Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-06-2012, n. 9144 Fondi e casse di previdenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 4 gennaio 2010 , la Corte d’Appello di Salerno accoglieva il gravame svolto da S.N. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti dell’INPS, per il ricalcolo dell’assegno straordinario del reddito erogato dal fondo di solidarietà presso l’INPS, per gli ex dipendenti del Banco di Napoli.

2. Il primo giudice respingeva il ricorso applicando la norma speciale di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4 bis.

3. Il lavoratore proponeva appello.

4. La Corte territoriale, all’esito dell’esame peritale tecnico contabile, riteneva che occorresse distinguere tra la determinazione dell’importo lordo dell’assegno, costituito dal netto della pensione maggiorata dei contributi mancanti in aggiunta all’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario, e la fase successiva della tassazione dell’assegno ove ai soli dipendenti ultracinquantancinquenni o ultracinquantenni, andava applicata l’ulteriore agevolazione della norma speciale di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4 bis.

5. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’INPS ha proposto ricorso per cassazione fondato su un articolato motivo.

L’intimata ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

6. Con l’unico ed articolato motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione del D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 9; del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 19 (già 17), commi 2 e 4 bis TUIR e successive modificazioni ed integrazioni; L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3 e formula, infine, a corredo dell’illustrazione del motivo, il quesito di diritto con il quale chiede alla Corte di dire se le ritenute di legge sull’assegno straordinario in favore di uomini ultracinquantacinquenni debbano essere considerate quelle di cui al comma 4 bis o al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17,.

Assume l’INPS che, con riferimento all’addendo costituito dall’"importo netto del trattamento pensionistico spettante", la determinazione in concreto del predetto importo netto non si abbina ad alcuna trattenuta a titolo di ritenuta fiscale trattandosi di un mero parametro di calcolo cui non è correlato alcun versamento all’Erario; quanto al secondo addendo (l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario) trova applicazione il regime fiscale espressamente riservato alle indennità di fine rapporto e deve essere tassato in base alla relativa disciplina (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4 bis TUIR, applicabile ratione temporis trattandosi di rapporto cessato il 31 maggio 2002, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006 che ha abrogato la disposizione).

7. La censura è fondata.

8. La questione in esame riguarda la determinazione dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito, previsto, fra l’altro, per i dipendenti del Banco di Napoli che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro ai sensi del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, art. 54, lett. B). L’art. 10, comma 9, di tale decreto dispone che la misura lorda dell’assegno è computata sommando:

l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia; l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.

9. La determinazione di incentivi nell’ambito di procedure di prepensionamento va fissata in relazione alla singola disciplina, dato che ognuna di tali procedure, distintamente attivata, persegue proprie e contingenti finalità, corrispondenti ai singoli provvedimenti di prepensionamento, dettati volta per volta per fronteggiare situazioni di crisi settoriali od anche per consentire il pensionamento a particolari categorie di lavoratori. Di tale varietà della legislazione in materia di prepensionamenti (pure successivamente alla disciplina organica dettata dalla L. n. 223 del 1991, art. 23) ha dato conto anche la dottrina, che ha puntualmente rilevato come in alcuni casi il prepensionamento miri a tutelare anche l’interesse dell’imprenditore a disporre di uno strumento di riduzione del personale, applicabile senza generare le conflittualità connesse con l’ordinario ricorso al licenziamento.

10. In tale pluralità di intenti e di interessi tutelati, è evidente che il riconoscimento di un determinato beneficio – sub specie di emolumento economico incentivante – è legato alla particolare situazione che il provvedimento di prepensionamento intende tutelare, e ciò esclude, in particolare, la rilevanza, nel caso di specie, della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte, 8 agosto 2011, n. 17079, richiamata dall’Istituto nella propria memoria illustrativa, che si riferisce a fattispecie di incentivazione all’esodo dal lavoro disciplinata dalla contrattazione collettiva, nella quale viene determinata la misura "al netto" dei trattamenti incentivanti.

11. Nella specie qui in esame, l’erogazione dell’assegno straordinario risponde all’esigenza di incentivare l’esodo anticipato mediante il pensionamento di dipendenti che non abbiano ancora maturato i relativi requisiti, ai quali viene riconosciuto, nel periodo intermedio, un reddito che corrisponde al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell’anzianità contributiva mancante.

12. Come l’Istituto esattamente rileva, l’esigenza viene realizzata mediante la corresponsione di un assegno straordinario che corrisponde esattamente al trattamento pensionistico così determinato, e ciò spiega la previsione che a tale importo venga aggiunto quello delle ritenute che per legge sono dovute sull’assegno, secondo un meccanismo che vale ad assicurare ai beneficiari la percezione, anticipata, di un reddito uguale all’importo della pensione.

13. In base a questa finalità, è coerente calcolare le suddette ritenute secondo il criterio previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4 bis, cioè secondo lo stesso criterio che deve essere applicato all’intero assegno, poichè questa modalità di calcolo consente di neutralizzare l’incidenza delle ritenute e di garantire ai dipendenti "prepensionati" la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato.

14. In applicazione di tale principio, il ricorso dell’Istituto deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata.

15. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito con il rigetto della domanda.

16. Si compensano le spese dell’intero processo in ragione della difficoltà delle questioni esaminate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2012

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