T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-12-2011, n. 10266

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza n. 80892 del 31.8.2011 il Municipio XIII ha ordinato al ricorrente la sospensione delle opere.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) eccesso di potere, travisamento dei fatti, violazione di legge;

2) vizio di motivazione, violazione di legge;

3) eccesso di potere per insufficiente mancanza di istruttoria.

Rilevato che:

– il ricorso non è stato correttamente notificato;

– la controparte non si è costituita;

– ai sensi dell’art. 44, 4, CPA – poiché l’errore della notificazione non dipende da causa non imputabile al notificante, ma da errore commesso dallo stesso nella individuazione del destinatario della notifica, il ricorso è da dichiararsi inammissibile per nullità della notifica.

In mancanza di costituzione di controparte nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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