Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2011) 24-11-2011, n. 43320 Poteri della Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 10/2/2009, dichiarava C.M. colpevole di concorso in tentata rapina aggravata in danno di D.S.E., finalizzata all’impossessamento della borsa della stessa e condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione e Euro 600 di multa, pena sospesa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 14 ottobre 2010, in riforma della sentenza, impugnata dall’imputato, lo assolveva per non aver commesso il fatto, stante la equivocità delle risultanze processuali. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, avendo la parte offesa, in sede di individuazione personale, riconosciuto l’imputato quale coautore del tentativo di rapina e non avendo la Corte valorizzato ulteriori elementi a carico dell’imputato. Il difensore della parte civile deposita memoria concludendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata dal P.M..

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Nella concreta fattispecie, invero, le censure esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dal giudice del merito e nell’offerta di una diversa (e per il ricorrente più sfavorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio (cfr. in argomento Sez. 5, 19 maggio 2005, Rossi), mentre "l’indagine giustificativa della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificarne la rispondenza alle acquisizioni processuali, è da aggiungere che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi" (Sez. un., 24 novembre 1999, Spina, in Cass. pen., 2000, p. 862; Sez. un., 24 settembre 2003 n. 47289, RV 226074) e che, anche dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e), al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti rimanendo oggetto di tale giudizio la contrarietà di un provvedimento a norme di legge ed estraneo ad esso, invece, il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 5, 22 marzo 2006, Cugliari).

Ciò posto, nessun vizio è riscontrabile nella parte della sentenza impugnata che è pervenuta alla riforma della statuizione di primo grado in relazione ai reati in questione attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta radicazione del significato dimostrativo loro attribuito dal giudice. In particolare va evidenziato che la Corte, con motivazione non illogica, ha evidenziato come la parte offesa, che non usciva a riconoscere l’imputato nelle foto che gli venivano trasmesse via fax, operava la individuazione personale del C., con esito positivo, nonostante il tratto di strada ove si era consumato il reato fosse assolutamente buio e il colore dell’autovettura fosse risultata scura e non azzurre e il colore dell’arma, indicata dalla vittima con il grigio, in sentenza viene indicato nero.

La Corte territoriale valorizza anche il dato temporale (circa tre mesi) della presentazione della denuncia, mentre la individuazione di persona veniva effettuata a distanza di due anni senza il rispetto del principio delle analogie nei tratti somatici dei soggetti da riconoscere.

Evidenziava anche la Corte sfate il brevissimo tempo a disposizione della vittima (solo pochi secondi) per impressionare nella mente il numero della targa dell’auto (il cui modello – Nissan Micra – è stato indicato alla D. da un amico, non esaminato nel giudizio di primo grado) e dei tratti somatici del rapinatore (solo per 10 secondi avrebbe avuto modo di vedere il rapinatore di profilo e per due o tre secondi lo avrebbe visto "a tre quarti e di facciata").

Inoltre, la vittima, non riconosceva il suono sentito dall’arma della rapina. La equivocità degli elementi, a giudizio del Tribunale non garantiscono la individuazione personale dell’autore del fatto.

Gli argomenti proposti dal P.G. ricorrente e dalla parte civile costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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