T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-12-2011, n. 10274

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 10.12.2004 l’impresa edile R. s.r.l. aveva presentato al Comune di Formello domanda per il rilascio di permesso in sanatoria per cambio di destinazione d’uso di un immobile, da magazzino a unità residenziale(pratica n. 703)

Con nota del 12.5.2005 il Dipartimento Tecnico Servizio Edilizia del Comune di Formello ha comunicato l’avvio del procedimento istruttorio e ha chiesto a R. s.r.l. documentazione integrativa, successivamente prodotta dalla società con depositi del 14.2.2006 e del 16.3.2006.

Ulteriori interlocuzioni sono relative all’apertura e alla chiusura di procedimento amministrativo conseguente a inchiesta penale per abusivismo edilizio a carico di R. s.r.l. (gennaio 2006) e ad altra richiesta documentale del 29.1.2007.

In data 5.1.2010 è stato comunicato il preavviso di rigetto della domanda di sanatoria. Il provvedimento finale negativo è intervenuto il 14.10.2010 (notificato il 23 successivo), dopo acquisizione delle controdeduzioni della società.

R. s.r.l. impugna il diniego e ne deduce il contrasto con l’assenso tacito che si sarebbe formato per decorso del tempo, ex L. n. 326/2003 e L.R. Lazio n. 12/2004. Deduce, inoltre, la falsità del presupposto motivazionale.

Con atto di motivi aggiunti R. s.r.l. ha esteso l’impugnativa all’ordinanza di demolizione delle opere, intervenuta il 19.7.2010 (notificata il 26 successivo), per la quale richiama i motivi avverso il presupposto diniego di sanatoria.

Il Comune di Formello si è costituito in giudizio e ha controdedotto nel merito delle censure, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è passata in decisione all’udienza del 17 novembre 2011.

Motivi della decisione

La legge regionale del Lazio 8.11.2004 n. 12 disciplina – ai sensi dell’art. 32 del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito in L. 24.11.2003 n. 326 – la definizione degli illeciti edilizi commessi alla data del 31 marzo 2003 nel territorio laziale. L’art. 6 prevede un regime di silenzio assenso sulle domande di sanatoria, simile a quello di cui all’art. 35 della legge n. 47/1985, definito in trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda (comma 3). Il termine è interrotto per le necessità d’integrazione istruttoria o in caso di omesso o parziale versamento dell’oblazione dovuta (comma 4). Peraltro, come riconosciuto da costante giurisprudenza, l’assenso tacito sulle domande di sanatoria edilizia presuppone la presenza di tutti gli elementi necessari all’esame della pratica, all’accertamento della completezza e dei presupposti utili alla concessione del condono, nonché alla verifica dell’esistenza della costruzione alla scadenza del termine utile per fruire del beneficio richiesto, non essendo ammissibile consentirlo in assenza dei requisiti e a mezzo di un provvedimento tacito, che nella prefigurazione normativa per null’altro si distingue dall’accoglimento esplicito se non per l’aspetto formale (Cons.St., V, 4.10.2007 n. 5153; Cons.G.Amm. Sicilia 28.4.2011 n. 320; T.A.R. Sardegna, II, 19.5.2010 n. 1226).

I suddetti principi, affermati per la normativa generale, debbono essere richiamati anche per le fattispecie territoriali delineate dalla L.R. Lazio n. 12/2004, le quali soggiacciono alle stesse esigenze di legalità.

In fattispecie, la società ricorrente non ha risposto alla richiesta istruttoria del 29.1.2007 e, in particolare, non ha fornito la documentazione utile a confutare l’accertamento svolto dalla magistratura penale, con accesso all’immobile nel dicembre del 2005, che ha escluso l’avvenuto cambio di destinazione alla data limite per la richiesta del condono (31.3.2003). Manca, perciò, la prova di un presupposto essenziale per la sanatoria come domandata – l’avvenuto cambio d’uso dell’immobile al 31.3.2003 – e quindi non è possibile addivenirvi.

Per quanto premesso, occorre respingere l’impugnativa.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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