Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-11-2011) 24-11-2011, n. 43655 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di M.G. ricorre avverso l’ordinanza del 2 maggio 2011 del Tribunale di Catania che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del suo assistito per i reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 74 e 73 aggravato ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, per avere agito avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p..

Si contesta violazione di legge riguardo all’individuazione degli indizi per i reati contestati, tali non potendo qualificarsi elementi non univoci, suscettibili di letture alternative. Individuati gli elementi indiziari a carico del M. nelle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, si osserva che le indicazioni da essi fornite sono marcate da genericità rispetto all’attività in concreto riferibile al M., frutto di acquisizione de relato, valutate senza previa verifica della fonte rispetto ad aspetti salienti del narrato, e irrilevanti in riferimento all’accusa, in quanto le uniche circostanze effetto di cognizione diretta riguardano un lasso temporale estremamente breve, inconciliabile con la disegnata fattispecie associativa, di natura permanente.

In particolare C.N. attribuisce al ricorrente il ruolo di gestione di piazze di spaccio, senza indicare i luoghi in cui si sarebbe svolta l’attività, ed omettendo di attribuire una condotta specifica che concretizzi la sua indicazione, fornendo di fatto elementi estranei all’individuazione della partecipazione del chiamato nel preteso sodalizio.

Le dichiarazioni di Mu. riguardano un breve lasso temporale poichè questi aveva subito la detenzione fino al 2007; egli ha parlato di una previa vicinanza di M. al gruppo Amato, e poi di un contatto di questi con tali Q. e P., assumendo di aver saputo dallo stesso M. che versava a P. 500 a settimana. Tali essendo i riferimenti provenienti dai dichiaranti, sì ritiene che gli stessi non conferiscano alcun elemento concreto ascrivibile all’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 contestato, poichè dalle dichiarazioni assunte non si ricavano elementi sulla presenza di una struttura gerarchica o la suddivisione dei ruoli tra i sodali, nè sulla volontà del ricorrente di aderire ad un gruppo con carattere di continuità e permanenza, elementi costitutivi del reato contestato.

L’ipotesi di accusa individua in M. il responsabile di una piazza di spaccio che trae approvvigionamento da tale L., presso la cui abitazione sarebbe occultata e preparata la sostanza stupefacente, e tale ipotesi non risulta avvalorata dalla presenza dell’interessato nell’abitazione del preteso correo, pur essendo questa presidiata da videoriprese, nè da alcun contatto tra M. ed i pretesi sodali. Nulla aggiungerebbe a riguardo neppure l’intercettazione ambientale utilizzata in altro procedimento penale ed eseguita nella sede di un hotel di Firenze, ove l’interessato parlava presumibilmente di droga, ma il cui contenuto non offre alcun elemento di sostegno all’ipotesi associativa, carenza indiziaria che raggiunge anche la funzione di vertice attribuita, sulla base della contestazione, al ricorrente. La stessa genericità colpisce anche le ulteriori ipotesi di reato contestate.

Quanto all’esistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 L. cit. il Tribunale ha ritenuto di individuare elemento di conferma nel riferimento operato dai due collaboratori al versamento in favore di P. di Euro 500 a settimana. Ritenuto, sulla base dei precedenti di legittimità, che tale aggravante richieda una configurazione di natura oggettiva e soggettiva, si osserva che sulla base degli elementi individuati dal Tribunale non è permesso di evidenziare l’utilizzo di metodi mafiosi da parte dell’interessato.

In ogni caso anche le indicazioni fornite dai collaboranti riguardano sul punto della specifica dazione di una somma di danaro, elementi acquisiti di relato, senza verifica della fonte di provenienza, del tutto mancanti di riscontro, elementi tutti che conducono ad escludere la sussistenza dell’aggravante contestata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Invero, pur eccependosi nell’atto introduttivo del presente giudizio violazione di legge, di fatto si sollecita una rivisitazione di merito del percorso argomentativo del giudice del riesame, contestando la valenza indiziaria degli elementi da esso individuati, senza confrontarsi con la motivazione, che, al contrario, risulta completa e coerente, avendo fatto corretta applicazione dei principi in materia di valutazione indiziaria, indicandone la presenza con riferimento a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata.

In particolare in via introduttiva l’ordinanza inquadra il contesto e lo sviluppo temporale dell’azione collettiva, che risulta finalizzata a garantire lo svolgimento dello spaccio di stupefacente in una determinata zona territoriale, in precedenza dominata da tale L. G., che viene prontamente riorganizzata al fine di consentirne la persistenza anche dopo l’arresto di questi. L’azione, ricostruita sia sulla base delle intercettazioni telefoniche, che delle dichiarazioni dei collaboranti, risulta tratteggiata nel senso di conferma dell’ipotesi di accusa in maniera univoca.

A fronte di tale accertamento di fatto si inseriscono le affermazioni dei due collaboranti a carico dell’odierno ricorrente, le cui dichiarazioni risultano già specificamente sottoposte al vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva, i quali hanno tratteggiato, in assoluta autonomia dichiarativa ed in maniera convergente, la sua figura di collaboratore del gruppo organizzato, indicandone il territorio di esercizio, gli associati a cui faceva capo, nonchè le specifiche connotazioni di stabilità della collaborazione, indicando anche l’eseguito versamento, costante e ripetuto, di somme di denaro in favore di una organizzazione di carattere mafioso, al cui sostentamento con tale riconoscimento l’interessato provvedeva.

Nel ricorso si contesta la presenza di riscontri, omettendo di valutare, da un canto che la convergenza delle due dichiarazioni accusatorie costituisce già, soprattutto a livello indiziario, adeguato riscontro, e che, in ogni caso, ulteriore elemento di conferma dell’attività economica svolta dal M. nell’ambito della gestione degli stupefacenti, deve trarsi dall’intercettazione ambientale richiamata, che consente di contestualizzare ulteriormente la correttezza di quanto congiuntamente riferito.

L’attendibilità della ricostruzione offerta dai dichiaranti non è suscettibile di essere posta in discussione dal mancato riscontro della presenza di M. presso l’abitazione L., sottoposta a video controllo, in quanto dai collaboranti è attribuita al ricorrente la gestione dello spaccio per conto del gruppo illecito in una determinata zona territoriale, non l’attribuzione di materiale svolgimento della fase esecutiva comprendente l’approvvigionamento della sostanza presso il deposito gestito da L..

E’ del tutto pacifico in ragione della lettera dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7 contestato che espressamente utilizza con il termine "ovvero" una congiunzione disgiuntiva, che l’aggravante in esame abbia una duplice connotazione, che nella specie si ravvisa nella forma del favoreggiamento, in quanto il richiamo alla corresponsione costante di un importo ricavato dall’attività di cessione di stupefacente al capo zona che controllava il territorio in cui la cessione veniva realizzata, e nel quale M. risulta con riferimento all’attività di spaccio, sulla base degli elementi indicati nel provvedimento, stabilmente inserito, non può che interpretarsi come condotta scientemente favoreggiatrice della compagine illecita che di tale zona aveva il controllo, integrando pienamente, sia sul piano concreto, che della consapevolezza dell’agente, la fattispecie descritta nella seconda parte della disposizione in esame.

Il complesso dei rilievi contenuti in ricorso, pur formalmente denunciando violazione di legge, di fatto sollecita in questa sede una nuova valutazione di merito, inibita in questa fase, circostanza che impone di concludere nel senso indicato.

All’accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, nonchè al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., determinata secondo equità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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