Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-06-2012, n. 9154 Agricoltura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22.9.04 il Tribunale di Castrovillari riconosceva il diritto di S.A. alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 1996, 1997 e 1998.

Con sentenza depositata il 3.10.07 la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello dell’INPS e in totale riforma della statuizione di prime cure, rigettava la domanda della S. ritenendo fittizi i rapporti lavorativi da lei dedotti riguardo agli anni di cui sopra; ciò affermava in base a documentazione acquisita d’ufficio in secondo grado.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la S. affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l’INPS.

Motivi della decisione

1- Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riunisce al ricorso n. 14056/08 quello recante il n. 14057/08 – di identico contenuto, proposto da G.M. -, trattandosi di impugnazioni della medesima sentenza.

2- Con il primo mezzo entrambe le ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione, da parte della Corte territoriale, sugli effetti della tardiva costituzione dell’INPS nel giudizio di primo grado nonchè sull’utilizzo dell’iniziativa istruttoria ex officio per acquisire in appello i documenti prodotti dall’istituto previdenziale.

Con il secondo mezzo lamentano violazione di un "principio di collegialità", per avere la stessa Corte territoriale emesso, in analoga controversia, una decisione opposta a quella in questa sede impugnata.

3- Il primo mezzo è inammissibile.

Esso in sostanza si colloca all’esterno dell’area dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il vizio di motivazione spendibile mediante ricorso per cassazione concerne solo la motivazione in fatto, giacchè quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 384 c.p.c., u.c.), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire.

Invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorchè malamente spiegata o non spiegata affatto; se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta e il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione.

Dunque, il vizio dedotto deve, in realtà, qualificarsi come di violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ma a tale riguardo riveste carattere preliminare ed assorbente il rilievo che il motivo di censura non è corredato dal quesito di diritto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis nel caso di specie).

E’ appena il caso di rimarcare che non gioverebbe alle ricorrenti nemmeno intendere il mezzo come denuncia di un vizio di motivazione, poichè anche in tal caso risulterebbe inammissibile (sempre alla luce del cit. art. 366 bis c.p.c.) in quanto privo del momento di sintesi del fatto controverso e decisivo, per circoscriverne puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 1.10.07 n. 20603; Cass. Sez. 3 25.2.08 n. 4719; Cass. Sez. 3 30.12.09 n. 27680).

4- Per analoghe ragioni si palesa inammissibile anche il secondo mezzo, che non si conclude nè con un quesito di diritto nè con un momento di sintesi.

5- In conclusione, entrambi i ricorsi sono da dichiararsi inammissibili.

Non va emessa pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326 (inapplicabile ratione temporis nel caso di specie, atteso che le domande delle odierne ricorrenti furono introdotte in epoca anteriore all’ottobre 2003).

P.Q.M.

LA CORTE riunisce al ricorso n. 14056/08 quello recante il n. 14057/08.

Dichiara inammissibili i ricorsi. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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