Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-06-2012, n. 9101 Riscossione delle imposte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 18.2.2010 n. 20 la Commissione tributaria della regione Lombardia, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente S.T. ed in totale riforma della sentenza impugnata, ha annullato la cartella di pagamento emessa al Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi con la quale veniva richiesto il contributo di bonifica per Panno 2005 in relazione al beneficio arrecato dalle opere eseguite in conformità al Piano di classifica nel perimetro in cui era incluso anche il terreno di proprietà del consorziato.

I Giudici di appello richiamavano la giurisprudenza di questa Corte in materia rilevando che il Consorzio non aveva fornito prova di uno dei due presupposti di fatto ai quali la legge ricollegava l’assoggettamento ad imposizione e, specificamente, del conseguimento – in dipendenza delle opere di bonifica – di un vantaggio diretto e specifico da parte de fondo di proprietà del contribuente, non essendo all’uopo sufficiente il mero Piano di classifica approvato dagli organi dell’ente e depositato in giudizio, nè essendo surrogabile tale carenza dell’"onus probandi" dall’espletamento di c.t.u., peraltro neppure richiesta dal Consorzio, in quanto da ritenersi meramente esplorativa in assenza di alcun principio di prova fornito dal Consorzio.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ente di bonifica deducendo quattro motivi.

Ha resistito il contribuente con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo mezzo il Consorzio deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 11, 21 e 59; L.R. Lombardia 16 febbraio 2003, n. 7, art. 15, art. 90; L.R. Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31, nonchè art. 37 Statuto consortile.

Il Consorzio sostiene che la CTR ha disatteso i criteri di riparto dell’onere della prova elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di controversie aventi ad oggetto la contestazione dell’obbligo di contribuzione gravante sul consorziato, atteso che la prova da parte del Consorzio dell’assoggettamento all’obbligo impositivo del proprietario del fondo, o meglio del presupposto impositivo, deve ritenersi assolta mediante il deposito in giudizio del Piano di classifica e di riparto di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 3, 10 ed 11, e previsto dalla L.R. Lombardia 10 giugno 2003, n. 7, art. 15, comma 1. 2. La parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo la correttezza della decisione adottata dalla CTR lombarda in applicazione della regola del riparto dell’onere probatorio, anche alla stregua degli elementi di valutazione che la consorziata aveva offerto nel giudizio di merito.

3. Dalla disamina della disciplina legislativa dettata dal R.D. n. 215 del 1933, (ripresa successivamente dalla legislazione della regione Lombarda, per quanto concerne la individuazione del presupposto impositivo ed i procedimento di adozione degli atti amministrativi costitutivi della posizione di consorziato) emerge che:

– alle opere di bonifica per scopi di pubblico interesse si provvede previa individuazione (decreto di delimitazione del comprensorio) e classificazione delle aree interessate (piano di classifica) ai sensi dell’art. 2, e art. 3, commi 1, 2 e 3.

– il piano generale di bonifica ex art. 4 TU n. 215 del 1933, individua le opere da eseguire, l’art. 3, comma 4, prevede la emissione del decreto avente ad oggetto il c.d. perimetro di contribuenza (idest la individuazione dei singoli terreni ricadenti nel Comprensorio suscettibile potenzialmente di essere assoggettati a contribuzione, nel ricorso del presupposto di legge – utilità concreta del fondo derivata dalla esecuzione delle opere ex art. 10 – ) il piano di riparto delle quote, che può assumere efficacia definitiva o provvisoria (in quest’ultimo caso le quote sono determinate in base ad "indici presumivi ed approssimativi dei benefici conseguibili") secondo che abbia ad oggetto opere di bonifica ultimate ovvero ancora da realizzare (cfr. Corte Cass. SU 6.2.1984 n. 877; id. 1^ sez. 8.7.1993 n. 7511; id. 20.8.1997 n. 7754), è previsto dall’art. 11 (atto iniziale del procedimento è la proposta del piano che è soggetta a pubblicazione onde consentire ai privati intervenire presentando ricorso endoprocedimentale al Ministero dell’Agricoltura che decide emettendo il provvedimento di approvazione del piano, impugnabile avanti il GA – art. 12 -: tale provvedimento costituisce atto presupposto della cartella di pagamento con la quale si procede alla riscossione dei contributi consortili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 – art. 21-).

L’acquisto della qualità di consorziato e conseguentemente della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l’ente consortile, segue, pertanto, alla inclusione del fondo del singolo proprietario "entro il perimetro del comprensorio" (art. 860 c.c.), mentre la entità del contributo imposto al singolo proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili (R.D. n. 215 del 1933, art. 11, comma 1) dal fondo stesso, nel senso precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il vantaggio per il fondo "deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo" (ex pluribus: Corto cass. SU 14.10.1996 n. 8960) non essendo sufficiente "un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene" (cfr.

Corte Cass. 5^ sez. 10.4.2009 n. 8770 ; id. 6-5 sez. ord. 14.4.2011 n. 8554; id. 6-3 ord. 15.7.2011 n. 15607).

In proposito appaiono opportune alcune preliminari precisazioni, avuto riguardo alla differente terminologia spesso riscontrabile nella legislazione statale e nella legislazione concorrente regionale per identificare i diversi provvedimenti a carattere generale e di dettaglio (programmi, piani, delibere o decreti di perimetrazione o di delimitazione territoriale) in cui si articola e trova attuazione la disciplina normativa della bonifica.

Il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell’area territoriale di competenza del Consorzio (cfr. R.D. n. 215 del 1933, artt. 58 e 59) ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio (che determina un incremento del valore patrimoniale del fondo), conseguito o conseguibile (secondo che le opere siano realizzate o da realizzare), derivante dagli impianti di bonifica (in tal senso si pongono i precedenti di questa Corte secondo cui "non è sufficiente inclusione dell’immobile nel perimetro consortile, ma è anche necessario che esso tragga potenzialmente vantaggio in maniera diretta dal le opere": Corte Cass. 1^ sez. 8.9.2004 n. 18079): a tal fine è del tutto irrilevante che sia stato o meno approvato un ‘"piano di perimetrazione della contribuenza" (cfr. Corte CASS. SU 14.10.1996 n. 8960; id. SU 30.1.1998 n. 968. Sulla stessa linea si collocano le successive pronunce a sezioni semplici che. l’erma la necessità del concreto vantaggio derivante dalle opere. limitano il presupposto territoriale alla inclusione dell’immobile nella "delimitazione del comprensorio consortile": Corte Cass. 5^ sez. 10.4.2009 n. 8770 – in motivazione – ; id. 5^ sez. ord. 14.4.2011 n. 8554; id. 3^ sez. 15.7.2011 n. 5607).

La approvazione del c.d. "perimetro di contribuenza" (secondo la terminologia degli artt. 3co3 e 10co2 r.d. n. 2151933) altrimenti definito anche come "piano di classificazione degli immobili" (cfr. ad es. L.R. Lombardia 16 giugno 2003, n. 7, art. 15, comma 1) o come piano di classifica del territoriò (cfr. L.R. Campania 1 aprile 1985, n. 23, art. 22, comma 1, lett. c, nel caso esaminato dalla sentenza delle SS.UU. 30.10.2008 n. 26009 relativo al Consorzio di Bonifica Conca Agnano Bacini Flegrei, ed ancora al caso esaminato dalla sentenza SS.UU. 14.5.2010 n. 11722 con riferimento al Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta), in tale contesto ha, pertanto, soltanto la funzione di "esonerare l’amministrazione dall’onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi" (cfr.

Corte Cass. 5^ sez. 29.9.2004 n. 19509; id. 5^ sez. 26.2.2009 n. 4605), nessun altro onere probatorio gravando sul Consorzio, essendo tenuto il consorziato a contestare "specificamente" la "utilitas" che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo la illegittimità od incongruità del piano di classifica (per vizi formali dell’atto amministrativo, chiedendone la disapplicazione anche avanti il Giudice tributario, ovvero per carenza od illogicità della motivazione concernente la vantazione dei benefici in relazione alle concrete condizioni geomorfologiche del fondo ed alle caratteristiche tecniche degli impianti ed alla loro funzionalità). Di fronte alla specifica contestazione mossa dal contribuente, viene meno la inversione dell’onere probatorio determinata dal piano di classifica e riparto della contribuenza approvato, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo mediante applicazione della ordinaria regola del riparto ex art. 2697 c.c., (cfr. Corte Cass. SS.UU. 30.10.2008 n. 26009; id. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722; id. 5^ sez. 18.1.2012 n. 654).

4. La contestazione mossa alla sentenza della CTR con il motivo in esame si incentra sul piano dell’applicazione della regola del riparto probatorio in ordine alla pretesa impositiva, sostenendo il Consorzio di aver assolto all’onere con la produzione in giudizio del Piano di classifica e di riparto (oltre che con altra documentazione tecnica), rilevando al contrario la parte resistente che il predetto Piano era inidoneo a dimostrare il concreto e diretto vantaggio arrecato allo specifico fondo in presenza di contestazione relativa al mancato funzionamento del sistema di bonifica.

4.1 Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ribadire che la adozione del c.d. "perimetro di contribuenza" esonera il Consorzio dall’onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 29.9.2004 n. 19509; id. 5^ sez. 26.2.2009 n. 4605; SU 30.10.2008 n. 26009; id. 5^ sez. 21.7.2010 n. 17066; SU 14.5.2010 n. 11722) riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio.

La indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto ulteriore precisazione nelle decisioni rese a SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009. 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza delle SSUU 14.5.2010 n. 11722 che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del Consorzio, avente titolo ne provvedimento di perimetrazione, alla ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto: in tal caso, infatti, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva (in quanto "corrispondente" ai criteri del piano di riparto dei contributi consortili) portata a conoscenza del contribuente con la notifica della cartella di pagamento – primo atto impositivo, viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell’inversione dell’onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all’"an" od al "quantum" dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti (appunto il Piano di classificazione e di riparto): ne consegue che nella ipotesi in questione ritorna in vigore la ordinaria disciplina codicistica ex art. 2697 c.c., secondo cui colui che intende far valere un diritto (il Consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.

4.2 Orbene venendo all’esame della fattispecie concreta sottoposta all’esame di questa Corte occorre rilevare che la "contestazione" formulata dal consorziato non investe vizi di legittimità del Piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione nè attiene ad inesattezze del contenuto di tali provvedimenti (come ad es. nel caso in cui si contesti la inclusione del fondo nella delimitazione del territorio del comprensorio), come è dato inequivocamente evincere dalle stesse affermazioni del controricorrente ("parte resistente non ha contestalo l’inesistenza de beneficio negando validità agli indici di calcolo" – ndr. utilizzati nel piano di classifica-: cfr. pag. 7 controric.), ma concerne esclusivamente il malfunzionamento degli impianti e la omessa manutenzione della rete idrica, da cui deriverebbe la mancata realizzazione del presupposto impositivo (e cioè il nesso di derivazione causale dalle opere di bonifica del concreto e diretto vantaggio per il fondo di proprietà del contribuente).

Ne segue che, non essendo stata contestata dal consorziato la corrispondenza tra atto presupposto (Piano di classificazione e riparto) ed atto consequenziale (atto impositivo), persiste la attuale presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio R.D. n. 215 del 1933, ex art. 11, (come valutato nel Piano), non dovendo l’ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, trasferendosi l’onere della prova contraria sul consorziato il quale, ove contesti la inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito (come nella specie, per assenza di un concreto vantaggio conseguito dal fondo per mancato funzionamento degli impianti di bonifica) è tenuto ad assolvere compiutamente all’onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, nonchè all’onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova.

Dalla mancata contestazione della illegittimità Piano di classificazione e riparto (per omessa impugnazione del provvedimento amministrativo avanti il GA. ovvero per omessa deduzione avanti il Giudice tributario di vizi di legittimità dell’atto presupposto ai lini della disapplicazione dello stesso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5), non deriva peraltro – diversamente da quanto opina la resistente – una ingiustificata limitazione alla difesa in giudizio del consorziato in ordine all’accertamento della effettiva sussistenza dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria (o. il che è lo stesso, dei presupposti dell’atto impositivo: il vantaggio per il fondo) con riferimento alla eventuale difformità tra la effettiva situazione reale – concernente lo stato e il funzionamento degli impianti di bonifica – e quella invece emergente dalla descrizione del Piano approvato, quanto piuttosto l’insorgenza dell’onere di allegazione e prova a carico del contribuente dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa consortile in relazione al presupposto normativo di imposta.

4.3 Risulta dunque palese Terrore di diritto in cui è incorsa la CTR della Lombardia laddove non ha ritenuto compiutamente assolto dal Consorzio l’onere della prova della pretesa tributaria (in relazione a presupposto impositivo del conseguimento/conseguibilità del vantaggio per il fondo incluso nella perimetrazione) con il deposito in giudizio del Piano di classifica e di riparto, in difetto di espressa contestazione da parte della consorziata della illegittimità degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata.

Al riguardo occorre rilevare come non sussista alcun contrasto tra la pronuncia delle SSUU 30.10.2008 n. 26009 e quella della SSUU in data 14.5.2010 n. 11722, entrambe, infatti, fondano l’applicazione dell’ordinario criterio di riparto dell’onere probatorio – per il venir meno della presunzione di legittimità della pretesa tributaria- sulla contestazione della debenza del tributo formulata dall’obbligato, contestazione che – anche anteriormente alle modifiche dell’art. 115 c.p.c., comma 1, introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14 – deve essere necessariamente "specifica" (tanto nella negazione dei fatti costitutivi della pretesa, quanto nella allegazione dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto), rimanendo – al contrario – escluso che, a fronte della produzione in giudizio di un Piano di perimetrazione approvato e della emissione di una cartella di pagamento conforme ai criteri di riparto indicati dal Piano, possa trasferirsi sul Consorzio l’onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa (ovvero l’onere della prova del vantaggio effettivamente arrecato al fondo) in dipendenza di una mera generica contestazione da parte del consorziato della insussistenza del presupposto di imposta (cfr.

Cass. n. 26009/2008, in motivazione che afferma la erroneità del principio applicato dai Giudici di appello secondo cui "il Consorzio, in presenza di una generica contestazione del debito da parie del consorziata sia onerato della prova riguardo alla sussistenza del beneficio diretto e specifico che dalle opere sia derivalo al fondo….": analogamente Cass. n. 11722/2010 afferma clic grava sul Consorzio l’onere di provare il "quantum" della pretesa qualora il contribuente abbia contestato il Piano di classifica del territorio o il criterio di ripartizione degli oneri di bonifica, contestazione che. nella fattispecie esaminala dalle SSUU. emergeva chiaramente dagli atti atteso che il consorziato – nella specie un Comune – aveva impugnato il Piano di classifica avanti il Giudice amministrativo, riproponendo tale contestazione anche avanti il Giudice tributario, ai fini della disapplicazione, "imputando a detto piano di avere esteso genericamente l’obbligo contributivo all’interno del territorio comunale senza una precisa specificazione degli immobili e dei benefici immediati e diretti che ad ognuno di essi era derivato dalle opere di bonifica" – il vizio di legittimità era stato, pertanto, specificamente dedotto-).

4.4 Tanto premesso la Commissione tributaria avrebbe, pertanto, dovuto accertare, a fronte della persistenza di legittimità della pretesa tributaria fornita dal Consorzio con la produzione in giudizio del Piano di perimetrazione, se il consorziato aveva correttamente assolto all’onere di specifica allegazione nonchè alla prova dei fatti impeditivi della pretesa, affermati in relazione tanto alla inesistenza o mancato funzionamento delle opere idrauliche, quanto alla assenza di vantaggi in concreto recati al fondo dall’impianto o dagli impianti di bonifica (ove specificamente individuati tra quelli presenti nell’ambito del comprensorio), con riferimento all’anno di imposta in considerazione (2005).

4.5 Il contrario assunto del resistente, secondo cui il consorziato può limitarsi ad una generica contestazione non essendo tenuto alla prova dei fatti negativi, non ha pregio, avuto riguardo al costante principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui:

– il brocardo "negativa non sunt probanda" deve essere interpretato in conformità alla generale regola del riparto dell’onus probandi ex art. 2697 c.c.: ne segue che l’onere della prova gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto "fatti negativi" in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Corte Cass. sez. lav. 14.7.2000 n. 9385; id.

2^ sez. 15.4.2002 n. 5427; id. 3^ sez. 1.11.203 n. 17146; id. 3^ sez. 11.1.2007 n. 384; id. sez. lav. 9.6.2008 n. 15162; id. 1^ sez. 8.10.2008 n. 24865) – oltre che sulla partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, la applicazione del regola sul riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., deve tenere conto anche del principio – riconducibile all’art. 24 Cost., e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (cfr. Corte Cass. sez. lav.

25.7.2008 n. 20484; id. sez. lav. 1.7.2009 n. 15406).

4.6 Pertanto, incontestata la corrispondenza della liquidazione del contributo gravante sul fondo al contenuto del Piano di classifica ed ai criteri individuati nel piano di riparto, veniva a trasferirsi sul consorziato Foriere di specifica allegazione e di correlativa prova dei fatti impeditivi della pretesa impositiva fatta valere dal Consorzio.

Il contribuente avrebbe dovuto formulare, quindi, in modo puntuale la contestazione, indicando specificamente quali e quanti impianti non erano entrati in funzione al verificarsi degli eventi naturali accaduti durante il periodo di imposta considerato, nonchè quali tra le opere di bonifica, invece realizzate e funzionanti, non arrecavano alcun concreto e diretto vantaggio al proprio fondo.

Tale specifica allegazione avrebbe dovuto inoltre essere supportata, in considerazione del principio di vicinanza sopra indicato (trovandosi il singolo proprietario di ciascun fondo ricadente nel vasto perimetro del comprensorio nella posizione più agevole per constatare direttamente, in occasione degli eventi naturali verificatisi nella zona, la efficacia od inefficacia delle opere di bonifica specificamente interessanti il proprio terreno), dalla richiesta di ammissione dei relativi mezzi di prova che, attesa la specialità del giudizio tributario caratterizzato dalla inammissibilità della prova orale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 4, avrebbe potuto essere assolta anche mediante la produzione in giudizio di dichiarazioni rese da terzi (concernenti la inefficienza od inutilità delle singole opere) ovvero di documentazione fotografica o ancora di eventuali verbali di intervento od ispezione sui luoghi colpiti dagli eventi naturali compiuti da pubbliche autorità (cfr. sulla acquisizione a giudizio tributario delle dichiarazioni rese da terzi, alle quali va riconosciuto valore indiziario anche ai fini del raggiungimento della eventuale prova presuntiva : Corte cost. n. 18/2000: Corte Cass. 5^ sez. 25.1.2002 n 903; id. 29.7.2005 n. 16032; id. 20.4.2007 n. 9402;

id. 14.5.2010 n. 11785; id. 30.9.2011 n. 20028; vedi 5^ sez. 16.12.2011 n. 27173 che estende il principio anche alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Risultano, invece, de tutto inidonei ad integrare il requisito di specificità della contestazione della pretesa impositiva i documenti richiamati e prodotti dal resistente nel giudizio di merito – delibere della regione Lombardia, relazione della Commissione di verifica istituita dalla predetta regione, delibera di "ripensamento" del CdA del Consorzio -, atteso che, come emerge dalla parziale trascrizione nel controricorso (pag. 22-30) del contenuto di tali atti – che evidenziano "la irregolare, non equa gestione del sistema delle contribuzioni, rilevano la esistenza di "consistenti forme di contenzioso… e la fondatezza delle contestazioni dei contribuenti della zona 9^" prendendo atto della "difformità tra la situazione reale e l’applicazione dei benefici……della mancata esecuzione di nuove opere di bonifica idraulica", dispongono una riduzione percentuale dei contributi di bonifica per l’anno 2006 nonchè per l’anno 2005 limitatamente ai contribuenti morosi allo scopo di pervenire ad una definizione transattiva di tutte le vertenze pendenti -, i fatti e le valutazioni in essi indicati appaiono del tutto generici – in quanto aventi ad oggetto la situazione generale della zona del Basso Pavese, senza alcuno specifico riferimento al fondo di proprietà del consorziato – e neppure conducenti atteso che la riduzione percentuale del contributo contrasta con la tesi difensiva del consorziato della totale inesistenza del presupposto impositivo. Nè può soccorrere a supplire la palese carenza di allegazione la istanza di ammissione di c.t.u. (pure proposta al Giudice di appello, come risulta dalla sentenza impugnata) atteso che in difetto di specifiche allegazioni in fatto in ordine alla individuazione degli impianti malfunzionanti o privi di utilità per il fondo del contribuente, la consulenza verrebbe a risolversi in una inammissibile indagine esplorativa, peraltro neppure idonea ad assolvere alla funzione percipiente dello stato di luoghi e delle opere di bonifica atteso il tempo (2005) trascorso dai fatti.

Se non può dubitarsi, infatti, che la consulenza tecnica, che ha di regola, la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti (consulenza c.d. "deducente": Corte Cass. 3^ sez. 13.3.2009 n. 6155), può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (consulenza c.d. "percipiente") è altresì principio consolidato di questa Corte che in nessun caso la consulenza tecnica ha funzione sostitutiva dell’onere probatorio delle parti le quali, qualunque sia l’oggetto di essa, debbono sempre dedurre il fatto che pongono a fondamento del loro diritto (cfr. Corte Cass. 3^ sez. 30.11.2005 n. 26083; id. 3^ sez. 19.1.2006 n. 1020; id. sez. lav.

5.10.2006 n. 21412).

5. In conclusione ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli altri motivi, e non occorrendo procedere ad ulteriori accertamento in fatto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal consorziato, dichiarandosi interamente compensate le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, quanto al primo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente, dichiarando interamente compensate tra le pati le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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