T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-12-2011, n. 10260

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Roma in data 17 maggio 2004 e depositato il successivo 28 maggio, il ricorrente espone che, dovendo realizzare un manufatto per alloggiarvi contatori del gas relativi ad unità immobiliari di cui è proprietario ed in relazione ad una prima variante presentata dal precedente dante causa, procedeva ad inoltrarne una seconda nel 2002 con prot. n. 7824, vedendosi tuttavia recapitare una determinazione di sospensione dei lavori in data 14 dicembre 2002, n. 1436.

Espone, altresì, che essendo a conoscenza della circostanza per cui il Comune qualificava l’area sulla quale il manufatto ricadeva area pubblica, a titolo cautelativo presentava una domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 43 del d.l. n. 269 del 2003 avente ad oggetto "casottino in muratura per alloggiamento contatori del gas nonché presunto sconfinamento della proprietà su area pubblica".

Riceveva, infine, la determinazione a demolire impugnata avverso la quale oppone:

1. Eccesso di potere e totale travisamento dei fatti, violazione di legge per difetto dei presupposti invocati.

2. Violazione di legge.

Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio ed ha rassegnato opposte conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 12 luglio 2004 l’istanza cautelare è stata accolta.

Previo scambio di memorie il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 dicembre 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato come di seguito precisato.

Con esso l’interessato impugna la determinazione con la quale Roma Capitale – Municipio Roma III ha disposto la demolizione di un manufatto per il posizionamento dei contatori del gas e della luce delle dimensioni di mt. 3,15 di lunghezza, m. 0,35 di profondità e m. 1,80 di altezza a ridosso della parete del fabbricato di proprietà, sconfinando su area di proprietà pubblica sita tra Via dei Piceni e Via del Verano.

2. Avverso tale provvedimento, dopo una articolata ricostruzione della complessa vicenda proprietaria ad essa sottesa, l’interessato lamenta che il presupposto sul quale il provvedimento è basato è infondato, perché l’area sulla quale ricade l’opera non è e non è mai stata di proprietà comunale ricadendo nella superficie di distacco tra edifici attigui situata in terreno di proprietà privata da almeno 96 anni, come dimostra la documentazione allegata ed in particolare l’annullamento in data 14 luglio 1972 del decreto di esproprio dell’area di collegamento tra Via dei Piceni e Via del Verano, motivato proprio per la circostanza che l’area non sarebbe destinata ad alcuna opera pubblica o sottoposta ad alcun vincolo di PRG (nella specie il vincolo non risultante né dal Piano regolatore di Roma del 1909 e neppure dal piano particolareggiato n. 43 del 5 dicembre 1935, risulterebbe dalla variante al Piano regolatore di cui al D.M. 4876 del 6 dicembre 1971, per come, invece, contestato da parte ricorrente nel giudizio civile relativo, promosso nel 2004 e a tutt’oggi pendente). Osserva che l’area ha, in particolare la funzione di distacco tra gli edifici, lasciata libera per consentire il rispetto delle distanze legali tra gli stessi fabbricati costruiti in epoche diverse.

Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta che avendo presentato domanda di condono edilizio in data 20 novembre 2003 corredata pure dal pagamento della intera sanzione dovrebbe usufruire della sospensione del procedimenti sanzionatori, secondo la pure costante giurisprudenza sulla materia.

3. Tale argomentazione va accolta.

In particolare è da rilevare che il ricorrente, pur contestando la presenza di un vincolo nel punto in cui è ubicato il manufatto per come esposto nella prima censura, ha presentato in data 20 novembre 2003 la domanda di condono ai sensi dell’art. 32, comma 43 della legge n. 326 del 2003 che in modificazione dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 consente il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo previo parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dello stesso. La norma prevede anche la formazione del silenzio rifiuto, qualora il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo non venga formulato entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, con conseguente onere dell’interessato di impugnare il silenziorifiuto.

Ma nel caso in esame, ai fini della eventuale formazione del silenzio rifiuto, poiché non risulta la richiesta di alcun parere da parte del Municipio III nel procedimento attivato dal ricorrente con la domanda di condono, e pur rilevando la contraddittorietà dell’operato del Municipio stesso, dal momento che esso ha adottato la determinazione a demolire pur avendo già acquisito un precedente parere del Dipartimento III – Conservatoria atti nel quale viene citato quello del Dipartimento IX circa la titolarità di Via dei Piceni nel senso che quest’ultimo "non è stato in grado di confermare la proprietà comunale del bene in questione" (nota del Dipartimento III in data 13 maggio 2002 n. 4743), nessun silenzio può essersi formato sulla domanda di condono pendente e non può che confermarsi l’esito della cautelare.

Alla fattispecie trova dunque applicazione l’art. 32, comma 25 del decreto legge n. 269 del 2003, con la conseguenza che i procedimenti sanzionatori vanno sospesi sino all’esito di una pronuncia dell’Amministrazione sulla ridetta istanza, in ossequio all’art. 44 della legge n. 47 del 1985 cui fa espresso riferimento il ridetto comma 25. (il rapporto tra il precedente articolo 32 della legge n. 47 del 1985 e la nuova disciplina del cd. terzo condono come disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 è ben analizzato da: TAR Lazio, Latina, 19 dicembre 2008, n. 1864).

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto va annullata la determinazione di Roma Capitale – Municipio III al n. 339 del 9 marzo 2004, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione sulla domanda di condono presentata dal ricorrente in data 20 novembre 2003.

5. Data la delicatezza delle questioni trattate sono da ritenersi giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la determinazione di Roma Capitale – Municipio III al n. 339 del 9 marzo 2004, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione sulla domanda di condono presentata dal ricorrente in data 20 novembre 2003.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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