T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-12-2011, n. 10277

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che i ricorrenti impugnano la determinazione dirigenziale n. 1327 del 29.7.2011 con cui Roma Capitale, ai sensi degli artt. 33 d.p.r. n. 380/01 e 16 l. r. n. 15/08, ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un manufatto di mt. 10,50 x 4,60 con struttura portante in legno e copertura in tavolato di legno, all’interno del quale vi sono gli impianti igienicoidrico, elettrico e termoidraulico, e di una tettoia di mt. 2,50 x 2,50;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con le prime due censure i ricorrenti prospettano il vizio di eccesso di potere sotto vari profili perché il provvedimento impugnato non terrebbe conto della d.i.a. dagli stessi presentata in data 20/05/10, non contestata dall’amministrazione, e, comunque, sarebbe generico in quanto non consente agli interessati di sapere se debba essere demolito tutto il manufatto o solo quanto realizzato in difformità dal titolo edilizio;

Considerato che i motivi in esame sono infondati in quanto le opere realizzate dai ricorrenti (manufatto di mt. 10,50 x 4,60 ed annessa tettoia destinati ad uso abitativo come emerge dalle fotografie prodotte da Roma Capitale) comportano un aumento di volumetria e non sono, pertanto, coperte dall’effetto abilitante conseguente alla mancata contestazione della d.i.a. in quanto del tutto diverse dal manufatto (tettoia) ivi indicato;

Ritenuta, pertanto, corretta l’ordinanza impugnata allorché la stessa non ha tenuto conto della denuncia d’inizio di attività precedentemente presentata in quanto inidonea a legittimare il manufatto contestato;

Considerato, altresì, che nella fattispecie non è ravvisabile nessuna indeterminatezza del provvedimento impugnato in quanto l’oggettiva diversità dell’opera realizzata rispetto a quella oggetto della denuncia d’inizio di attività induce a ritenere che la demolizione riguardi il manufatto nella sua interezza, come, del resto, ivi espressamente indicato;

Considerato che con la terza censura la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 21 nonies e 7 l. n. 241/90 in quanto, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, l’amministrazione avrebbe dovuto annullare in autotutela l’effetto abilitante conseguente alla mancata contestazione della d.i.a. ed avrebbe, comunque, dovuto comunicare l’avvio del procedimento con modalità tali da consentire un’efficace partecipazione da parte dell’interessato;

Considerato che il motivo in esame è inaccoglibile in quanto, come già evidenziato, la denuncia d’inizio di attività del 20/05/10 è inidonea a legittimare le opere contestate e, pertanto, non avrebbe dovuto essere preventivamente rimossa in autotutela ai fini dell’attivazione del potere sanzionatorio;

Considerato, poi, che la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, per la natura provvedimentale del vizio ivi dedotto, è inidonea, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, a comportare l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso;

Considerato, sotto tale ultimo profilo, che gli interventi realizzati (manufatto e tettoia), portando ad un organismo diverso da quello precedente, rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia e, pertanto, avrebbero dovuto essere assentiti attraverso permesso di costruire o denuncia d’inizio di attività c.d. "pesante", così come previsto dagli artt. 3, 10 e 22 comma 3° d.p.r. n. 380/01, aventi specificamente ad oggetto le opere così come, in concreto, realizzate;

Considerato che l’incontestata carenza dei titoli edilizi in esame legittima, secondo quanto previsto dagli artt. 33 d.p.r. n. 380/01 e 16 l. r. n. 15/08, la sanzione demolitoria irrogata con il provvedimento impugnato;

Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che i ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese processuali il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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