Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2011) 24-11-2011, n. 43330

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11.3.2010, il G.U.P. del Tribunale di Napoli dichiarò R.G. responsabile del reato di tentata rapina aggravata e -con l’aumento per la continuazione e la diminuente per il rito – lo condannò alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, pene accessorie.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 1.12.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, escluso l’aumento per continuazione, rideterminò la pena in anni 4 di reclusione ed Euro 800,00 di multa, confermando nel reato.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo.

1. violazione della legge processuale in relazione alla ritenuta utilizzabilità in sede di giudizio abbreviato fatti utilizzati in violazione dell’art. 63 cod. proc. pen.; la Corte territoriale ha condiviso la sentenza di primo grado;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità in quanto effettuata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, la quale non avrebbe affatto riconosciuto l’imputato, ma solo dichiarato che il rapinatore poteva rassomigliare all’imputato;

3. vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L’affermazione di responsabilità dell’imputato è avvenuta sulla base delle dichiarazioni dell’Appuntato dei Carabinieri Ru., il quale ha visto direttamente nella disponibilità di R. l’auto utilizzata per la rapina (v. sentenza di primo grado).

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il primo giudice ha dato atto che la persona offesa ha riferito solo della somiglianzà fra l’imputato ed il rapinatore e la affermazione di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni del teste Ru..

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).

Nel caso di specie tale elemento appare implicito nei precedenti penali (essendo contestata la recidiva reiterata specifica nel quinquennio) e, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità. (Cass. Sez. 4^ sent. n. 08052 del 6.4.1990 dep. 1.6.1990 rv 184544).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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