Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2011) 24-11-2011, n. 43324

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 14/2/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, in data 7.12.2007, appellata da A.M., dichiarato colpevole di appropriazione indebita aggravata di svariate somme di denaro (oltre Euro 30.000) relativa ai crediti recuperati nella qualità di collaboratore della CSE e condannato alla pena di anni uno di reclusione e Euro 600 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) difetto di motivazione in ordine alle doglianze difensive relative alla restituzione, da parte del ricorrente, del carico inevaso delle pratiche a mezzo di corriere espresso, a riprova della mancanza di dolo della condotta del prevenuto, non avendo tenuto conto i giudici di merito delle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio.

Rilevava, inoltre come l’indagato avesse trattenuto le somme a garanzia di un diritto di credito effettivamente esistente;

b) violazione di legge, mancando il dolo specifico del reato di ricettazione, avendo l’ A. restituito le somme recuperate, defalcate solo di ciò che aveva trattenuto a garanzia di un diritto di credito nei confronti della CSE;

c) violazione di legge con riferimento all’applicazione della pena base e dell’aumento per la continuazione, ritenuti eccessivi.

Motivi della decisione

1) Il ricorso è infondato.

La Corte di Appello di Napoli, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia la mancanza di prova in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito asseritamente vantato dal ricorrente che non legittima il diritto di ritenzione sulle somme di danaro altrui, rimanendo ingiusto il profitto che l’agente intende realizzare in virtù di una pretesa che avrebbe dovuto far valere soltanto con i mezzi leciti previsti dall’ordinamento (Cass. n. 6080/2009).

Configura, in tal caso, il reato di appropriazione indebita trattenere somme di pertinenza della creditrice a garanzia di ulteriori crediti vantati nei confronti della società, se il credito manca, come nella specie, delle connotazioni di certezza, liquidità, esigjbilità.

In tema di mandato, ai sensi dell’art. 1709 c.c., non sono consentite alternative all’accordo delle parti o alla determinazione ope iudicis del compenso.

2) Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto valida la motivazione del giudice di primo grado in relazione alla determinazione della pena. In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio -condiviso dal Collegio – che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen..

Nel caso di specie la Corte di merito, ai fini della determinazione della pena, peraltro contenuta nel limite di anni uno di reclusione, ha valutato le modalità della condotta, commessa dall’imputato con abuso protratto del rapporto fiduciario, l’ammontare della somma oggetto di appropriazione e la capacità a delinquere in ragione della contestata recidiva. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, oltre alla rifusione delle spese a favore della parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sopportate dalla parte civile C.S.E. srl, liquidate in Euro 1.000,00, per onorari, oltre Iva e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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