Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-11-2011) 24-11-2011, n. 43476

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa l’11/03/011 – provvedendo sull’Appello proposto, tra gli altri da D.B.G. avverso l’ordinanza, in data 07/02/011, del Gip del Tribunale di Napoli, con cui veniva respinta la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere disposta con provvedimento del 18/01/011 in relazione a delitti vari attinenti al traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti ed altro – respingeva il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che la decisione impugnata era priva di motivazione poichè non sussisteva l’asserito giudicato cautelare affermato dal Tribunale;

2. che, comunque, erano venute meno le esigenze cautelari oste a base della misura coercitiva, non sussistendo più il pericolo concreto nè di inquinamento delle prove, nè di reiterazione di altri reati similari.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza in Camera di Consiglio dell’11/10/011, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, per difetto di motivazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

D.B.G., con ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 18/01/011, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, perchè gravemente indagato in ordina a molteplici reati, quali: a) associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di ingente quantità di percolato, di frode in pubbliche forniture, di disastro ambientale; b) tentata truffa ai danni della Regione Campana; c) falso ed altro.

Il predetto Gip del Tribunale di Napoli (in composizione collegiale) con ordinanza in data 07/02/011 rigettava l’istanza di revoca o modifica dell’ordinanza del 18/01/011. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza, in data 11/03/011, respingeva l’Appello, ex art. 310, proposto da D.B.G..

Quest’ultimo – nel frattempo sottoposto non più alla custodia in carcere, ma alla misura degli arresti domiciliari – proponeva l’attuale ricorso per Cassazione. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva in via preliminare che il Tribunale di Napoli con l’ordinanza dell’11/03/011 si è limitato ad affermare che, in ordine all’Appello ex art. 310 c.p.p. proposto dal D.B., sussisteva il giudicato cautelare, costituito dalla precedente ordinanza del Tribunale con la quale era stata respinta l’istanza di riesame. Il Tribunale, tuttavia, non ha indicato in concreto ed in modo articolato nè la data in cui è stata emessa la precedente ordinanza di rigetto, nè le ragioni di fatto e di diritto che determinavano il giudicato cautelare. Trattasi, pertanto, di motivazione apparente, poichè priva di un iter logico idoneo a dar conto della decisione adottata dal Tribunale.

Va annullata, pertanto, l’ordinanza emessa in data 11/03/011 dal Tribunale di Napoli con rinvio a detto Ufficio Giudiziario per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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