Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-06-2012, n. 9109 Plusvalenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’AGENZIA delle ENTRATE ed al suo Ufficio di Romano di Lombardia, B.O. – premesso che: (1) "facendo applicazione" della L. n. 448 del 2001, artt. 5 e 7 aveva provveduto, con "perizia giurata del 15 settembre 2002 a firma dell’arch. P. G.", alla quantificazione del "valore di mercato" del "terreno al mappale 4860" ("Euro. 103,03" al mq) nonchè del "terreno al mappale 2478" ("Euro. 49,06" al mq) da assumere ""come nuovi valori di acquisizione degli immobili ai sensi della L. … n. 448 del 2001, artt. 5 e 7"; (2) "con contratto preliminare del 12 marzo 2003" lei e la "IPA PRECAST spa" si erano "obbligate a compravendere le aree suindicate secondo il valore al mq. stimato in detta perizia giurata"; (3) "con contratto di compravendita … del 28 luglio 2004" aveva "trasferito la proprietà delle suddette aree all’IPA PRECAST spa"; (4) "con avviso di accertamento … relativo a IRPEF 2004 l’…

Ufficio …, premesso che essa aveva dichiarato plusvalenza relativa a cessione di terreni edificabili pari a zero" ("quale differenza tra corrispettivo pattuito ed il valore rivalutato ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7"), "disattendendo" il "valore del mappale 4860" indicato nella "perizia giurata", aveva "determinato il valore iniziale in Euro. 62,00 al mq., accertando a suo carico … una plusvalenza di Euro. 776.459,00 da sottoporre a tassazione ordinaria" -, in forza di quattro motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 213/66/10 depositata il 12 luglio 2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva disatteso il suo appello avverso la decisione (33/07/09) della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo la quale aveva respinto il ricorso con cui aveva impugnato detto avviso.

Nessuno degli intimati svolgeva attività difensiva. La ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c. alla quale allegava la "perizia P.".

Motivi della decisione

p. 1. La sentenza gravata.

La Commissione Tributaria Regionale – affermato che "non viene impugnato … la parte della sentenza concernente il recupero a tassazione "dell’aumento del prezzo per ovviare agli effetti della dilazione temporale tra la sottoscrizione del preliminare e la stipula del contratto definitivo " – ha respinto l’appello della contribuente osservando:

– "il valore … attribuito al terreno mappale 4860 dalla perizia di parte risulta significativamente superiore al valore di mercato dei terreni limitrofi; terreni peraltro venduti quasi tutti da diversi proprietari nello stesso giorno alla IPA PRECAST";

– "al riguardo l’Ufficio correttamente sottolinea che il terreno attiguo a quello in esame, mappale 341, … è stato periziato dallo stesso arch. P.G. in Euro 59,70 mq. nel settembre 2002" e "venduto" ("atto registrato il 29 luglio 2004") "alla IPA PRECAST per un prezzo di vendita di Euro 62,00 mq";

– "il valore di Euro. 62,00 mq è stato considerato come valore di riferimento ai fini ICI per i terreni ricadenti in zona D4 Artigianale/industriale di espansione del Comune di Calcinate";

– "per quanto concerne … la richiesta di non applicazione delle sanzioni … per incolpevole affidamento sull’operato del professionista che ha curato gli adempimenti fiscali, …

l’appellante può eventualmente agire in giudizio nei confronti di quest’ultimo per il ristoro dei danni per colpa professionale e non invocare … l’esimente per le sanzioni comminate".

p. 2. Il ricorso della contribuente.

Questa censura la decisione per quattro motivi.

A. Con il primo, la ricorrente – esposto aver in appello formulato un "primo motivo di censura" sul "malgoverno delle norme poste a presidio della concreta fattispecie: … interpretazione della L. n. 448 del 2001 e della procedura di disconoscimento della perizia giurata" -, denunzia "nullità della sentenza per omessa pronuncia su punto decisivo: art. 112 c.p.c", assumendo che la Commissione Tributaria Regionale ha "erroneamente" pretermesso "qualsivoglia statuizione su tale dirimente questione", ovverosia sull’esistenza ("an") del "potere in capo alla PA … di operare una …

rivalutazione al ribasso".

B. Nel secondo motivo la B. – affermato di aver "corrisposto entro il termine di legge l’imposta sostitutiva del 4% sul valore dei beni … rideterminato" dalla "perizia giurata … a firma dell’arch.

P.G." – denunzia "violazione e falsa a applicazione" degli artt. "L. n. 448 del 2001, art. 7" e "art. 64 c.p.c." nonchè "violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1,", per le ragioni che seguono:

– conferendo alla "perizia giurata ex art. 7" detto la "valenza di … consulenza tecnica d’ufficio" il legislatore ha inteso "evitare che la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni ai fini del calcolo delle plusvalenze potesse essere fonte di contenzioso tra contribuente ed amministrazione finanziaria";

– "il legislatore ha escluso la facoltà per l’amministrazione di rivedere al "ribasso" il valore periziato" avendo "disposto claris verbis che la stima dei terreni rideterminati ex art. 7 cit.

costituisce il valore minimo da prendere in considerazione ai fini delle imposte"; nella "circolare … 1 febbraio 2002 n. 15/E" l’Agenzia delle Entrate "ha chiarito come tale valore sia vincolante anche per l’amministrazione finanziaria …, con particolare riferimento alla possibilità … di rettificare (… sempre in aumento) il valore ai fini delle imposte di registro"; "con successiva circolare n. 16/E del 22 aprile 2005 … ribadito che "la L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6, … introduce un criterio di coerenza nella valutazione economica dei beni valido ai fini delle imposte sul reddito (determinazione delle plusvalenze) e delle imposte di registro ipotecaria e catastale"": da tale "prassi amministrativa … si evince come l’amministrazione debba limitarsi ad assumere,- quale valore minimo ai fini delle imposte dei redditi e dei trasferimenti, quello rideterminato … L. n. 448 del 2001, ex art. 7, essendo ormai consentito operare una rettifica … in aumento del valore stimato, giammai … una rideterminazione al di sotto del minimo legale";

– "la perizia prevista dall’art. 7 … ha valore di vera e propria consulenza tecnica d’ufficio" e tanto "esclude che l’amministrazione … possa … disattendere il valore della perizia, imponendole …

di denunciarne la falsità ai sensi degli artt. 373 e ss. c.c.";

– avendo "la L. n. 212 del 2000 … canonizzato", "tramite" l’art. 10, comma 1, "il principio dell’affidamento incolpevole del contribuente", "in base ai principi della collaborazione e della buona fede,. l’amministrazione finanziaria ha il dovere di esercitare la propria attività e di adottare le proprie decisioni, in modo legittimo, in base al generale principio di legalità dell’azione amministrativa" per cui ("se così è") "la L. n. 448 del 2001, art. 7… deve essere interpretato (anche) in coerenza con i principi di collaborazione, buona fede ed affidamento": nel caso, invece, "la p.a. … ha illegittimamente operato una rideterminazione al ribasso del valore minimo legale ex art. 7 cit., ed ha "dichiarato di disattendere parzialmente la perizia giurata in maniera del tutto irrituale rispetto alle procedure previste per legge" ("senza una.

formale procedura di disconoscimento come si confa ad una relazione di stima che assurge ex lege a valore di vera e propria CTU giudiziaria"), così frustrando "gravemente l’incolpevole affidamento del contribuente sulla portata di una regola juris" ("il contribuente, pur avendo operato nel pieno rispetto della normativa applicabile …, si troverebbe sprovvisto di garanzia ed alla completa merce dell’amministrazione finanziaria") .

C. Nel terzo motivo la B. – assunto aver "prodotto", "già innanzi alla CTP", "idonea documentazione per contrastare l’accertamento … dimostrando l’assoluta congruità del valore del proprio terreno stimato in perizia rispetto a quelli limitrofi" – denunzia "violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c." (come "omessa motivazione su punto decisivo") , affermando che detta "documentazione" ("perizia redatta dal geom. C.G. in data 29 settembre 2004"; "atto di vendita in data 30 maggio 2005";

"perizia redatta dal geom. L.M."; "contratto di compravendita … del 28 luglio 2004"; altro "atto di vendita …in data 28 luglio 2004") "dimostra, senza dubbio, la corrispondenza tra il valore delle aree … determinato dall’arch. P. e quello dei terreni adiacenti" in quanto i detti tecnici (il cui giudizio non è stato "oggetto di revisione e contestazione") hanno stimato in "Euro, mq 124,00" o "123,00" il valore di "terreni" aventi "la medesima destinazione urbanistica", venduti "per importi coerenti a quanto …

periziato".

La ricorrente aggiunge che "ai fini del calcolo della plusvalenza" non può "considerarsi soddisfacente … il riferimento al valore ICI … deliberato dal Comune" in quanto lo stesso non costituisce "il valore di mercato" e "il concentramento della proprietà di diversi terreni del medesimo lotto in capo ad un medesimo soggetto .. .

determina un incremento di potenzialità di utilizzazione e quindi di valore rispetto a quelli ceduti in precedenza e singolarmente presi di dimensioni e fruibilità minori".

D. Con il quarto (ultimo) motivo la contribuente contesta il rigetto della sua ""richiesta di non applicazione delle sanzioni"" e denunzia "violazione e/o omessa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7, e dell’art. 64 c.p.c.: omessa e/o insufficiente motivazione su fatto controverso" sostenendo che, essendosi "scrupolosamente attenuta a quanto prescritto dalla norma rivolgendosi ad un professionista per ottenere una valutazione peritale ex art. 64 c.p.c. dei suoi terreni" ("e sulla base del valore accertato ha pagato l’imposta sostitutiva pari al 4% del valore rideterminato"), "l’amministrazione finanziaria … avrebbe dovuto essa stessa . . . provvedere a contestare l’operato del professionista secondo le forme previste per legge" e, comunque, che "in capo" ad essa "non può ravvisarsi alcun elemento doloso o colposo che giustifichi il carico erariale in oggetto".

p. 3. Le ragioni della decisione.

Il ricorso è infondato.

A. La "omessa pronuncia" ("art. 112 c.p.c.") sulla "questione" (qualificata "dirimente") concernente l’esistenza ("an") del "potere in capo alla PA … di operare una … rivalutazione al ribasso" – denunziata con la prima censura – è insussistente perchè tutta la decisione impugnata suppone di necessità logica l’affermazione di quel "potere" e, quindi, il rigetto implicito (ma indubbio) della "questione" stessa: la mancanza di esplicazione delle ragioni favorevoli a detta affermazione, pertanto, non integra violazione dell’"art. 112 c.p.c." ma vizio di motivazione.

La sussistenza di siffatto vizio, però, non è idonea, di per sè sola, a determinare la cassazione della decisione gravata perchè la "questione" posta dalla contribuente ha natura esclusivamente giuridica in quanto attiene all’interpretazione di quella norma di cui si denunzia la "violazione e falsa applicazione" con il secondo motivo di ricorso, di tal che, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, (testo sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, art. 12, a far data dal 2 marzo 2 00 6 : "non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione"), questa Corte, ove il dispositivo (di rigetto dell’appello) della sentenza impugnata si riveli – all’esito dello scrutinio di detto secondo motivo – comunque "conforme ai diritto", ha solo il dovere di "correggere la motivazione".

Il vizio denunziato, peraltro (cfr. Cass., trib., 7 maggio 2010 n. 11156), non potrebbe portare alla cassazione della decisione gravata che ne fosse affetta neppure in ipotesi di riscontrata non rispondenza del suo dispositivo "al diritto" atteso che l’ultimo inciso del secondo comma del medesimo art. 384 impone a questo giudice di legittimità di decidere "la causa nel merito" tutte le volte che "non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto", "accertamenti", di norma, non necessari quando il punto controverso involge (come nel caso) esclusivamente questioni di diritto.

B. L’art. 7 ("rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola") della L. 28 dicembre 2001 n. 448, invero, dispone (per quanto qui rileva):

– (comma 1) "agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lett. a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’art. 64 c.p.c., redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6";

– (comma 2) "l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento dei valore determinato a norma del comma 1 ed è versata …" (omissis);

– (sesto ed ultimo) "la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale".

B.1. L’analisi testuale e logica della norma evidenzia che:

(1) la "rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola", dalla stessa regolata, è prevista, "per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002", soltanto agli specifici "effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lett. a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917";

(2) la "rideterminazione" detta costituisce una mera facoltà del contribuente (come reso palese dall’inciso secondo cui "il valore …

determinato sulla base di una pernia giurata di stima … può essere assunto"), condizionata ("a condizione che") all’assoggettamento del "predetto valore … ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi" secondo le previsioni dei commi successivi;

(3) siffatta facoltà è alternativa ("in luogo del") rispetto al criterio ordinario di "determinazione delle plusvalenze e minusvalenze" (basato sul "costo o valore di acquisto") quale regolato all’art. 81 detto (corrispondente, per la numerazione del D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, al vigente art. 67);

(4) alla "perizia giurata di stima … si applica l’art. 64 c.p.c." (che regola la "responsabilità del consulente" tecnico d’ufficio nominato dal giudice), quindi "le disposizioni del codice penate relative ai periti" (comma 1) nonchè (secondo comma), "in ogni caso", l’obbligo di "risarcimento dei danni causati alle parti".

La norma, come evidente, detta un ulteriore (rispetto al generale) criterio sostanziale di determinazione del reddito da plusvalenza e da minusvalenza ma – diversamente da quanto ritenuto dalla contribuente -, in carenza di qualsivoglia afferente segno (quale, ad esempio, quello contenuto, per l’imposta di registro, nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4, secondo cui "non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore" alla misura data dalla moltiplicazione della rendita catastale per il coefficiente previsto), non incide in alcun modo sul generale potere dell’ufficio di verificare, come ogni altra, anche la dichiarazione fiscale concernente la plusvalenza (o la minusvalenza) determinata in base alla L. n. 448 del 2001, art. 7 e, quindi, di accertare che il "valore" del bene "alla data del 1" gennaio 2002" sia comunque diverso (perciò non solo maggiore ma anche minore, se questo rivela l’esistenza di ricchezza sottratta a tassazione) da quello "determinato sulla base" della "perizia giurata di stima" del consulente scelto, in totale sua insindacabile discrezionalità, dal contribuente.

B.2. L’esclusione di detto potere, comunque, non si trae dalla disposta applicabilità, alla "perizia giurata di stima", dell’"art. 64 c.p.c." (quindi delle "disposizioni del codice penale relative ai periti") atteso che il rinvio ha l’unico scopo ed effetto di assoggettare il consulente tecnico, nominato dalla parte privata al fine di "rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificatoli e con destinazione agricola" agli effetti di cui all’art. 7 detto, alla medesima responsabilità penale del consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice, senza attribuire, però, alla "perizia" redatta da detto consulente la forza di atto pubblica (quindi fidefacente in toto, fino a querela di falso) pretesa dalla contribuente.

In ordine alla "consulenza tecnica di ufficio" espletata nel corso di un processo civile (nel quale, peraltro, la scelta dell’ausiliario è operata dal giudice, non dalla parte), invero, questa Corte (Cass., 3^, 24 maggio 2007 n. 12086) – precisato che "la querela di falso è necessaria, a tutela della pubblica fede, solo per togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) l’idoneità a far fede e servire quale prova di determinati atti o rapporti" – ha già convincentemente chiarito che detta querela "non è ammissibile nè necessaria in relazione ad un atto, quale la relazione del CTU ai sensi dell’art. 195 c.p.c., in cui vengono soltanto trasfusi i risultati delle indagini tecniche dallo stesso compiute" atteso che "tale relazione" a differenza del "verbale redatto dal CTU", solo il quale, "in relazione alla qualità di pubblico ufficiale da questi rivestita", "costituisce atto pubblico … riguardo ai fatti che il consulente asserisce essersi verificati in sua presenza (Cass. 21.7.1967, n. 1910)" "non fa pubblica fede riguardo agli apprezzamenti, rilievi ed accertamenti in essa contenuti, non rivestendo affatto alcun carattere di prova assoluta o privilegiata, ma anzi essendo soggetta, come tutti gli altri mezzi di prova, al libero e discrezionale apprezzamento da parte del giudice":

in definitiva, la "querela di falso … non è ammissibile contro il contenuto della consulenza tecnica" perchè "non fa pubblica fede delle affermazioni o constatazioni o giudizi in essa contenuti (Cass. 27.5.1949, n. 1358)".

A maggior ragione, nessuna diversa (e, soprattutto, più incisiva) fede privilegiata può attribuirsi al "giudizio" sul "valore" del terreno al "1 gennaio 2002" determinato dal consulente tecnico nominato dalla parte privata (e non da un giudice terzo, superpartes) ai sensi dell’art. 7 detto.

B.3. L’esclusione del potere di rettifica dell’Ufficio, inoltre ed infine, non può essere fondato neppure sul disposto dell’art. 7, comma 6, testè richiamato ("la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale") essendo evidente che la "rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola" considerata dalla norma anche quale "valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale" (cd. "criterio di coerenza": Circolare Agenzia delle Entrate 22 aprile 2005 n. 16/E) è quella del "valore" del terreno al "1^ gennaio 2002" definitivamente accertata, per mancanza di rettifica di quello indicato dal consulente nominato dal contribuente ovvero (come nel caso) per decisione finale del giudice tributario investito dell’impugnazione di quella rettifica.

C. Sulla "violazione o falsa dell’art. 115 c.p.c." (testo anteriore a quello sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14,:

" salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero"), anche come "omessa motivazione su punto decisivo" – denunziata con il terzo motivo di ricorso – va premesso, giusta quanto precisato da questa Corte (Cass., 3^, 31 agosto 2011 n. 17852, la quale richiama "Cass., 20/6/2006, n. 14267; Cass., n. 24755 del 2007; Cass., 12/2/2004, n. 2707") , che "gli arti 115, 116 c.p.c. sono apprezzabili, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, …

come", anche "nel caso dagli odierni ricorrenti viceversa prospettato".

In ulteriore premessa allo scrutinio del fondamento della doglianza contenuta nel motivo vanno, poi, ribaditi i principi che seguono:

(1) "in sede di legittimità" non è "consentito" il "riesame" del "merito della controversia" (Cass., 2^, 18 maggio 2011 n. 10921, che ricorda "e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n.5359, 19.1.04 n. 753") : "perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse" (per cui "soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti… da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo");

(2) il "giudice del merito, … nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass., lav., 21 luglio 2010 n. 17097, "cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13910/2001; 11933/2003; 1554/2004; 12362/2006;

27464/2006");

(3) "la valutazione delle risultanze della prova …, come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito: il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive" (Cass., 1^, 20 marzo 2009 n. 6873, che ricorda "ex plurimis Sez. un. 30 ottobre 2008 n. 26018; Cass. n. 12362 del 2006; n. 12747 del 2003").

L’applicazione al caso dei riprodotti principi pone in luce che con la sua doglianza la ricorrente – la quale ha inammissibilmente (perchè vietato dall’art. 372 c.p.c.) allegato alle memorie depositate ex art. 378 c.p.c. la perizia del proprio consulente tecnico, quasi a voler stimolare un esame della stessa, autonomo e diverso da quello compiuto dalla Commissione Tributaria Regionale -, nella sostanza, chiede a questo giudice di legittimità un giudizio fattuale (che non rientra tra i suoi compiti istituzionali) diverso da quello del giudice del merito, ad essa contrario, soltanto al quale, però, istituzionalmente, compete detto giudizio.

La complessiva doglianza, peraltro e comunque, non pone in luce vizi motivazionali della sentenza gravata in punto di determinazione del valore di mercato del bene atteso che:

(1) tace del tutto sul valore del "mappale 341" "periziato", secondo la Commissione Tributaria Regionale, "dallo stesso arch. G. P. in Euro 59,70 mq, nel settembre 2002" e "venduto" ("atto registrato il 29 luglio 2004") "alla IPA PRECAST per un prezzo di vendita di Euro 62,00 mq" ritenuto corretto dal giudice del merito anche in considerazione della identità di quel "valore" con quello "di riferimento ai fini ICI per i terreni, ricadenti in zona D4 Artigianale/industriale di espansione del Comune di Calcinate";

(2) liquida la valenza probatoria di detto "valore di riferimento" con una semplice asserzione ("del valore venale … ai fini ICI tutto si potrà dire fuorchè che costituisca il valore di mercato"), senza considerare che il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 59, comma 1 (quand’anche ai dichiarati "fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato" e "scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso") consente "possono") ai comuni di lett. g) "determinare periodicamente e per zone omogenee", "con regolamento adottato a norma dell’art. 52", "i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili", ovverosia quel "valore" che (D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ex art. 5, comma 5, il quale impone di aver "riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sui mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche") costituisce la "base imponibile" sulla quale va comunque determinata l’ICI se si vuole limitare il "potere di accertamento del comune" ;

(3) sulla diversa rilevanza e/o valenza probatoria della documentazione che assume esibita ("perizia redatta dal geom.

C.G. in data 29 settembre 2004"; "atto di vendita in data 30 maggio 2005"; "perizia redatta dal geom. L.M.";

"contratto di compravendita … del 28 luglio 2004"; altro "atto di vendita … in data 28 luglio 2004") la ricorrente sostituisce la propria valutazione a quella, indispensabile, di questa Corte affermando che "tale documentazione dimostra, senza dubbio, la corrispondenza tra il valore delle aree, … determinato dall’arch.

P. e quello dei terreni adiacenti oggetto di stima nel medesimo periodo"), senza, però, consentire la formazione dell’indispensabile giudizio;

(a) di idoneità della stessa a determinare una diversa decisione in sede di eventuale rinvio essendo evidentemente insufficiente, al fine di stabilire il valore dell’area della contribuente, sia la affermata "medesima destinazione urbanistica" ("Zona D4 artigianali/industriali di espansione") dei "terreni" oggetto di quelle perizie sia la asserita coerenza con "quanto … periziato" degli "importi" (mai indicati) con i quali le altre "aree" sarebbero state vendute, e (b) di incongruità del valore del "mappale 341", "periziato dallo stesso arch. P.G. in Euro 59,70 mq. nel settembre 2002" e "venduto" ("atto registrato il 29 luglio 2004") "alla IPA PRECAST per un prezzo di vendita di Euro. 62,00 mq", ritenuto idoneo dal giudice del merito cui (come evidenziato supra) è riservata (siccome involgente "apprezzamenti di fatto riservati" allo stesso) "la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione" sul punto.

D. Dalle considerazioni esposte al punto B. di questo paragrafo discende evidente l’insussistenza anche della "violazione e/o omessa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7 e dell’art. 64 c.p.c." nonchè del vizio motivazionale ("omessa e/o insufficiente motivazione su fatto controverso") denunziati nell’ultima censura (""richiesta di non applicazione delle sanzioni") essendosi ivi esclusa ogni violazione di dette norme da parte dell’ente impositore.

Il profilo con cui la ricorrente deduce che, comunque, "in capo" ad essa "non può ravvisarsi alcun elemento doloso o colposo che giustifichi il carico erariale in oggetto", poi ed infine, è inammissibile perchè non investe nessun (nè, ex art. 366 c.p.c., indica quale sia il) punto della sentenza gravata che esami la questione della "colpevolezza" (primo comma del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5: "nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"): detta questione, in ordine alla quale non viene dedotto (come altrimenti necessario) un vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), pertanto, deve ritenersi del tutto nuova, come tale non deducibile per la prima volta innanzi a questo giudice di (sola) legittimità sia per carenza di preventivo necessario contraddittorio sul punto sia per la necessità di accertamenti fattuali, estranei ai compiti istituzionali di questa Corte.

p. 4. Delle spese processuali.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese processuali di questo giudizio di legittimità non avendo gli enti intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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