T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 28-12-2011, n. 10273

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 30.09.2010, l’Università degli Studi di Roma "Foro Italico" (IUSM), ha indetto il Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca 26° ciclo – A.A. 20102011, aperto a laureati italiani e stranieri.

Al concorso, oltre al ricorrente, partecipavano anche altri 14 candidati.

All’esito del concorso, il ricorrente è risultato idoneo unitamente ad altri sei partecipanti, ma ultimo tra essi e, pertanto, non ammissibile al corso essendo solo quattro i posti in palio dei quali solo i primi due con borsa di studio.

Sostiene parte ricorrente che tra i sette partecipanti risultati ammissibili all’esito del concorso ben cinque risulterebbero tra i candidati la cui posizione sarebbe stata sanata dalla Commissione di valutazione mediante l’esame integrativo di lingua inglese poiché mancanti del titolo espressamente richiesto dalla disciplina di concorso. (la Dott.ssa R.M., risultata 1° in graduatoria e pertanto ammissibile al corso con assegnazione della borsa di studio, la Dott.ssa F.G., risultata 2° in graduatoria e pertanto ammissibile al corso con assegnazione della borsa di studio, il Dott. A.S. D.P., risultato 3° in graduatoria e pertanto ammissibile al corso senza assegnazione della borsa di studio, il Dott. A.P., risultato 5° in graduatoria, ed il Dott. S.F., risultato 6° in graduatoria.

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna la graduatoria concorsuale indicata in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DI GARA.

ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA" DELL’AZIONE AMMINSITRATIVA.

La scheda Alleqato A.l al Bando, attuativa del concorso in questione, era chiara e tassativa sul punto nonché differente rispetto a quanto previsto per gli altri due corsi di dottorato banditi; l’accesso prevedeva un’ottima conoscenza della lingua inglese la cui valutazione doveva essere effettuata SENZA ALCUN MARGINE DI DISCREZIONALITÀ sui punteggio indicati nei titoli di studio sopra indicati, conseguiti prima della domanda.

In nessuna parte degli atti di gara era prevista una terza prova ulteriore rispetto a quella (scritta) svolta il 17 novembre 2010 ed a quella (orale) tenutasi il 19 novembre 2010.

In nessuna parte degli atti di gara era prevista una sessione d’esame specifica sulla conoscenza della lingua inglese da tenersi il 18 novembre 2010 in seduta riservata per i candidati privi del relativo titolo.

Altrimenti non avrebbe potuto essere atteso che la Commissione di valutazione non comprendeva alcun membro esperto in lingue straniere né alcun rappresentante del Centro Linguistico dell’Ateneo ed era dunque evidente che la conoscenza della lingua inglese sarebbe stata dimostrata dai candidati solo previa allegazione di uno dei tre titoli indicati nel bando (Toefl, Cpe, o certificazione dell’Ateno) ed altrettanto chiaro che la Commissione avrebbe dovuto valutare l’idoneità del candidato ad accedere al corso di dottorato solo sulla base del punteggio riportato in guei titoli.

Ebbene, cinque dei sette candidati risultati idonei non possedevano il predetto titolo di studio tanto è vero che essi sono stati chiamati a svolgere in tutta fretta ed in segreto una prova supplementare in inglese, non prevista dal Bando, evidentemente per evitare la sanzione dell’esclusione dalla gara.

Solo grazie a tale escamotage i predetti candidati sono stati regolarizzati, giudicati idonei ed inseriti nella graduatoria finale del concorso, privando il Dott. M. della possibilità di conseguire una migliore posizione in classifica, certamente non inferiore alle prime due e pertanto di ottenere l’accesso al corso di dottorato e la relativa borsa di studio.

Con motivi aggiunti in data 8 febbraio 2011, parte ricorrente nell’illustrare le suindicate doglianze deduce i seguenti ulteriori motivi di gravame:

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA.

A) La Commissione di valutazione ha modificato il punteggio previsto nell’Allegati A.l del Bando in 12/60 per la valutazione dei titoli, elevandolo a 13/60 ed ha suddiviso il punteggio secondo sette subelementi (non presenti nella lex specialis) solo dopo aver conosciuto l’identità dei concorrenti e la tipologia dei titoli da essi posseduti.

Eclatante è poi il fatto che sia stato assegnato un punteggio elevato al candidato Scotto D.P. benché egli non abbia nemmeno completato la prova scritta.

La Commissione ha modificato il punteggio indicato nel Bando di gara, ha ritenuto ammissibili i concorrenti privi di laurea, ha consentito l’accesso ai concorrenti privi del titolo di conoscenza della lingua straniera ed ha indetto una terza prova d’esame non prevista nella lex specialis.

B) In almeno tre casi i candidati, nella predisposizione dei compiti scritti, si sono avvalsi di elaborati di cui i commissari interni all’Ateneo erano a conoscenza avendo partecipato in precedenza alla loro stesura ovvero avendoli eseguiti personalmente in occasione di precedenti pubblicazioni.

In un caso simile, avente ad oggetto un concorso di

D) oltre al ricorrente – nessuno dei concorrenti, salvo probabilmente uno, era in possesso del titolo di conoscenza della lingua inglese, così come richiesto ai fini della partecipazione dell’Allegato A.l del Bando.

La posizione di costoro è stata sanata del tutto illegittimamente mediante lo svolgimento di una prova scritta non prevista nel Bando

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

In punto di fatto, non è contestato che:

A) la selezione per l’ammissione di 4 studenti, due con borsa di studio e due senza, (più 3 soprannumerari irrilevanti ai fini del gravame, trattandosi di categoria a sé stante) al corso di dottorato di ricerca "Scienze dello sport, dell’esercizio fisico e dell’ ergonomia" si è conclusa con la seguente graduatoria:

1. R.M., scritto 24, titoli 9,4, orale 24,0 = 57,4;

2. F.G., scritto 23,3, titoli 5,0, orale 24,0 = 52,3;

3. A.S., scritto 21,0, titoli 5,6, orale 24,0 =50,6;

4. R.L., scritto 21,0, titoli 4,0, orale 21,2 = 46,2;

5. A.P., scritto 19,7, titoli 6,3, orale 17,4 = 43,4;

6. S.F., scritto 20,3, titoli 3,7, orale 17,7 = 41,7;

7. L.M., scritto16,0, titoli 4,7, orale 16,0 = 36,7.

B) Successivamente, la d.ssa M. ha rinunciato, in tal modo rendendo il dott Scotto destinatario di borsa di studio. Successivamente, anche il dott L. ha rinunciato, in tal modo rendendo il dott Piccinno ammesso al dottorato senza borsa di studio.

C) Il procedimento per l’ammissione al dottorato de quo prevedeva:

a – quale requisito di ammissione, la laurea o titolo stranieri equipollente; non, dunque, il titolo di conoscenza della lingua inglese;

b – "’prova scritta, prova orale, valutazione titoli", i relativi punteggi e i titoli valutabili tra i quali"… 7) Conoscenza della lingua inglese (documentata dal centro linguistico di Ateneo o da punteggio TOEFL o CPE)";

c – l "accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova orale: Inglese".

Dalle richiamate statuizioni che hanno disciplinato il procedimento di ammissione al dottorato risulta palesemente infondato il ricorso introduttivo per" erroneità dei presupposti di fatto su cui si fonda, dato che la conoscenza dell’inglese non era requisito di ammissione; era titolo valutativo da accertare, attraverso la documentazione di cui al punto 7) sopracitato, durante la prova orale e meritevole di l punto al massimo.

Alcun rilievo giuridico assume, pertanto, la circostanza che tra lo scritto e l’orale alcuni dei concorrenti abbiano acquisito – presso il centro linguistico dell’ Ateneo – la documentazione attestante la conoscenza dell’ inglese. Di conseguenza legittimamente la Commissione ha omesso di accertare, in sede di esame orale, la conoscenza da parte dei candidati della lingua inglese, bastando, come giustamente rilevato dalla difesa dell’Amministrazione, a ciò il possesso della documentazione rilasciata (tra altri) dal centro linguistico dell’ Ateneo: e tutto ciò a prescindere dalla insussistenza, sotto tale profilo, di un interesse a ricorrente in quanto,, anche eliminando il punteggio per la conoscenza della lingua inglese, l’odierno ricorrente rimarrebbe classificato all’ultimo posto della graduatoria, distaccato dal penultimo di ben quattro punti.

Del pari infondati si appalesano i motivi aggiunti, in quanto i titoli valutabili erano indicati nell’atto inditivo della procedura, specificamente in numero di sette e della tipologia utilizzata dalla Commissione, la quale ha determinato il punteggio attribuibile a ciascun titolo prima di conoscere i titoli di ciascun candidato, come chiaramente risulta dalla lettura del relativo verbale in data 18 novembre dalle ore 16.00; da cio l’assenza della violazione della par condicio

In ordine alla prova scritta, le doglianza si rivelano inammissibili in quanto tese a censurare il merito delle prove ed in quanto tali incensurabili in questa sede se non per illogicità manifesta non rinvenibile nella specie ed essendo peraltro irrilevante che un candidato prenda spunti o citi elaborati di professori della materia oggetto della prova.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe e sui motivi aggiunti, li respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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