T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-12-2011, n. 10261

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’amministrazione comunale di Grottaferrata in data 9 giugno 2011 e depositato il successivo 16 giugno, i ricorrenti, in atto proprietari di un immobile in quel Comune, impugnano il provvedimento di demolizione di opere abusive meglio oltre indicato avverso il quale propongono le seguenti censure:

1.Violazione e/o falsa applicazione della legge paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 136 lett. "c" e "d".

2.Violazione e/o falsa applicazione del PRG, inesistenza di alcuna violazione o motivazione carente sul punto.

3.Violazione di legge ed in particolare dell’art. 26 L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’art. 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 opere eseguite in assenza di DIA.

4.Violazione e falsa applicazione della legge sismica e del P.T.P.R del 21 febbraio 2007, n. 1025 o carente motivazione sul punto.

Concludono chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

In assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale, alla Camera di Consiglio del 5 luglio 2011 l’istanza cautelare è stata respinta.

Previa produzione di ulteriore documentazione da parte dei ricorrenti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 17 novembre 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare infondato e va pertanto respinto.

Con esso gli interessati impugnano l’ordinanza con la quale il Comune di Grottaferrata ha ingiunto loro il ripristino della destinazione di uso ad autorimessa dell’"unità immobiliare al piano interrato" nella quale sono state realizzate "nuove tramezzature con suddivisione in tre ambienti principali, un servizio igienico un disimpegno; chiusura delle porte di comunicazione con il restante piano interrato adibito a cantina ed accessori, ove insiste la scala di accesso ai piani superiori; apertura di un ingresso dall’esterno (spazio manovra) con apposizione di portoncino in ferro e vetro; chiusura parziale dell’ingresso al garage, con realizzazione di infisso di finestra in pvc con grate esterne; i locali sono stati tutti areati, mediante apposizione di finestre in pvc, che si affacciano sull’esistente intercapedine; risultano rifiniti ed utilizzati come deposito mobilio e attrezzature varie;", il tutto in assenza di titolo abilitativo, in area soggetta a vincolo paesaggistico, dichiarata di notevole interesse pubblico.

2. Avverso tale provvedimenti i ricorrenti sostanzialmente, con una prima censura lamentano che, contrariamente a quanto rilevato dall’ordinanza, con le opere realizzate non appare violato alcun vincolo paesaggistico in quanto il locale di circa mq. 63,00 sarebbe regolarmente edificato, posto in un piano completamente interrato ed oggetto di mere opere interne. Non vi è alcun paesaggio da salvaguardare posto che l’area risulta ampiamente urbanizzata.

Con la seconda doglianza osservano che il Comune non evidenzierebbe alcuna norma in particolare violata, né potrebbe farlo in quanto sono stati rispettati tutti i parametri indicati nell’attestato prodotto, con riferimento all’indice di fabbricabilità; minime opere interne quali tramezzi non possono violare il carico urbanistico.

Ulteriormente gli interessati sostengono che le opere interne realizzate tutt’al più potevano formare oggetto di DIA, con la conseguenza che essendo mancata questa, salvo la eventuale DIA in sanatoria, si poteva dar luogo alla sanzione pecuniaria; lamentano ancora che il PRG comunale all’art. 8 si riferisce espressamente a variazioni di destinazione di uso che non comportino variazione degli standards urbanistici, come è quella in esame, prevedendone di conseguenza la possibilità di effettuazione con DIA ed anzi sanziona il cambio di destinazione del magazzino a garage, perché comporta un aumento del traffico locale e non il contrario il cambio di destinazione di uso da garage a magazzino che invece non produce tale incremento. Lamentano che l’area di manovra sanzionata dall’ordinanza era da sempre stata utilizzata ad uso parcheggio perché il garage vero e proprio essendo interrato non presentava facilità di manovra ed era soggetto a frequenti allagamenti.

Concludono, infine, osservando che nel provvedimento non viene evidenziata alcuna violazione della legge antisismica e il riferimento al P.T.P.R invocato nell’ordinanza non riguarda minimamente modifiche interne alle abitazioni già esistenti.

3. Nessuna delle censure possa essere condivisa, nella considerazione che il provvedimento gravato colpisce un cambio di destinazione di uso del locale autorimessa ad abitazione con costruzione di tramezzature per suddividere e creare tre nuovi ambienti, un servizio igienico ed un disimpegno.

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il cambio di destinazione di uso con opere – come nel caso da autorimessa ad abitazione -, è destinato ad incidere sul carico urbanistico e non può essere effettuato senza idoneo titolo abilitativo dall’interessato (cfr. ex multis: TAR Lombardia Milano, sezione II, 16 marzo 2011, n. 740, TAR Lazio, sezione II, 8 aprile 2010, n. 5889), laddove il provvedimento impugnato pone in evidenza, appunto, l’assenza di titolo abilitativo.

Nel caso in specie, va oltre tutto notato che il detto cambio è avvenuto per di più tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, sicché integra anche una modificazione edilizia con effetti sul carico urbanistico, indipendentemente dalle opere realizzate (cfr. TAR Campania, Napoli, sezione IV, 17 gennaio 2011, n. 221), contrariamente a quanto sostenuto in ricorso.

Né appare condivisibile il dedotto difetto di motivazione come correlato alla mancata o difettosa enunciazione delle norme assuntamente violate, recata dal provvedimento, in quanto la doglianza appare contraddittoriamente prospettata, dal momento che i ricorrenti dapprima sostengono che l’ordinanza non enuncia quali siano le norme non rispettate, poi da essa traggono lo spunto per rilevare che le norme ivi citate sono falsamente applicate (censure 2 e 4).

Ed in particolare la considerazione per cui le disposizioni sul paesaggio non risulterebbero vulnerate per la circostanza che le opere sono meramente interne al garage e destinate a non produrre un impatto su un’area peraltro ampiamente urbanizzata, non può essere condivisa, in quanto in parte è smentita in fatto dalla descrizione delle opere stesse (apertura di un ingresso all’esterno con apposizione di portoncino in ferro e vetro, chiusura parziale dell’ingresso del garage con realizzazione di infisso di finestra in pvc con grate esterne), e per il resto, data la rilevanza degli interessi tutelati dalla legge sul paesaggio che superano quelli del privato, nessuna rilevanza assume la circostanza che l’area sia asseritamente urbanizzata in presenza di un abuso edilizio (Cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 13 settembre 2010, n. 6572).

Anche la circostanza che i ricorrenti abbiano presentato una richiesta di sanatoria acquisita al protocollo comunale in data 4 luglio 2011 a n. 27171 non giunge a scalfire le superiori considerazioni. Infatti, rilevato che i ricorrenti con la sanatoria propongono un parziale ripristino della superficie sotterranea adibita a garage con ampliamento di quella di cui all’atto d’obbligo n. 150/2000 da 30,40 a 34,86, mentre la restante superficie rimarrebbe adibita a cantina e garage (relazione tecnica acclusa alla domanda di sanatoria), è da rilevare che il Collegio aderisce alla giurisprudenza per cui la domanda di sanatoria (accertamento di conformità) non produce gli stessi effetti di sospensione del procedimento sanzionatorio già previsti dall’ultimo condono di cui all’art. 32, comma 25 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, oltre che dai precedenti condoni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724. E ciò in quanto "i presupposti dei due procedimenti di sanatoria – quello di condono edilizio e quello di accertamento di conformità urbanistica – sono non solo diversi ma anche antitetici, atteso che l’uno (condono edilizio) concerne il perdono ex lege per la realizzazione sine titulo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazione sostanziale) l’altro (sanatoria ex art. 13 legge 47/85 oggi art. 36 DPR n. 380/2001) l’accertamento ex post della conformità dell’intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (violazione formale)." (TAR Campanaia, Napoli, sezione VI, 3 settembre 2010, n. 17282 richiamata anche in TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010 n. 38207 e 11 gennaio 2011, n. 124).

4. Per le superiori considerazioni il provvedimento va trovato scevro dalle dedotte censure ed il ricorso va, di conseguenza, respinto.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di costituzione della amministrazione comunale di Grottaferrata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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