Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2011) 24-11-2011, n. 43350

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Taranto, con ordinanza in data 18 giugno 2011, rigettava il ricorso, col quale era stata richiesta la dichiarazione di perdita di efficacia del provvedimento di fermo, proposta da S.J., a cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in quanto indagato, in concorso, nel delitto di rapina aggravata ai danni della gioielleria Ars Aurea di S.A..

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in quanto il provvedimento di fermo, disposto dalla Procura di Taranto, era stato eseguito in Brindisi (a seguito di presentazione spontanea dello S.) e convalidato dal GIP presso il Tribunale di Brindisi, mentre, essendo stato disposto dal PM di Taranto/doveva essere convalidato dal Tribunale di Taranto, rilevando il decorso dei termini per la convalida.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 390 c.p.p. competente a decidere sulle richieste di convalida del fermo è il GIP del luogo dove il fermo è state eseguito. La competenza per la convalida va, quindi, individuata, con carattere di inderogabilità, in capo al gip del Tribunale di Brindisi, luogo dove il fermo è stato eseguito, trattandosi di previsione finalizzata ad esigenze di celerità del controllo (Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 16/11/2006 Cc. (dep. 07/02/2007) Rv. 235813.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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