Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-11-2011) 24-11-2011, n. 43653

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. D.R. proporre ricorso nei confronti della sentenza del 23 giugno 2011 della Corte d’appello di Bari con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione proposta dalla Repubblica di Polonia, finalizzata all’esecuzione della condanna definitiva emessa a suo carico dall’autorità giudiziaria di Myszkow con provvedimento del 23/3/2000.

Si eccepisce con il primo motivo la carenza dei presupposti e delle garanzie previste dall’art. 700 c.p.p. ritenendosi mancanti agli atti i riscontri documentali relativi al titolo sanzionatorio, sulla base del quale verificare le concrete modalità di svolgimento del processo, la pena effettivamente inflitta, la detenzione presofferta e la pena residua che, in forza di una certificazione proveniente dall’avvocato difensore in quello Stato, dovrebbe computarsi in misura inferiore all’anno, circostanza che risulta riscontrata dalla stessa sentenza polacca, dalla quale si ricaverebbe altresì l’intervenuto riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Si lamenta inoltre che dagli atti non sia possibile desumere alcuna garanzia offerta dal governo richiedente sulla computabilità ai fini della pena detentiva del periodo di custodia presofferto in Italia.

2. Con il secondo motivo si lamenta carenza di motivazione in ordine all’art. 3 Cost., art. 27 Cost., comma 3, osservando che, calcolato il presofferto, la pena residua da scontare sarebbe, allo stato, inferiore a quella richiesta dall’ordinamento per consentire l’esecuzione dell’estradizione, la cui attuazione contrasterebbe, oltre che con i principi di uguaglianza, con la finalità di rieducazione del condannato. Si osserva inoltre che, secondo l’ordinamento italiano, la pena residua consentirebbe di attingere alle misure alternative cui il richiedente potrebbe avere diritto per la sua condotta di vita.

Motivi della decisione

1. Il ricorso risulta infondato, e tuttavia devono attualmente escludersi la sussistenza delle condizioni per l’estradizione.

Invero, con specifico riferimento alla contestazione degli elementi di fatto contenuti in ricorso, deve escludersi l’effettiva sussistenza dei vizi lamentati nel provvedimento impugnato, poichè, contrariamente all’assunto, dagli atti allegati alla richiesta è possibile ricavare la natura degli addebiti mossi al ricorrente nel paese richiedente, il tipo di reato compiuto, l’entità della pena inflitta, l’intervenuta revoca della sospensione condizionale concessa in un primo tempo, per il maturare delle condizioni che, secondo quell’ordinamento, prevedono tale provvedimento, e, da ultimo, la determinazione della custodia cautelare sofferta in quel paese, che nella pronuncia impugnata risulta specificamente scomputata dalla pena da ancora da eseguire, solo in relazione alla quale viene riconosciuta la sussistenza delle condizioni per l’estradizione.

Risulta altresì determinata nella sentenza impugnata la pena residua, dedotta la custodia sofferta dal ricorrente nel nostro paese nel corso della procedura estradizionale, dato di fatto che supera il rilievo formale sollevato nel ricorso, relativo all’omesso riconoscimento di tale limitazione della libertà nello Stato polacco, al fine dell’esecuzione della pena, situazione che, ove esistente, comporterebbe quale conseguenza la concessione dell’estradizione solo con riferimento alla pena residua (sul punto Sez. 6, Sentenza n. 2824 del 24/11/2006, dep. 25/01/2007, imp. Baia Ionel, Rv. 235625).

Sulla base di tale computo deve prendersi atto che, alla data del 15/10/2011, D. risulta aver integralmente scontato la pena residua, computata a far tempo dall’arresto eseguito nella procedura estradizionale, intervenuto il 19/12/2010, in nove mesi e giorni ventisette, sicchè ne è stata disposta la scarcerazione.

Ne consegue che allo stato, preso atto della situazione verificatasi medio tempore, non possa che disporsi il rifiuto di consegna della persona richiesta, in riforma della pronuncia impugnata, per avere già il ricorrente integralmente scontato la pena per la cui esecuzione era stata introdotta la procedura estradizionale.

Si dispone a cura della Cancelleria la comunicazione del presente provvedimento, in forza di quanto prescritto dall’art. 203 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

In riforma della sentenza impugnata dichiara non sussistere le condizioni per procedere all’estradizione di D.R. per avere il ricorrente già espiato integralmente la pena.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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