T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-12-2011, n. 10268

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ingiunzione n. 824/UT del 19.8.2011 l’Amministrazione comunale ha ordinato alla ricorrente la demolizione di alcune opere abusive.

In particolare si tratta di "posizionamento di un fabbricato ad uso abitativo completamente arredato con dimensioni di ml 8,40 x 3,00 con altezza variabile da mt 2,25 a mt 2,75".

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Eccesso di potere per carenza di motivazione in ordine all’interesse pubblico, straripamento, violazione di legge, vizio nel procedimento, violazione di legge per vizio del procedimento;

2) Eccesso di potere, violazione di legge, vizio nel procedimento, violazione di legge per vizio del procedimento;

3) Eccesso di potere, violazione di legge, omessa insufficiente istruttoria;

4) Violazione e omessa applicazione art. 7 L 241/90 sotto il profilo della mancata comunicazione di avvio del procedimento;

5) Impossibilità di eseguire la demolizione per l’esistenza di un sequestro penale.

Sostiene che il manufatto non è assoggettabile a concessione edilizia ma al più a mera autorizzazione, sono strutture di minima entità e di carattere precario destinato a soddisfare una esigenza temporanea di ricovero e deposito attrezzi agricoli.

Il procedimento penale è stato definito con sentenza n. 151/09 e la ricorrente è stata assolta perché il fatto non costituisce reato.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Al riguardo, il Collegio osserva che:

a). è incontestato che la ricorrente è sprovvista di idoneo titolo edilizio per la realizzazione delle opere in argomento;

b). risulta dall’esame degli atti istruttori che le opere non sono di "minima entità";

c). inoltre, dalle premesse del provvedimento impugnato, si ricava che "la zona è soggetta a vincolo paesaggistico ambientale di cui al D.Lgs. 42/2004 e che la natura delle opere avrebbe necessitato preliminarmente di autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 del citato decreto";

d). dunque, si desume che l’Amministrazione ha correttamente ordinato la demolizione del manufatto abusivo di cui trattasi;

e). destituita di ogni fondamento risulta l’ulteriore censura incentrata sul difetto di motivazione, in quanto presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che – essendo tale ordine un atto dovuto – esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso stesso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 28 dicembre 2009, n. 9638; Sez. VI, 9 novembre 2009, n. 7077; Sez. VII, 4 dicembre 2008, n. 20987).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

In mancanza di costituzione di controparte nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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