Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-06-2012, n. 9114 Rinnovazione della notificazione

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Svolgimento del processo

La ricorrente in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale gli atti di classamento catastale, effettuati dal competente Ufficio, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, in relazione ad immobile sito in (OMISSIS).

La CTP di Napoli, accoglieva il ricorso, e la CTR, pronunciando sull’appello dell’Agenzia del Territorio, lo rigettava, confermando l’annullamento dell’atto di classamento, ritenuto privo di motivazione. L’Agenzia del Territorio, giusto ricorso notificato il 12 novembre 2010, ha chiesto la cassazione della decisione di appello, sulla base di cinque mezzi. L’intimata contribuente, non ha svolto difese in questa sede.

Con nota 23.02.2012 la ricorrente ha depositato avviso e plico non recapitato relativo al ricorso di che trattasi e con memoria depositata in vista della pubblica udienza ha chiesto la rimessione in termine per rinnovare la notifica agli eredi di M. M..

Motivi della decisione

L’Agenzia Entrate con il primo motivo denuncia erronea e falsa applicazione della Lege n. 662 del 1996, art. 3, comma 58 ed L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335, 336 e 337.

Con il secondo mezzo la decisione viene censurata per violazione e falsa applicazione del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 3 ed D.M. 19 aprile 1994, art. 1.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 e art. 10, comma 5.

Con il quarto mezzo la decisione di appello viene criticata per falsa ed erronea applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7.

Con il quinto ed ultimo mezzo la decisione viene censurata per vizio di motivazione su punto decisivo della controversia.

In via del tutto preliminare va esaminata la questione relativa alla corretta introduzione del giudizio di Cassazione, stante le peculiarità del processo notificatorio, quali desumibili dagli atti prodotti.

Deve ritenersi circostanza pacifica quella del decesso della contribuente che, nel caso, è desumibile dall’apposita annotazione, datata 19.11.2010, effettuata dall’addetto postale sul plico raccomandato, contenente il ricorso per cassazione inviato a notifica tramite posta, non andata,

P.Q.M.

restituito al notificante.

Ciò posto, il Collegio è dell’avviso che il ricorso vada dichiarato inammissibile sulla base di principi desumibili da condiviso orientamento giurisprudenziale. E’ stato, in vero, affermato che "Quando si verifica, tra una fase processuale e l’altra e dopo la pubblicazione della sentenza, la morte o la perdita della capacità di agire della parte persona fisica, l’impugnazione effettuata alla parte originaria anzichè’ al successore universale, è affetta da nullità’ rilevabile d’ufficio, a norma dell’art. 164 cod. proc. civ., comma 1, trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", ma tale nullità è suscettibile di sanatoria, per effetto della costituzione del successore a titolo universale (Cass. 16595/2005, n. 13738/2005, n. 21550/2004).

E’ stato, pure, specificato che "L’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l’impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non può trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 291 cod. proc. civ. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento ad un giudizio iniziato in epoca anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353) (Cass. SS.UU. n. 26279/2009, 11394/1996). E’ stato, altresì, deciso che "La disciplina della rimessione in termini – in particolare quella di cui all’art. 184 bis cod. proc. civ. – concerne solo la fase istruttoria ed è perciò1 applicabile a tutte le decadenze verificatesi entro la prima udienza di trattazione e, comunque, all’interno del giudizio di primo grado, mentre non riguarda la fase di proposizione delle impugnazioni (Cass. n. 2946/2008, n. 5476/2006).

Le Sezioni Unite della Corte, hanno, ancora, precisato che "In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà1 effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie" (Cass. SS.UU. n. 17352/2009, n. 6547/2008).

Nel caso, – in cui la ricorrente Agenzia dopo avere conosciuto l’esito negativo della tentata notificazione, non si è tempestivamente attivata curando i connessi adempimenti per la notifica direttamente agli eredi, ovvero, ricorrendone i presupposti, collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto,- ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per disporre la rimessione in termini ai sensi del novellato art. 153 c.p.c., comma 2, anche a voler prescindere dall’applicabilità del rimedio ai soli termini processuali.

Infatti, il periodo di tempo trascorso tra la data in cui l’addetto postale ha verificato il decesso del destinatario del plico raccomandato (19.11.2010) e quell’altra (23.02.2012) in cui la ricorrente Agenzia, senza peraltro allegare particolari giustificazioni, ha depositato in cancelleria la memoria contenente l’istanza di rimessione in termini e gli allegati atti attestanti l’omesso recapito del ricorso, portano ad escludere la possibilità di esitare positivamente la citata istanza, inducendo a ritenere che la ricorrente, immotivatamente, non si sia, in alcun modo, attivata, entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della ragionevole durata del processo, tenuto conto che gli adempimenti relativi alla notifica nei confronti degli eredi e, in ipotesi, la stessa istanza per ottenere un provvedimento giudiziale, non necessitavano di certo di un arco temporale di circa sedici mesi, che, in buona sostanza, ha finito per far si che, nel caso, venisse a concretizzarsi proprio ciò che il quadro normativo di riferimento ed i richiamati principi, hanno inteso scongiurare, cioè un allungamento ingiustificato dei tempi del giudizio.

5 La definizione del giudizio sulla base di una assorbente preliminare di rito, esonera dalla trattazione dei mezzi.

Nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti.

P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2012

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