzitutto, esclude che vi sia stato un "… sostanziale superamento della situazione di fatto in base alla quale è stata presentata la domanda di condono.". Detta censura va disattesa. Ed, infatti, contrariamente a quanto prospettato il detto verbale di polizia locale certifica, oltre alla demolizione e ricostruzione, anche l’ampliamento del manufatto preesistente; il che è poi confermato dal raffronto tra i dati di cui all’originaria domanda di condono (mq. 53,80) e quelli che si ricavano dal provvedimento impugnato (mq. 109,25).

2.1 Con il motivo in esame la ricorrente poi richiama la possibilità di una demolizione e fedele ricostruzione del manufatto senza necessità di un titolo edilizio. Anche detta doglianza va respinta. Ed, infatti, posto che nel caso la questione è quella degli interventi ammissibili in pendenza di condono, non di interventi su immobili legittimamente edificati, soccorre sul punto il constante orientamento per il quale "Quando la demolizione e la successiva ricostruzione di un manufatto non danno luogo alla fedele riedificazione del precedente manufatto per sagoma, superficie e volume, non si è in presenza di ristrutturazione edilizia, bensì di nuova costruzione, per cui è necessario il rilascio di apposito titolo edilizio: è quindi legittima l’archiviazione della domanda di condono relativa al primo fabbricato, essendo effettivamente venuta meno la stessa opera per cui si riferiva la richiesta." (Consiglio Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6550).

2.2 Con un terzo profilo, al quale sono state altresì particolarmente dedicate la documentazione e la memoria prodotte, rispettivamente, il 30 settembre e l’11 ottobre 2011, la ricorrente censura la reiezione del condono perchè estesa a tutti i manufatti pur essendo i lavori, a suo tempo accertati, riferibili esclusivamente al manufatto n. 2 (cfr. relazione tecnica). Il motivo è inammissibile in quanto lo stesso presuppone una situazione ed un effetto contrastanti con il dato testuale. Ed, infatti, dal riferimento al verbale di accertamento della polizia locale e dall’ambito di insistenza dell’abuso, si desume agevolmente che gli effetti (reiezione del condono e demolizione) sono circoscritti "… al manufatto abusivo… demolito e ricostruito… su terreno distinto in catasto al foglio n° 74 mappale 60/a…". Il che certifica che l’ordinanza riconduce il diniego e la sanzione al solo manufatto oggetto del verbale di accertamento del 27 dicembre 2000.

3 Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative. Anche detto motivo va respinto. Come già anticipato, dal citato verbale si desume che: – l’interessata aveva fornito, in sede di accertamento, la documentazione del condono edilizio riferibile all’immobile; – il verbale stesso costituiva, "ad ogni effetto di legge", comunicazione di avvio ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990. Tali evenienze depongono per l’infondatezza del motivo perché, l’esibizione della documentazione manifesta la percepita rilevanza degli accertamenti sull’istanza di condono edilizio, quindi l’inerenza della comunicazione di avvio, esplicitata in detto verbale, anche alla definizione della pendente domanda.

4 Il ricorso va quindi respinto. Le spese seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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