Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 24-11-2011, n. 43424

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 6/12/10 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza 12/10/09 del Tribunale di Firenze che condannava E.B. N. (portatore di alias), con la continuazione, alla pena (sospesa e senza menzione) di anni uno di reclusione per i reati (acc. in (OMISSIS)) di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 e art. 14, comma 5 ter (capi A e B) e art. 496 c.p. (capo C).

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione per l’eccessiva misura della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

All’udienza fissata per la discussione le parti presenti concludevano come in rubrica.

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine ai reati sub A e B perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il 25/12/10 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno dello Stato italiano gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16/12/08, 2008/115/CE, e inoltre è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28/4/11, nel procedimento C-61/11 PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali dello Stato italiano, membro della Unione, spetta di "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115"", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

In virtù del principio di diritto fissato da questa stessa Sezione di questa S.C., "la inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi fo per altra causa) non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili colla normativa comunitaria" (Cass., 7, 6/3/08, sent. n. 21579, Boujlaib, rv. 239960), sicchè deve farsi luogo, immediatamente e in questa stessa sede, in osservanza delle disposizioni tabellari, all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con la formula de qua. Ciò per il reato sub B. Allo stesso modo per il reato sub A (di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3), in conformità della sentenza di questa Suprema Corte a Sez. Un. n. 16453 del 24/2/11 (rv. 249546, Alacev), che ha affermato l’applicabilità della norma ai soli soggiornanti regolari nel territorio dello Stato, con la conseguente abolitio criminis per i soggiornanti irregolari a seguito delle modifiche alla norma stessa introdotte dalla L. 15 febbraio 2009, n. 94 (art. 1, comma 22, lett. h). Nel caso, inoltre, è contestata l’aggravante della clandestinità ( art. 61 c.p., n. 11 bis), dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 9/6/10 (massima n. 34820).

Per il reato sub C (già in continuazione con A sul più grave B) gli atti vanno rinviati al giudice di merito per la rideterminazione del sistema sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alle violazioni del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 e art. 14, comma 5 ter perchè i fatti non sono previsti dalla legge come reato e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordine al reato di cui all’art. 496 c.p..
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