T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-12-2011, n. 10263

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Anguillara Sabazia in data 27 novembre 2006 e depositato il successivo 6 dicembre, il ricorrente espone che in data 21 luglio 2006 comunicava al Comune la installazione nel giardino di proprietà di un pergolato in legno su appoggi mobili; il Comune con successiva nota del 22 agosto lo diffidava dall’iniziare i lavori in quanto l’intervento rientrerebbe tra quelli disciplinati dall’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 e non tra quelli di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del medesimo decreto presidenziale.

Dopo tale precisazione il Comune disponeva la demolizione avverso la quale l’interessato oppone:

1. violazione del principio del giusto procedimento.

2. eccesso di potere per errore dei presupposti in fatto, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, illogicità.

3. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 10, 22 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, carenza di motivazione.

Conclude chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e l’accoglimento del ricorso.

In assenza di costituzione del Comune, alla Camera di Consiglio del 9 gennaio 2007 l’istanza cautelare è stata accolta.

Il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 novembre 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso l’interessato impugna l’ordinanza con la quale l’Amministrazione comunale di Anguillara Sabazia gli ha ingiunto la demolizione di un "pergolato con struttura interamente in legno coperto da telo ombreggiante", senza titolo abilitativo.

2. Avverso tale provvedimento il ricorrente lamenta che è mancata qualsivoglia forma di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

Con la seconda censura egli sostiene che l’operato dell’Amministrazione è inficiato da contraddittorietà ed illogicità rinvenibili negli atti del procedimento. Se, come ritenuto, l’intervento non richiedeva il permesso a costruire, ma una semplice DIA, non è dato infatti comprendere perché il Comune ha proceduto con l’ordinanza di demolizione, come se invece fosse necessario il permesso a costruire. E tale prospettazione è pure erronea perché l’intervento non può essere ricompreso tra quelli per i quali l’art. 10 prevede il permesso, in quanto non comporta aumento di cubatura o di superficie utile, trattandosi di un pergolato non infisso stabilmente al suolo. L’opera per giunta sarebbe suscettibile semmai di mera sanzione pecuniaria, se proprio si dovesse ritenere necessaria la DIA.

Il ricorrente, infine, conclude che il Comune di Anguillara ha malamente applicato la previsione di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, assumendo che il pergolato possa essere assimilato a nuova costruzione. Il riferimento operato nel provvedimento all’autotutela è ancora più incomprensibile, è come se il Comune abbia inteso revocare un provvedimento già concesso mentre così non è. Tornando poi sulla natura dell’intervento il ricorrente sostiene che ad esso si attaglia la nozione di pertinenza essendo posto ad ornamento della abitazione, rimanendo sprovvisto di autonoma identità.

3. Le censure non possono essere condivise.

Sulla prima, in particolare è da rilevare la costante giurisprudenza sull’argomento, stante la quale, poiché l’ordinanza di demolizione è un provvedimento vincolato, per essa non sono predicabili utili apporti degli interessati al procedimento (TAR Lazio, sezione I quater, 10 dicembre 2010, n. 36046 e TAR Umbria, Perugia, 28 ottobre 2010, n. 499 in essa citata). Nel caso in esame, comunque, un qualche contraddittorio tra l’Amministrazione comunale ed il ricorrente vi è stato, dal momento che alla presentazione della comunicazione del 7 giugno 2006 da parte dell’interessato relativa alla "installazione in giardino di un pergolato in legno su appoggi mobili come da fotografie di fac simile allegate", con nota del 10 agosto 2006 l’Amministrazione comunale ha ritenuto che fosse necessaria la DIA al posto del permesso a costruire per l’intervento da realizzare, pur se in un momento successivo, ha invece ritenuto che il manufatto realizzato richiedesse il permesso a costruire, come si rileva dalla ingiunzione a demolire impugnata.

Sotto quest’ultimo profilo il ricorrente ha rappresentato la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione, come dimostrata dal provvedimento gravato, proprio per il rapido revirement da questo costituito, rispetto alla comunicazione del 10 agosto 2006.

La censura può essere analizzata a fattor comune con l’altra con la quale l’interessato fa valere che il manufatto in questione realizzerebbe una mera pertinenza dell’immobile di sua proprietà idonea soltanto a sorreggere rampicanti e nulla più.

Le prospettazioni, in specie quella di contraddittorietà ritenuta condivisibile al sommario esame della sede cautelare, non possono essere mantenute per la circostanza che il ricorrente, laddove ha presentato una comunicazione per la realizzazione di un pergolato testualmente "su appoggi mobili" avrebbe realizzato un manufatto ancorato al suolo su una base di cemento e quindi tutt’altro che rimovibile.

Sotto questo profilo sovviene che la nozione di pertinenza urbanistica differisce da quella civilistica, poiché mentre la seconda pone in rilievo la funzione meramente accessoria e di ornamento della res principalis, la prima invece pone in evidenza l’eventuale impatto sul carico urbanistico del manufatto realizzato, (cfr. tra le tante: T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 03 dicembre 2010, n. 26788), come rilevato nel caso per la circostanza che, il pergolato non è amovibile, ma appare saldamente ancorato al suolo da una base in cemento, per quanto risultante dal sopralluogo della Polizia Municipale in data 3 ottobre 2006, citato nell’ordinanza impugnata. E gli interventi pertinenziali che determinano un impatto sul carico urbanistico non rientrano tra quelli sottoponibili a DIA, ma sono espressamente contemplati tra quelli di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 per i quali occorre permesso a costruire, andando a modificare la sagoma dell’edificio cui esso afferisce oltre che ampliandone la superficie, seppure esterna.

4. Per le superiori considerazioni il provvedimento va trovato scevro dalle dedotte censure ed il ricorso va, pertanto, respinto.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di costituzione del Comune di Anguillara Sabazia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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