T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-12-2011, n. 1104 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto notificato il 12 novembre 2001 – depositato il 6 dicembre 2001 – i ricorrenti espongono: (a) di esser proprietari di un terreno sito in comune di Formia, località Gianola, via Fosso degli Ulivi distinto in catasto al foglio 20, particella 724 (ex 186) sul quale hanno realizzato, entro il 1° ottobre 1983, in assenza di concessione, due manufatti di cui uno di circa mq. 35 destinato ad uso industriale ed artigianale, l’altro per civile abitazione di mq. 87 circa; (b) che al 1° ottobre 1983 il manufatto avente destinazione industriale ed artigianale era costituito con struttura portante in muratura e da blocchetti di cls con rivestimento esterno in lamiera anodizzata e copertura a tetto; (c) che il 30 aprile 1986 è stato richiesto il condono per entrambi i manufatti; (d) che quello destinato ad uso industriale ed artigianale, dopo la presentazione dell’istanza di condono, è stato interessato da lavori finalizzati a mutarne la destinazione d’uso a civile abitazione; (e) che con istanza dell’8 marzo 1995, è stata richiesto il condono edilizio per detto mutamento di destinazione d’uso; (f) che il comune ha preannunziato il diniego di condono con nota osservata dagli interessati.

2 Tutto ciò premesso, impugnano il diniego di cui in epigrafe deducendo: violazione di leggi – vizio di procedura per omessa acquisizione del parere della commissione edilizia – eccesso di poter per erroneità dei presupposti – difetto di istruttoria in relazione e violazione dell’art. 35, comma 4, L. 28/2/1985 – violazione ed errata applicazione dell’art. 31 della L. 28/2/85 n. 47, come modificato dall’art. 39 Legge 23/12/94 n. 724 e dell’art. 35 della stessa legge – eccesso di poter per erroneità dei presupposti e difetto di motivazione – violazione art. 35, 14° comma, L. n. 47/85 e dell’art. 32 della stessa legge – eccesso di potere per erroneità dei presupposti.

3 Con istanza depositata il 19 ottobre 2009, i ricorrenti hanno manifestato il persistente interesse alla definizione del ricorso.

4 Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2011, il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 I ricorrenti agiscono per l’annullamento dell’ordinanza n. 291 del 10 agosto 2001 con la quale il comune di Formia ha rigettato l’istanza di condono prot. n. 11360, prat. n. 2567 ai sensi dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, presupponendo: (a) l’insistenza dell’abuso in area vincolata per scopi paesaggistici ai sensi della legge 1497/39 ed all’interno del Parco Regionale di Gianola e del Monte di Scauri, zona "A" nella quale sono ammessi interventi limitati; (b) che l’istanza di condono, connessa ad altra presentata ai sensi della legge 47 del 1985, interessa un manufatto (prefabbricato – container) "… di natura precaria (box prefabbricato di cantiere) non identificabile come "opera completata" ai sensi dell’art. 31 – della legge 47/85…".

2 Con il primo motivo lamentano l’illegittimità del diniego rilevando la mancata, previa acquisizione del parere della commissione edilizia. La censura è infondata alla stregua del costante orientamento – al quale ha aderito anche la Sezione (T.a.r. Lazio Latina, sez. I, 06 maggio 2010, n. 711) -, per il quale "La specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all’ordinario procedimento di rilascio della concessione ad edificare e l’assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono, per il rilascio della concessione in sanatoria c.d. straordinaria (o condono), il parere della Commissione edilizia non obbligatorio ma, tutt’al più, facoltativo, al fine di acquisire eventuali informazioni e valutazioni con riguardo a particolari e sporadici casi incerti e complessi, in assenza dei quali il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla semplice verifica dei numerosi presupposti e condizioni espressamente e chiaramente fissati dal legislatore." (Consiglio Stato, sez. IV, 03 agosto 2010, n. 5156; T.a.r. Liguria Genova, sez. I, 06 maggio 2010, n. 2295).

3 Con il secondo motivo argomentano l’erroneo riferimento al carattere precario in quanto l’istanza di condono, ab origine, interesserebbe un manufatto con struttura portante in muratura e blocchetti in cls e con rivestimento esterno in lamiera ondulata in alluminio; il che sarebbe certificato dalla relazione di parte che avrebbe imposto i dovuti accertamenti, la mancanza dei quali implicherebbe un evidente difetto di istruttoria, quindi la violazione dell’articolo 35, comma 14, della legge 47 del 1985.

4 Il motivo è infondato.

4.1 In via preliminare deve il Collegio evidenziare che, diversamente da quanto riportato nella relazione tecnica di parte del 22 ottobre 2001, non è intervenuto alcun provvedimento di condono correlabile all’originaria domanda, deponendo in tal senso il testo dell’impugnato provvedimento che ritiene "… le domande di condono edilizio presentate… in data 08.03.1995 e… in data 30.4.1986… "non suscettibili di accoglimento"…". Ciò posto, la tesi dei ricorrenti sull’effettiva struttura del manufatto non ha adeguato riscontro perché attinge alla predetta relazione, a sua volta priva di ogni utile indicazione probatoria. La documentazione fotografica prodotta non può dirsi poi rappresentativa dell’esistenza, ab origine, di "un manufatto con struttura portante in muratura", palesandosi dalla stessa "un rivestimento esterno in lamiera ondulata in alluminio" quale involucro che racchiude un ambiente circoscritto da blocchetti. Il che introduce anche l’infondatezza del lamentato difetto di istruttoria perché grava comunque sul richiedente l’onere di fornire, ai fini della condonabilità, ogni utile documentazione che dovrà essere verificata dal comune.

4 I ricorrenti rappresentano quindi che ai fini del condono non rileverebbero i materiali utilizzati e/o il sistema di ancoraggio, bensì l’uso prolungato del manufatto in funzione di determinate utilità; l’indicata precarietà pertanto non escluderebbe il carattere di "opera completata" connessa al primo condono edilizio, successivamente destinata ad uso abitativo sì come indicato nella domanda ex lege 724/94; gli stessi rilevano poi che, se l’articolo 31 della legge 47 del 1985 ricollegava il condono "alle costruzioni ed altre opere", con l’articolo 39 della legge 724 del 1994 una tale limitazione sarebbe venuta meno, da tanto la sicura assentibilità della sanatoria fermo ogni altro successivo adempimento amministrativo.

4.1 Anche siffatto motivo deve esser disatteso. Il dato dal quale occorre partire è costituito dalla circostanza per la quale, il provvedimento impugnato richiama un’istanza di condono per un bene ben definito, vale a dire "una struttura metallica box prefabbricato di cantiere". Tale essendo la situazione in fatto, alla tesi dei ricorrenti deve opporsi che in base alle disposizioni invocate non può essere rilasciata una concessione in sanatoria per opere di carattere precario. Osserva poi il Collegio che la precarietà o no di un manufatto va valutata dal punto di vista funzionale, cioè con riferimento all’uso cui esso era destinato, nel caso oggettivamente fissato dalla domanda dei ricorrenti sì come presupposta quindi verificata, evidentemente sulla base della documentazione depositata, dal comune.

5 L’infondatezza dei motivi già scrutinati implica l’inammissibilità, per difetto di interesse, della dedotta violazione dell’articolo 32 della legge 47/1985, interessante la ragione di diniego ricondotta, dal comune, all’insistenza dell’abuso in area vincolata per scopi paesaggistici ai sensi della legge 1497/39 ed all’interno del Parco Regionale di Gianola e del Monte di Scauri, zona "A".

6 Non si provvede ad alcuna statuizione sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione del comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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