T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-12-2011, n. 10286

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 21 settembre 2010, depositato il successivo 29 settembre presso il Tar Liguria, e riassunto il 24 giugno dinanzi al Tar Lazio a seguito di declaratoria di incompetenza del Tar Liguria (sez. I, ordinanza n. 827 del 27 maggio 2011), il sig. G.C. – notaio nella residenza di Sarzana (SP) ed iscritto nel ruolo del Distretto Notarile della Spezia e Massa dal 20 luglio 1990 – ha impugnato, tra gli altri, il provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile della Spezia e Massa, in data 14 luglio 2010, prot. n. 337, avente ad oggetto controlli ai sensi dell’art. 93 bis Legge Notarile (16 febbraio 1913 n. 89), comunicato in data 16 luglio 2010 a mezzo raccomandata A.R.; nonché gli artt. 22 e 49 dei "Principi di deontologia professionale dei Notai", approvati con delibera del Consiglio Nazionale del Notariato in data 5 aprile 2008, n. 5/56.

Espone, in fatto, che con nota n. 337 del 14 luglio 2010 il Consiglio Notarile della Spezia e Massa, nell’ambito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 93 bis della legge notarile, gli ha chiesto il deposito: del repertorio relativamente ai mesi di gennaiomarzo 2010; delle fatture attive relative al suddetto periodo; del registro IVA delle fatture emesse, sempre relativo a tale periodo. Ritenendo detta documentazione di natura privata non attinente alla funzione notarile, con atto del 28 luglio 2010 ha comunicato che non avrebbe trasmesso quanto richiesto.

Con le impugnate note del 6 agosto 2010 nn. 392 e 393 il Presidente del Consiglio Notarile della Spezia e Massa ha replicato alla contestazione del ricorrente alla predetta richiesta. Con successivo atto dell’11 marzo 2011 ha formalmente attivato nei suoi confronti il procedimento disciplinare.

2. Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente è insorto deducendo:

a) Violazione e falsa applicazione artt. 93, comma 1, L. n. 89 del 1913 – Eccesso di potere – Illogicità – Uso abnorme e distorsione della funzione di vigilanza

Il provvedimento impugnato fa un uso abnorme del potere di vigilanza riconosciuto al Consiglio Notarile dall’art. 93 L. n.89 del 1913.

b) Ulteriore violazione e falsa applicazione artt. 93, comma 1, L. n. 89 del 1913 – Eccesso di potere – Illogicità – Uso abnorme e distorsione della funzione di vigilanza

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche alla luce dei principi fissati dal Consiglio di Stato, sez. III, 4 maggio 2010 n. 139 in materia di esercizio del potere di vigilanza dei Consigli notarili.

c) Violazione artt. 1822 d.lgs. n. 163 del 2003 – Violazione D.M. giustizia n. 306 del 2006 – Grave eccesso di potere per travisamento della funzione di vigilanza.

La richiesta di ostensione documentale del Consiglio notarile della Spezia e Massa viola il diritto alla privacy dei clienti del notaio perché, mediante l’esame delle fatture, verrebbero ad essere palesati dati sensibili.

d) Violazione artt. 1822 d.lgs. n. 163 del 2003 – Violazione D.M. giustizia n. 306 del 2006 in relazione alla natura giuridica di dati richiesti.

Con l’acquisizione delle fatture si apprendono dati personali dei clienti del ricorrente, in violazione degli artt. 1822 d.lgs. n. 163 del 2003 e del D.M. giustizia n. 306 del 2006.

e) Grave eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – Violazione e falsa applicazione art. 3 L. n. 241 del 1990.

L’ordine di acquisizione documentale non è motivato.

f) Violazione e falsa applicazione art. 160 L. n. 89 del 1913 e degli artt. 1, 35, 7, 9 e 10 L. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere.

Illegittimamente non sono stati messi a disposizione del ricorrente le "segnalazioni dei terzi" che hanno dato luogo alla richiesta documentale.

g) Annullabilità ex art. 21 octies, comma 1, L. n. 241 del 1990 dei provvedimenti amministrativi impugnati, adottati in violazione degli art. 1, 710 e 160 L. n. 89 del 1913.

Sono annullabili gli atti adottati in contrasto con i principi che regolano il procedimento amministrativo.

h) Illegittimità di un’eventuale motivazione in sede processuale degli atti impugnati.

I provvedimenti impugnati sono carenti di motivazione, che non può essere integrata in sede difensiva.

i) Illegittimità delle note a firma del Presidente del Consiglio Notarile della Spezia e Massa del 6 agosto 2010 nn. 392 e 393 per violazione e falsa applicazione art. 160 L. n. 89 del 1914, come sostituito dall’art. 49 D.L.vo n. 249 del 2006 – Violazione e falsa applicazione artt. 1, 35, 7, 9 e 10 L. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere.

I principi dettati dalla L. n. 241 del 1990 sono applicabili anche se il procedimento seguito dal Presidente e dal Consiglio Notarile non ha carattere disciplinare ma di vigilanza.

l) Illegittimità artt. 22 e 49 dei Principi di deontologia professionale dei notai, adottata dal Consiglio nazionale del Notariato con delibera 5 aprile 2008 n. 2/56 – Violazione e falsa applicazione art. 2, lett. f, L. n. 577 del 1949 – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 4 delle disposizioni sulla legge in generale di gerarchia delle fonti – Violazione e falsa applicazione art. 17 l. n. 400 del 1988 – Violazione e falsa applicazione art. 51, comma 1, n. 11 L. n. 89 del 1913 e leggi collegate – Violazione artt. 20 e 21 d.lgs. n. 196 del 2003.

Le richiamate norme del Codice deontologico, in contrasto con i limiti della delega legislativa ex art. 2, lett. f), L. n. 577 del 1949, prescrivendo comportamenti positivi individuali, precetti ed obblighi incidenti e limitativi di diritti soggettivi perfetti, ha esercitato ed espresso un potere assegnato dalla Costituzione esclusivamente alla funzione legislativa.

L’illegittimità delle disposizioni del Codice deontologico determina l’illegittimità degli atti impugnati.

m) Illegittimità degli atti di esercizio dell’azione disciplinare per illegittimità derivata dall’atto presupposto di acquisizione documentale.

I provvedimenti successivi alla nota presidenziale del luglio 2010 sono viziati per illegittimità derivata.

n) Eccesso di potere per violazione della cd pregiudiziale amministrativa giurisdizionale.

Gli atti amministrativi adottati dopo la nota del 14 luglio 2010 n. 337 sono illegittimi perché non avrebbero dovuto essere adottati prima che il Tar adito si fosse pronunciato sulla legittimità della nota n. 337.

o) Illegittimità assoluta e insanabile del provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile della Spezia e Massa del 14 luglio 2010 n. 337 ed atti conseguenziali, per violazione e falsa applicazione art. 93, comma 1, l. n. 89 del 1913 – Eccesso di potere – Illegittimità – Uso abnorme e distorsione della funzione pubblica.

Il potere di vigilanza del Consiglio Notarile deve essere esercitato secondo principi di equità e ragionevolezza e con il rispetto dei principi di rilevanza costituzionale.

p) Illegittimità assoluta e insanabile dei provvedimenti del Presidente e del Consiglio Notarile della Spezia e Massa di esercizio dell’azione disciplinare per violazione e falsa applicazione art, 160 L. n. 89 del 1913, come sostituito dall’art. 49 d.lgs. n. 249 del 2006 – Violazione e falsa applicazione artt. 1, 35, 7, 9 e 10 L. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere.

Il ricorrente aveva diritto, per apprestare le proprie difese, di conoscere le segnalazioni dei terzi che hanno innescato il procedimento.

q) Illegittimità dell’azione amministrativa del Presidente e del Consiglio Notarile e falsa applicazione art. 160 L. n. 89 del 1913, come sostituito dall’art. 49 D.L.vo n. 249 del 2006 – Violazione e falsa applicazione artt. 1,35, 7, 9 e 10 L. n. 241 del 1990 – Violazione del principio di trasparenza – Violazione del diritto di difesa – Eccesso di potere.

L’esercizio dell’azione disciplinare non è stata preceduta da un regolare e legittimo procedimento amministrativo istruttorio notarile, con applicazione dei principi dettati dalla L. n. 241 del 1990.

r) Eccesso di potere per illogicità, abnormità e distorsione della funzione amministrativa.

Gli atti amministrativi di esercizio dell’azione disciplinare sono illegittimi per illogicità, abnormità e distorsione della funzione amministrativa.

3. Si è costituito in giudizio il Consiglio Notarile della Spezia e Massa, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

4. Si è costituito in giudizio il Consiglio Nazionale del Notariato, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

5. Il Presidente del Consiglio Notarile del Distretto di Spezia e Massa non si è costituito in giudizio.

6. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

7. Alla Camera di consiglio del 3 agosto 2011, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione cautelare è stato abbinato al merito.

8. All’udienza del 19 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai resistenti Consiglio Nazionale del Notariato e Consiglio Notarile della Spezia e di Massa.

L’eccezione è fondata

Occorre rilevare che il provvedimento impugnato in ordine logicamente prioritario dal ricorrente innanzi a questo Tribunale – ed al quale sono collegati i successivi provvedimenti costituenti sviluppo obbligato del primo – è la nota n. 337 del 14 luglio 2010, con la quale il Presidente del Consiglio Notarile di La Spezia e Massa gli ha intimato, nel dichiarato esercizio ex artt. 93 e 93 bis della Legge Notarile16 febbraio 1913 n. 89 del potere di controllo del "rispetto dei principi e delle norme di deontologia professionale", di depositare atti in larga misura contenenti dati personali di soggetti terzi aventi natura fiscale e per tale ragione da ritenersi riservati. Il ricorrente prioritariamente contesta detto ordine sul rilievo che gli sarebbe stato impartito su sollecitazione di soggetti non indicati e senza alcuna individuazione delle ragioni allo stesso sottese, che avrebbe invece titolo a conoscere perché da esternare ai clienti, ai quali i documenti in questione si riferiscono. La prima parte dell’atto introduttivo del giudizio è quindi ampiamente dedicata a contestare la richiesta del Consiglio Notarile, a dire del ricorrente viziata per difetto di motivazione e per violazione del diritto alla privacy dei suoi clienti.

E’ ben vero che competente a conoscere la legittimità di tale atto è il giudice amministrativo. L’art. 26 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, infatti, solo con riferimento alle sanzioni disciplinari comminate a carico del notaio individua quale giudice competente la Corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Dunque, per tutti gli altri provvedimenti adottati dal Consiglio Notarile l’individuazione del giudice competente segue le regole ordinarie, con la conseguenza che la giurisdizione del giudice amministrativo si arresta solo di fronte all’impugnazione del primo atto del procedimento disciplinare.

Né tale nota n. 337 del 14 luglio 2010 si può considerare quale primo atto della filiera del procedimento disciplinare perché, se così fosse, la stessa avrebbe dovuto essere quanto meno accompagnata, se non addirittura preceduta, da una formale contestazione degli addebiti. Su tale ultima affermazione sembra concordare anche il Consiglio Notarile della Spezia e Massa (salvo poi a contestarla nella memoria del 29 luglio 2011) che, nella nota inviata il 6 agosto 2010 al Capo dipartimento degli affari giustizia (dott. Italo Ormanni), ha dichiarato che "nessun procedimento disciplinare è in corso nei confronti del notaio C." e che la lettera n. 337 del 14 luglio 2010 rappresenta "la manifestazione concreta dei poteri di vigilanza riconosciuti al Consiglio Notarile dagli art. 93 e 93 bis della Legge Notarile sui comportamenti potenzialmente lesivi della deontologia professionale".

Ma ciò non è sufficiente a radicare in capo a questo giudice la giurisdizione nella controversia in esame.

Ed infatti, a seguito dell’inottemperanza alla richiesta di ostensione documentale del luglio 2010, il Consiglio Notarile Distrettuale della Spezia, nell’adunanza del 25 febbraio 2010 ha deliberato di iniziare un procedimento disciplinare a carico del notaio C., procedimento conclusosi il 23 giugno 2011 con la comminazione della sanzione della censura. Dunque, sebbene la nota n. 337 del 14 luglio 2010 non sia il primo segmento della filiera del procedimento disciplinare, è altresì indubbio che l’inosservanza delle prescrizioni con la stessa impartite costituisce l’unico motivo che è alla base della sanzione disciplinare. Tale nota ha ormai esaurito i suoi effetti, con la conseguenza che l’interesse sotteso all’accertamento della sua illegittimità è legato esclusivamente alle conseguenze che alla stessa sono connesse.

Segue da ciò che la giurisdizione di questo giudice a definire il ricorso in esame sarebbe stata riconoscibile – e doveva essere riconosciuta – nel solo caso in cui la sanzione disciplinare non fosse stata comminata. Diversamente, una volta intervenuta la sanzione è il giudice, competente in virtù di una norma speciale (art. 26 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), a giudicare della sua legittimità, che deve verificare la correttezza dell’ordine impartito e, dunque, se la mancata adesione a tale ordine può costituire, come ha ritenuto il Consiglio Notarile Distrettuale della Spezia, comportamento disciplinarmente rilevante.

Diversamente opinando, e dunque ritenendo che a questo giudice compete la verifica della legittimità della richiesta documentale, si finirebbe per svuotare del tutto la competenza che il Legislatore ha voluto, con una disciplina ad hoc, attribuire alla Corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato, alla quale rimarrebbe solo l’autonoma verifica di eventuali vizi procedimentali, se dedotti. Ed infatti, ove il presente giudizio si concludesse con l’annullamento della nota n. 337 del 2010, verrebbe meno l’unico presupposto sul quale si fonda la censura e, dunque, la Corte d’Appello non potrebbe che accogliere il ricorso proposto dal notaio C. avverso la censura; ove invece il Collegio ritenesse la nota n. 337 del 2010 legittima, sarebbe stata accertata la legittimità anche del presupposto su cui si fonda la sanzione della censura e dunque la Corte d’Appello non potrebbe che concludere che, nel merito, il Consiglio Notarile Distrettuale della Spezia, nell’adunanza del 25 febbraio 2010, ha deliberato correttamente.

In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo la competenza a decidere l’intera controversia della Corte d’Appello di Genova, dinanzi alla quale già pende il giudizio proposto dal notaio C. avverso la sanzione disciplinare della censura, giudizio sospeso con ordinanza del 27 ottobre 2011 per la pendenza del giudizio in esame.

Spetta infatti alla Corte d’Appello verificare la legittimità della sanzione e, ove necessario, disapplicare la nota n. 337 del 2010 nonché gli artt. 22 e 49 dei "Principi di deontologia professionale dei Notai", approvati con delibera del Consiglio Nazionale del Notariato in data 5 aprile 2008, n. 5/56, quali atti presupposti illegittimi.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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