Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-06-2012, n. 9113 Motivazione omessa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le ricorrenti in epigrafe indicati impugnavano in sede giurisdizionale l’atto di classamento catastale, effettuato dal competente Ufficio, in relazione a loro immobile sito in Firenze.

L’adita CTP di Firenze, respingeva il ricorso, mentre la CTR, pronunciando sull’appello delle contribuenti, ritenendo eccessivo, avuto riguardo allo stato di degrado dell’immobile, il saggio di fruttuosità fissato dall’Amministrazione nel 2%, lo rideterminava nell’1,50%.

Le contribuenti, giusto ricorso notificato l’08-10 novembre 2010, hanno chiesto la cassazione della decisione di appello, sulla base di due mezzi. L’intimata Agenzia non ha svolto difese in questa sede.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo la decisione di appello viene censurata per avere omesso di effettuare la necessaria comparazione con altra struttura alberghiera ubicata in prossimità ed avente una rendita catastale inferiore.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione. I due mezzi, che avuto riguardo alla stretta connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati Ritiene, in vero, il Collegio che l’impugnata decisione, faccia malgoverno dell’ormai consolidato principio alla cui stregua deve ritenersi che " Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logico e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

Nel caso, in vero, l’impugnata sentenza, non risulta aver effettuato una adeguata disamina della realtà fattuale, rendendo, così, impossibile il controllo sulla logicità del ragionamento sviluppato per giungere alla rassegnata decisione. La CTR, infatti, valorizza, peraltro con generico riferimento, "l’ubicazione centrale dell’immobile", mentre ignora o fa oggetto di superficiale disamina altri elementi, quali il tessuto urbano di inserimento, il piano di ubicazione ed i servizi strutturati in godimento, lo stato di conservazione dell’unità in questione e del fabbricato di cui fa parte; elementi, tutti, singolarmente e nel loro insieme, di certo, rilevanti nell’iter sotteso al classamento ed alla determinazione della rendita.

Illogica e, per certi versi, contraddittoria, risulta, del resto, l’entità della diminuzione del saggio di fruttuosità dal 2% all’1,50%, ove si consideri che i Giudici di appello pervengono alla statuizione dopo avere riconosciuto ed affermato trattarsi di immobile nel suo complesso e nella sua peculiarità in "stato di degrado".

In applicazione del trascritto principio, che il Collegio condivide, il ricorso va, dunque, accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione. La causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Toscana, la quale procederà al riesame e, attenendosi al quadro normativo di riferimento ed ai connessi principi, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2012

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