Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 24-11-2011, n. 43415

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 12/7/10 ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Catania applicava ad H.M., imputato dei reati (in Catania, il 10/7/10) di tentato furto pluri-aggravato continuato (di autovetture parcheggiate sulla pubblica via: capo A) e di permanenza nel territorio dello Stato nonostante provvedimento di espulsione ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter: capo B), la pena su richiesta, con le attenuanti generiche, la continuazione e la diminuente del rito, di mesi 6 di reclusione e 100 euro di multa (reato base quello sub B).

Ricorreva per cassazione la difesa dell’imputato. Premessa richiesta di restituzione in termini (il difensore nominato d’ufficio al momento dell’arresto dell’ H. non aveva ricevuto alcuna notificazione relativa all’udienza di convalida, dove, con altro difensore nominato d’ufficio, l’imputato, che peraltro comprendeva pochissimo la lingua italiana, patteggiava la pena), deduceva: 1) violazione di legge processuale per la mancata nomina di un interprete di lingua araba; 2) violazione di legge processuale per la mancata notificazione (e conseguente mancata partecipazione) per l’udienza di convalida del difensore nominato d’ufficio al momento dell’arresto. All’udienza fissata per la discussione le parti presenti concludevano come in rubrica.

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine al reato base sub B perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il 25/12/10 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno dello Stato italiano gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16/12/08, 2008/115/CE, e inoltre è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28/4/11, nel procedimento C-61/11PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali dello Stato italiano, membro della Unione, spetta di "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

In virtù del principio di diritto fissato da questa stessa Sezione di questa S.C., "la inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi o per altra causa non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili colla normativa comunitaria" (Cass., 7, 6/3/08, sent. n. 21579, Boujlaib, rv. 239960), sicchè deve farsi luogo, immediatamente e in questa stessa sede, all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la formula de qua. Ciò per il reato sub B. Per il reato sub A (già in continuazione sul più grave oltre che con pena applicata su richiesta) gli atti vanno trasmessi al giudice di merito per il più da praticarsi.

Nulla va disposto sulla libertà personale (imputato scarcerato medio tempore).

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter non è prevista dalla legge come reato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso in ordine al reato di cui al capo A. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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