T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-12-2011, n. 10279

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 13/08 emesso dal TAR Lazio – Roma il 05/08/08 e depositato in pari data;

Considerato che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Considerato, infatti, che il provvedimento monitorio è divenuto incontestabile in quanto dichiarato esecutorio in data 19/05/11 a seguito dell’estinzione per perenzione del giudizio di opposizione;

Considerato che il titolo in esame è stato notificato al Ministero della Giustizia in data 30/05/11;

Considerato che il Ministero della Giustizia non ha ottemperato, senza alcuna giustificata ragione, al decreto ingiuntivo;

Ritenuto, pertanto, di dovere accogliere il ricorso e di dovere ordinare al Ministero della Giustizia di eseguire il decreto ingiuntivo in esame nel termine di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento;

Considerato che è necessario nominare, nell’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’amministrazione, un commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà nei successivi trenta giorni all’esecuzione del provvedimento monitorio;

Considerato che il Ministero della Giustizia, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

accoglie il ricorso e, per l’effetto:

a) ordina al Ministero della Giustizia di eseguire il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato nel termine di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento;

b) nomina, nell’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’amministrazione, quale commissario ad acta, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà nei successivi trenta giorni all’esecuzione del provvedimento monitorio;

c) condanna il Ministero della Giustizia a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre contributo unificato, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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