Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 24-11-2011, n. 43428

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.A.S. ricorre innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, avverso la sentenza del 7 marzo 2011, con la quale la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, emessa col rito abbreviato, con la quale è stato condannato alla pena complessiva di anni 1 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, con la diminuente di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 73, comma 5 e con le attenuanti genetiche, siccome ritenuto penalmente responsabile dei seguenti reati, riuniti col vincolo della continuazione:

a)-del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 70, comma 1, per avere ceduto a terzi gr. 2,10 di eroina;

b) del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 70, comma 1 bis, per avere detenuto ad uso non esclusivamente personale gr.

3,40 di eroina;

c) – del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater (violazione dell’ulteriore ordine impartitogli dal Questore di Torino, notificatogli il 25 aprile 2010, di lasciare il territorio dello Stato).

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da B.A.S. è inammissibile con riferimento ai reati di cui ai capi a) e b) della rubrica, non essendo state indicate dal ricorrente le censure mosse all’ordinanza impugnata, si da non consentire a questa Corte di valutare i difetti, da cui sarebbe affetto l’atto impugnato e sui quali si sollecita il sindacato di legittimità.

E’ infatti indispensabile che il ricorso contenga una sia pur minima e sintetica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica di questa Corte, dovendosi, in caso contrario, ritenere il ricorso inammissibile (cfr. Cass. 6A, 5.6.07 n. 21858).

2. La sentenza impugnata da B.A.S. va invece annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e art. 2 c.p., comma 2, con riferimento alla condanna a lui inflitta per il reato sub c).

3.Con riferimento invero a tale ultimo reato, va rilevato che in data 28 aprile 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, formulata ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H.E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, in relazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 16 dicembre 2008, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". 4.Con detta sentenza la Corte europea ha affermato che la fattispecie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal competente Questore, ordine emesso nella specie dopo la scadenza dei termini previsti per il recepimento nel nostro ordinamento della citata direttiva 2008/115/CE (16 dicembre 2008), deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, siccome incompatibile con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili all’abolitio criminis, con conseguente necessità di dichiarare nei giudizi di cognizione che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e di applicare in sede di esecuzione, in via di interpretazione estensiva, la norma di cui all’art. 673 c.p.p.; e quanto sopra vale altresì per il reato sostanzialmente analogo contestato all’odierno ricorrente, previsto dal cit. D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater (cfr. Cass. Sez. 1 n. 22105 del 28/04/2011 dep. 01/06/2011 imp. Tourghi).

4.Va inoltre rilevato che il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni, nella L. 2 agosto 2011, n. 129, recante disposizioni urgenti per completare l’attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari, ha proceduto ad una nuova formulazione sia del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, sia del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, la quale non può dirsi in continuità normativa con la precedente versione, in tal modo confermando l’avvenuta abolitio criminis, non solo per il distacco temporale intercorso fra la sua emanazione e l’emissione della direttiva comunitaria anzidetta, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta richiesta per integrare l’illecito penale in esame.

Invero, in base alla nuova normativa, all’intimazione di allontanamento può pervenirsi solo dopo l’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria e solo dopo che sia spirato il periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato.

E’ pertanto da ritenere che ci si trovi innanzi ad una nuova incriminazione, applicabile come tale solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa anzidetta.

5. Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo c) della rubrica, perchè il fatto ascritto all’imputato non è previsto dalla legge come reato. Essendo desumibile con certezza la pena inflitta dalla Corte d’appello di Torino al ricorrente per tale reato, è possibile detrarre dal trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente la pena riferita al fatto di cui al capo c), ormai non più previsto dalla legge come reato.

La pena riferita al reato sub c) è infatti pari a mesi 2 ed Euro 700,00 di multa, ridotta, per il rito abbreviato prescelto, a mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 466,00 di multa, con conseguente determinazione finale della pena da infliggere al ricorrente, per i restanti reati sub a) e sub b), in mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 3.534,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente alla violazione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 466,00 di multa, così rideterminando la pena complessiva per i residui reati in mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 3.534,00 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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