Cassazione Civile, Sentenza n. 8312 del 2011 Responsabilità professionale dell’avvocato poco diligente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 4525/2008 il Tribunale di Torino – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Torino – ha respinto la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità professionale, proposta da [OMISSIS] contro l’avv. [OMISSIS], per l’importo di Euro 2.145,70.
Il [OMISSIS] propone quattro motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.
L’intimato non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Il ricorrente ha addebitato al suo ex difensore i seguenti comportamenti:

a) in una causa di risarcimento dei danni per l’importo di Euro 700,00, promossa per suo conto contro la [OMISSIS]a. A., a seguito del tamponamento della sua autovettura da parte di un furgone di proprietà della convenuta, l’avv. [OMISSIS] – dopo avere respinto un assegno di Euro 600,00, offerto in risarcimento dalla compagnia assicuratrice della convenuta – ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, senza chiedere l’ammissione delle prove; ne è seguito il rigetto della domanda, con la condanna del [OMISSIS] al pagamento delle spese processuali;

b) l’avv. [OMISSIS] ha omesso di informare il cliente che la sentenza di condanna era stata notificata presso il suo studio dalla controparte, lasciando decorrere il termine per l’impugnazione; dopodiché ha notificato al cliente atto di precetto per il pagamento del compenso professionale.
Il Tribunale – come già il GdP – ha respinto la domanda di risarcimento dei danni con la motivazione che il [OMISSIS] non ha dimostrato di avere fornito al difensore i nomi dei testimoni; che il [OMISSIS] aveva comunicato al cliente il dispositivo della sentenza, dopo avere ricevuto la comunicazione di cancelleria, e che l’omessa notizia della notificazione della sentenza è irrilevante, poiché non vi erano motivi per impugnare.

1.- Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 1218, 1453 e 2697 cod. civ. con riferimento all’addebito sub a), il ricorrente rileva che trattandosi di responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi inerenti al mandato professionale – l’onere di fornire la prova liberatoria da responsabilità era a carico dell’inadempiente; non a carico del cliente danneggiato.

Fa presente che nell’atto di citazione redatto per suo conto dal [OMISSIS] erano contenuti i capitoli di prova sulla dinamica dell’incidente e sull’entità dei danni ed era indicato un testimone, con richiesta di “termine fino all’apertura dell’udienza di prove e/o escussione testi per indicarne altri, con autorizzazione al deposito di lista testimoniale”; che l’avv. [OMISSIS], dopo avere disertato la prima udienza ed avere respinto l’offerta transattiva, all’udienza successiva avrebbe dovuto chiedere l’ammissione dei capitoli di prova con termine per l’indicazione dei testi, e non chiedere la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni; avrebbe dovuto poi egli stesso dimostrare di non avere potuto agire in tal senso per fatto a lui non imputabile, fornendo la prova liberatoria da responsabilità.

2.- Con il secondo motivo ripropone le medesime doglianze di violazione di legge e vizi di motivazione, sul rilievo che – anche a prescindere dalla comunicazione da parte del cliente dei nomi dei testimoni – l’avvocato avrebbe potuto e dovuto assumere altre iniziative per acquisire i dati mancanti, tramite domanda di esibizione ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ. dei documenti contenenti l’indicazione del nome del conducente dell’automezzo investitore.

1.1.- Il primo motivo è manifestamente fondato.

Il comportamento del difensore che, in una causa di risarcimento dei danni da incidente stradale, chieda fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni senza avere dato corso alle prove sulle modalità del fatto e sulla responsabilità, nonché sull’entità dei danni, è oggettivamente colposo ed irresponsabile.

Rientra infatti nell’ambito delle competenze specifiche dell’attività professionale e dei doveri di diligenza a cui tale attività deve essere improntata, a norma degli art. 1176, 1 e 2 comma, e 2236 cod. civ., la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza. Il difensore deve essere altresì consapevole del fatto che il cliente normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole e tempi del processo; natura dei documenti e delle prove che debbono essere sottoposti al giudice per vincere la causa; possibilità o meno di raggiungere l’obiettivo con gli elementi di cui dispone, ecc.

Sotto tutti questi aspetti egli deve essere guidato e indirizzato dall’avvocato, che gli deve fornire le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell’iniziativa giudiziale (cfr. sul tema, Cass. civ. Sez. 3, 30 luglio 2004 n. 14597; Cass. civ. Sez. 3, 20 novembre 2009 n. 24544, fra le tante).

Tale essendo il quadro di riferimento, la mancata indicazione al giudice delle prove indispensabili per l’accoglimento della domanda è di per sé manifestazione di negligenza del difensore, salvo che egli dimostri di non avere potuto adempiere per fatto a lui non imputabile (art. 1218 cod. civ.), o di avere svolto tutte le attività che nella particolare contingenza gli potevano essere ragionevolmente richieste allo scopo (art. 1176 cod. civ.).
Nella specie, pertanto, non era onere del [OMISSIS] dimostrare di avere fornito al difensore la lista dei testimoni, come ha erroneamente ritenuto la sentenza impugnata, ma era onere dell’avvocato dimostrare di avere sollecitato al cliente la suddetta comunicazione, in tempo utile per poterla utilizzare in giudizio. In mancanza, quanto meno dimostrare di avere chiesto al giudice la fissazione del termine per provvedere all’indicazione, secondo l’istanza già formulata nell’atto di citazione (se non anche le ragioni per cui ha respinto un’offerta transattiva della controparte che copriva quasi l’intero ammontare chiesto in risarcimento dei danni, in una situazione in cui riteneva di non disporre di alcuna prova a fondamento della domanda).
La motivazione della sentenza impugnata è del tutto inidonea a giustificare il rigetto della domanda risarcitoria, non avendo il convenuto inadempiente offerto la prova liberatoria da responsabilità.

1.2.- Le censure di cui al secondo motivo risultano assorbite.

2.- Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente denuncia ancora violazione degli art. 1218 e 1176 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, nel capo in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante il fatto che l’avv. [OMISSIS] non abbia comunicato al [OMISSIS] il fatto che la sentenza di rigetto delle sue domande gli era stata notificata, fino a lasciare inutilmente decorrere il termine per l’impugnazione. Fa presente fra l’altro che il Tribunale non ha preso in esame la circostanza, da lui prospettata, che la sentenza non impugnata era censurabile per non avere applicato la presunzione di uguale responsabilità dei due conducenti, di cui all’art. 2054, 2 comma, cod. civ., a fronte dell’impossibilità di ricostruire le precise modalità dell’incidente.

2.1.- I motivi sono fondati.

È indubbio che l’omessa comunicazione al cliente dell’avvenuta notificazione della sentenza di condanna, fino a far decorrere il termine per impugnare, costituisce grave negligenza e fonte di innegabile responsabilità professionale (cfr. fra le tante, anche nel caso di sostituzione del difensore, Cass. civ. Sez. 2, 12 ottobre 2009 n. 21589).

Il rigetto della domanda – che nella sostanza si fonda sull’asserita inesistenza del danno – avrebbe dovuto essere ampiamente motivato, prendendo in esame le censure prospettate dal ricorrente e specificando le ragioni per cui l’eventuale impugnazione non avrebbe potuto avere alcun successo.

La sentenza impugnata si è limitata ad affermare che non vi erano motivi sufficienti “a rendere accoglibile un’impugnazione, sia in fatto sia in diritto”.

Trattasi di affermazione apodittica, equivalente alla totale carenza di motivazione sul punto.

4.- In accoglimento del primo, terzo e quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, affinché decida la controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati e con congrua e logica motivazione.

5.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, il quale deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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