Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 24-11-2011, n. 43429

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1). A.R. ricorre personalmente innanzi a questa Corte, deducendo erronea applicazione della legge, avverso la sentenza del 3 novembre 2010, con la quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, di sua condanna alla pena di giustizia, siccome ritenuto penalmente responsabile del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater (violazione di un ulteriore ordine impartitogli dal Questore di Latina, notificatogli il 9 marzo 2005, di lasciare il territorio dello Stato).

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata da A.R. va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., e art. 2 c.p., comma 2. 2. Va invero rilevato che in data 28 aprile 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, formulata ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H. E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, in relazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 16 dicembre 2008, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". 3.Con detta sentenza la Corte europea ha affermato che la fattispecie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal competente Questore, ordine emesso nella specie prima della scadenza dei termini previsti per il recepimento nel nostro ordinamento della citata direttiva 2008/115/CE (16 dicembre 2008), deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, siccome incompatibile con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili all’abolitio criminis, con conseguente necessità di dichiarare nei giudizi di cognizione che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e di applicare in sede di esecuzione, in via di interpretazione estensiva, la norma di cui all’art. 673 c.p.p.; e quanto sopra è da ritenere applicabile anche al reato contestato all’odierno ricorrente, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater (cfr. Cass. Sez. 1 n. 22105 del 28/04/2011 dep. 01/06/2011 imp. Tourghi).

4.Va inoltre rilevato che il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni, nella L. 2 agosto 2011, n. 129, recante disposizioni urgenti per completare l’attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari, ha proceduto ad una nuova formulazione sia del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, sia dell’art. 14, comma 5 quater, formulazione che non può dirsi in continuità normativa con quella precedente, con conseguente conferma dell’avvenuta abolitio criminis, non solo per il distacco temporale intercorso fra la sua emanazione e l’emissione della direttiva comunitaria anzidetta, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta richiesta per integrare l’illecito penale in esame.

Invero, in base alla nuova normativa, all’intimazione di allontanamento può pervenirsi solo dopo l’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria e solo dopo che sia spirato il periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato.

E’ pertanto da ritenere che ci si trovi difronte ad una nuova incriminazione, applicabile come tale solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa anzidetta.

5.Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto ascritto all’imputato non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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