Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-06-2012, n. 9112 Esattorie ed esecuzione esattoriale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Per l’attività di rilevazione e ricerca nei pubblici registri immobiliari gestiti dall’Agenzia del Territorio della consistenza patrimoniale dei debitori iscritti a ruolo, Equitalia Polis (già Gest Line) s.p.a., concessionaria per la riscossione, si è avvalsa della collaborazione di Sistemia s.p.a., conferendole mandato speciale con rappresentanza. In forza dell’espressa facoltà di subdelega contrattualmente riconosciutale, la mandataria ha, a sua volta, conferito i poteri derivabile dal contratto di mandato con rappresentanza a Visal s.r.l..

Ritenuta inapplicabile ai mandatari della concessionaria per la riscossione la previsione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 47 bis, comma 1, inserito dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 40 (che, nel testo in vigore dal 4 ottobre 2005 al 21 agosto 2008, disponeva che "I competenti uffici dell’Agenda del Territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all’art. 79, comma 2"), l’Agenzia del Territorio ha preteso dalla società mandataria, che aveva eseguito le visure ipotecarie e catastali in nome e per conto della concessionaria, nel periodo ottobre 2005/agosto 2006, il pagamento delle tasse di cui alla tariffa parte 1 allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990 nonchè dei tributi speciali di cui alla tabella B allegata al D.L. n. 323 del 1996, convertito con modificazioni in L. n. 425 del 1996.

Considerando illegittimo tale comportamento, il concessionario ha chiesto il rimborso della somma corrispondentemente versata ed ha, quindi, impugnato, in sede giurisdizionale, il rifiuto opposto dall’Agenzia.

L’adita commissione provinciale ha respinto il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello della Concessionaria, dalla Commissione regionale.

Osservato che l’art. 47, comma 1 bis, 602/73, nella versione applicabile ratione temporis, recitava "I competenti uffici dell’Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all’art. 79, comma 2" e che solo a far data dal 22.08.2008, in tale testo, il D.L. n. 112 del 2008, art. 83, comma 23 ter, convertito in L. n. 133 del 2008 ha inserito le parole "e ai soggetti da essi incaricati", i giudici di appello, riscontrato nell’intervenuta modifica "chiara portata innovativa", affermarono che, nella vigenza dell’originaria formulazione del citato art. 47 bis, dovevano considerarsi gratuite le sole visure richieste direttamente dal concessionario; ciò anche in considerazione del fatto che le agevolazioni, per il loro carattere eccezionale, non sono applicabili, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, oltre i casi ed i tempi in esse considerati.

Hanno, peraltro, aggiunto "La ricorrente, inoltre, non ha fornito piena prova dell’esistenza delle condizioni che avrebbero consentito al concessionario di fruire della esenzione dal pagamento degli oneri per le visure effettuate".

Avverso tale decisione, Equitalia Polis ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi.

L’Agenzia del Territorio ha resisto con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso – denunciando violazione e falsa e applicazione degli artt. 1704 e 1388 c.c., del D.P.R. n. 1973 del 602, art. 47 bis, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 3, comma 3 lett. b), e del D.M. 21 novembre 2000, art. 3, in attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17 – la società ricorrente deduce che la Commissione tributaria regionale ha violato le norme che regolano il mandato con rappresentanza, in forza delle quali l’attività compiuta dal mandatario è immediatamente riferibile al mandante, che rimane il titolare degli interessi dedotti.

Con il secondo mezzo – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1704 e 1388 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 47 bis, comma 1, e del D.L. n. 112 del 2008, art. 83, comma 23 ter, – la società ricorrente censura la decisione impugnata per non aver considerato che la disposizione dell’evocato art. 83 ha natura di norma ricognitiva, diretta a stabilizzare il vigente assetto normativo e a far cessare il contenzioso esistente tra i concessionari della riscossione e l’Agenzia del Territorio.

Con il terzo motivo – denunciando ancora violazione e falsa e applicazione degli artt. 1704 e 1388 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 47 bis, comma 1, -la società ricorrente censura la decisione impugnata per non aver considerato la natura meramente privatistica dell’attività di effettuazione delle visure ipocatastali, in quanto attività meramente propedeutica e prodromica all’attività di riscossione coattiva delle entrate.

Le riportate doglianze, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminate, sono fondate.

in proposito, deve rilevarsi che l’esecuzione di visure catastali è attività (di natura tecnico-giuridica: Cass. 16009/03; 822/06;

5777/06), suscettibile di essere posta in essere con le medesime modalità sia direttamente dalla Pubblica amministrazione sia da privati da questa incaricati, ed estranea all’esercizio di pubblici poteri autoritativi, ancorchè propedeutica e funzionale a quella di riscossione coattiva delle entrate. Va, inoltre considerato che, in punto di fatto, non è controverso che Gest Line, concessionaria del servizio di riscossione mediante ruolo, conferì ad altra società mandato con rappresentanza, con potere di sostituire a sè altro mandatario, avente ad oggetto la ricerca e il rilevamento di beni immobili appartenenti a soggetti debitori di tributi (essendo, peraltro, tale qualificazione espressamente recepita dalla Commissione regionale nella sentenza impugnata).

Tanto premesso, ad avviso del Collegio, la controversia va risolta – in adesione a quanto di recente affermato da questa Corte, con la sentenza n. 7876/12 – nel senso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 47 bis, comma 1, già con riguardo alla sua originaria formulazione, deve ritenersi suscettibile di applicazione anche alle visure eseguite da mandatari della concessionaria per la riscossione.

Invero, in forza della previsione dell’art. 1388 c.c., nel mandato con rappresentanza, gli effetti dell’attività giuridica posta in essere dal mandatario (attività non necessariamente di carattere negoziale, potendo la prestazione del mandatario concretizzarsi anche nel compimento di atti giuridici non negoziali, purchè diretti a realizzare il fine che il mandante si è proposto: v. Cass. 1983/1329; 2002/3103; 2003/18476; 2005/27335) si riversano direttamente, per effetto della contemplatio domini, nella sfera giuridica del mandante, essendo l’attività posta in essere dal mandatario immediatamente imputabile al mandante medesimo (v. Cass. 2005/18441; 2007/22333; 2011/7510). Da ciò consegue che la norma di esenzione prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 47 bis (anche nella sua originaria e meno ampia formulazione) è connaturalmente e, dunque, senza necessità di interpretazione estensiva o applicazione analogica (incompatibile con la sua natura di norma agevolativa di stretta interpretazione) – destinata ad operare pure nei confronti dell’attività della società mandataria (o submandataria), che, in nome e per conto della concessionaria, effettui visure ipocatastali.

Questa è, infatti, attività, che, in quanto immediatamente imputabile alla concessionaria, incide direttamente anche sul rapporto tra la concessionaria mandante e l’ufficio presso cui sono state effettuate le visure e corrisposti in relativi oneri.

Le considerazioni esposte confortano, peraltro, il convincimento che il D.L. n. 112 del 2008, art. 83, comma 23 ter, convertito in L. n. 133 del 2008 – nel modificare il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 47 bis inserendovi l’espressa previsione della gratuità anche delle visure catastali e ipotecarie eseguite da soggetti incaricati dal concessionario – ha introdotto disciplina di carattere, non innovativo, ma interpretativo, di per sè retroattiva, volta a eliminare ogni possibile dubbio sulla portata del previgente testo normativo, in funzione anche del superamento del contenzioso esistente tra i concessionari della riscossione e l’Agenzia del territorio, quale risultante anche dalle pronunce intervenute sulla questione da parte delle Commissioni tributarie.

Con il quarto motivo ed il quinto motivo, la società ricorrente deduce vizi di motivazione con riguardo all’assunto, che da luogo ad una seconda autonoma ratio della decisione impugnata, secondo cui la ricorrente non avrebbe, in ogni caso, "fornito piena prova dell’esistenza delle condizioni che avrebbero consentito al concessionario di fruire della esenzione dal pagamento degli oneri per le visure effettuate".

Anche tale censure sono fondate, atteso che l’assoluta apoditticità della riportata conclusione del giudice di appello preclude qualsiasi possibilità di cogliere e controllare la ratio decidendi che vi è sottesa.

Alla stregua della considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2012

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