T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-12-2011, n. 10276

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società C.R., di R.A. & C., s.n.c. riferisce di aver presentato, in data 10.6.2005, presso il Comune di Tivoli istanza per ottenere l’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un "Centro di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali" e di un "Centro di raccolta per la rottamazione degli autoveicoli", ai sensi degli artt. 27, 28 e 46 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, in zona Galli, Strada Provinciale Maremmana II, allegando il progetto definitivo dell’impianto e rinviando per la documentazione tecnica prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, alla precedente domanda depositata in data 20 settembre 2004, il cui iter procedimentale è stato sospeso.

In mancanza di riscontro da parte del Comune, la società in data 15 luglio 2005 ha notificato all’Amministrazione atto di diffida ad adempiere e, a seguito di successiva inerzia, ha proposto ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione comunale. Con sentenza n. 4166/2006, questo Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla diffida anche con l’emanazione di un provvedimento motivato.

Nel mese di giugno 2006 il Comune ha dato atto di essere stato delegato dalla Regione Lazio, nella persona del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti di Roma e provincia, a rilasciare le autorizzazioni richieste ed ha convocato per il giorno 10 luglio 2006 i competenti organi regionali.

Riferisce la società che nonostante ciò nessun provvedimento è stato emesso dal Comune e, pertanto, la stessa ha notificato in data 9 novembre 2006 ulteriore atto di diffida volto ad ottenere l’approvazione del progetto e la conseguente autorizzazione alla realizzazione dell’impianto.

E’ seguita ulteriore impugnazione avverso il silenzio e nelle more del giudizio il Comune ha inviato lettera raccomandata, pervenuta alla società in data 19 gennaio 2007, con cui ha comunicato la convocazione di una seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 31 gennaio 2007, allegando il verbale della precedente Conferenza tenutasi il 10 luglio 2006.

2. Avverso tale lettera la società ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 comma 3 e 14ter, comma 3 della Legge, n. 241 del 1990 nonché dell’art.208, comma 4 e 8 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente) e dell’art. 15, comma 7 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27, l’Amministrazione avrebbe convocato la conferenza di servizi dopo un anno dalla presentazione della domanda presentata dalla società, anziché nel termine di trenta giorni e, inoltre, dopo la scadenza del termine di 90 giorni dalla convocazione, ai sensi dell’art. 208, comma 4 del Codice dell’Ambiente, nessun rappresentante partecipante alla Conferenza avrebbe espresso valutazioni rispetto alla domanda, con violazione anche dei termini relativi alla fase istruttoria da concludersi entro 150 giorni dalla presentazione della domanda.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 208, comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nonché dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per illogicità manifesta, lamenta la società che il Comune avrebbe convocato dopo più di sei mesi dalla prima riunione una Conferenza di prosecuzione per il giorno 31 gennaio 2007, violando la normativa rubricata che prevede la conclusione dei lavori entro 90 giorni dalla prima convocazione con adozione di provvedimento definitivo nel termine di 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Inoltre, l’aver invitato alla prosecuzione della Conferenza anche i rappresentanti delle Amministrazioni non partecipanti alla prima riunione contrasterebbe con quanto disposto dall’art. 14ter, comma 7 del Codice dell’Ambiente, aggravando la fase istruttoria.

Conclude la società ricorrente chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato e il risarcimento dei danni subiti, indicandone la quantificazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Tivoli per resistere al ricorso ed ha contestato profili di improcedibilità dello stesso con reiezione della domanda di risarcimento.

In prossimità dell’udienza pubblica parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale ed ha fornito ulteriori argomentazioni riguardo la propria posizione difensiva, insistendo per il risarcimento dei danni.

Il Comune di Tivoli ha replicato a tali conclusioni, confermando quanto sostenuto in sede di costituzione in giudizio.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

3. Preliminarmente, il Collegio esamina la questione pregiudiziale sollevata dal Comune di Tivoli in ordine all’ammissibilità del ricorso,

3.1. In particolare, il Comune ha contestato la sussistenza dell’interesse ad agire di parte ricorrente riguardo la nota impugnata, attesa la natura della stessa trattandosi, nella specie, di una mera nota di convocazione della conferenza di servizi.

Al riguardo, va rilevato che non è impugnabile, in quanto privo di contenuto provvedimentale – e, quindi, di qualsivoglia efficacia lesiva – un atto di mera convocazione con cui l’Amministrazione si limita a comunicare la data e l’orario della conferenza.

Ed invero l’atto impugnato oltre che privo di autonomo contenuto lesivo è anche privo di contenuto dispositivo, e in quanto tale deve qualificarsi quale atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile. Infatti, trattandosi di mera comunicazione di convocazione non ha valore di rilascio di autorizzazione o di diniego e, per il suo contenuto, non può configurarsi come provvedimento implicito – lesivo e quindi immediatamente impugnabile- essendo, per giurisprudenza consolidata, gli atti impliciti quelli di mera comunicazione ovvero atti endoprocedimentali a contenuto vario dai quali, però, sia possibile desumere con certezza, anche se per implicito, l’adozione da parte dell’Amministrazione di una specifica determinazione (di regola, a contenuto negativo) nei confronti di uno o più soggetti partecipanti a un determinato procedimento (cfr. Cons.Stato, sez V, 16 gennaio 1992, n. 47; T.A.R Basilicata, Potenza, sez. I, 14 gennaio 2011, n. 28).

Si deve, quindi, eventualmente, ipotizzare un’attività materiale dell’Amministrazione avente contenuto provvedimentale, circostanza che nella specie non è rinvenibile, alla luce anche del dispositivo del provvedimento impugnato (in disparte, la mancata autonoma impugnazione del verbale della conferenza di servizi in data 10 luglio 2006 e i profili di improcedibilità del gravame a seguito del successivo provvedimento di diniego all’approvazione del progetto in data 28.3.2007, adottato dall’Amministrazione – all’esito della conferenza di servizi conclusa in data 31.1.2007 – e impugnato con separato ricorso RG n.4918/2007, all’esame dell’odierna udienza).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, pur stimandosi equo disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e onorari di giudizio, in considerazione dell’esito dello stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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