T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-12-2011, n. 1824

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con l’ultimo provvedimento depositato -qui indiscusso e non impugnato – l’Amministrazione competente respinge ancora una volta l’istanza di emersione del ricorrente;

Considerato che – a fronte di tale risolutiva circostanza – è qui solo possibile adottare un atto dichiarativo di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, atteso altresì che il ricorrente non ha avanzato formale domanda risarcitoria (v. TAR Brescia 330/11).

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando dichiara il ricorso in epigrafe IMPROCEDIBILE per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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