T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-12-2011, n. 10262

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Roma in data 21 novembre 2006 e depositato il successivo 13 dicembre, espone la ricorrente di avere realizzato dei lavori ampliamento della sua abitazione senza titolo abilitativo, ma di avere presentato domanda di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, mentre si vedeva notificare la determinazione impugnata.

Avverso di essa deduce:

1.Carenza di motivazione in correlazione alla domanda di definizione degli illeciti edilizi; eccesso di potere e violazione di legge,

2.Mancata valutazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi; eccesso di potere e violazione di legge;

3.Violazione degli articoli 31 e 33 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, carenza di motivazione e violazione di legge per opere eseguite in assenza di permesso a costruire, nonché eccesso di potere.

Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio contestando ogni doglianza e rassegnando opposte conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 9 gennaio 2007 sono stati disposti incombenti istruttori, eseguiti i quali l’istanza cautelare è stata accolta alla successiva camerale del 15 marzo 2007.

Il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 novembre 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Con esso l’interessata impugna la determinazione con la quale Roma Capitale – Municipio Roma XX ha ingiunto la demolizione di un "ampliamento a piano terra di mq. 25 circa, con struttura portante in ferro e tamponato in pannelli di cemento tipo siporex con copertura in lamiera coibentata" in assenza di permesso a costruire.

2. Avverso tale provvedimento, con le prime due doglianze, l’interessata ha opposto di avere presentato domanda di condono in data 9 febbraio 2004 per gli stessi abusi sanzionati con l’ordinanza di demolizione e che pertanto prima di essersi pronunciata su di essa l’Amministrazione non può utilizzare legittimamente il suo potere sanzionatorio.

Con la terza censura la ricorrente oppone che la fattispecie sarebbe riconducibile al disposto di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 stante il quale il termine per demolire eventualmente l’opera è di novanta giorni e non di trenta come invece ridotto dall’amministrazione comunale. Qualora si volesse individuare nell’illecito la diversa fattispecie dell’art. 33 del d.P.R menzionato il termine congruo di demolizione viene lasciato alla discrezionalità del dirigente, ma si applicherebbe il disposto di cui al comma 2 che consente l’applicazione della sanzione pecuniaria.

3. Va accolta la prima censura nella considerazione che l’art. 32, comma 25 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 richiama le disposizioni del Capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che all’art. 44 prevede appunto la sospensione dei procedimenti sanzionatori per quanti abbiano prodotto domanda di condono per opere realizzate entro il 31 marzo 2003 e fino ad una pronuncia dell’amministrazione comunale sull’istanza.

Conformi le pronunce della sezione sull’argomento: TAR Lazio, sezione I quater, 3 agosto 2010, n. 29669 e quelle in essa citate T.A.R. Lazio Roma, sez. I quater, 11 settembre 2009, n. 8578 e 2 ottobre 2009, n. 9540 oltre che TAR Puglia, Lecce, sezione III, 12 febbraio 2010, n. 553.

D’altra parte anche le discrasie rilevate dal Collegio in sede cautelare in ordine al numero civico ove sarebbe ubicato l’abuso se n. 11 (come risulta dall’ordinanza) oppure se n.25 (come risulta dalla domanda di condono presentata dall’interessata) non paiono rilevanti avuto riguardo alla coincidenza delle opere da questa recate con quelle dell’ordinanza, per come risultanti dalla descrizione, "ampliamento di fabbricato con superficie residenziale di mq. 23,75; superficie non residenziale di mq. 18,00; sito in Via Stroppiana n. 25" ed avuto riguardo alla circostanza che la ricorrente risiede nella medesima via al numero civico 11, laddove appunto l’abuso è nella medesima via, ma al n. 25.

Tale bisticcio nel numero civico appare non sussistere pure per come si evince dalla relazione dell’amministrazione per l’udienza pubblica (nota del Dipartimento Programmazione e Attuazione in data 6 ottobre 2011 prot. n. 48028) dalla quale si ricava che in ordine al predetto abuso risulta presentata dalla ricorrente istanza in sanatoria "al n. 502530/04 per abusi in Via Stroppiana, n. 25 – ampliamento di un fabbricato per una superficie utile di mq. 23,75 ed una s.n.r. di mq. 18,00" e che in data 5 ottobre 2011 con prot. n. 47833 l’UCE ha richiesto agli attuali proprietari documentazione utile al proseguimento dell’iter istruttorio, rappresentando pure che con sentenza n. 19072/10 emessa dal Tribunale ordinario di Roma la precedente proprietaria, attuale ricorrente, era stata assolta dal reato di cui all’art. 44 lettera 8 d.P.R. n. 380/2001 per intervenuta prescrizione.

Chiarito dunque anche il profilo poco chiaro per opera della ridetta e recente relazione dell’Amministrazione la contestazione della rimanente censura non pare assumere rilievo, nella considerazione della eventuale riedizione del potere del Comune all’esito del procedimento di condono.

4. Per quanto sopra il ricorso va accolto e per l’effetto va annullata la determinazione dirigenziale di Roma Capitale – Municipio XX n. 1086 in data 18 luglio 2006, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale sulla domanda di condono presentata dalla ricorrente in data 9 febbraio 2004.

5. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale di Roma Capitale – Municipio XX n. 1086 in data 18 luglio 2006, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale sulla domanda di condono presentata dalla ricorrente in data 9 febbraio 2004.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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