T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-12-2011, n. 1823

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che con il ricorso in trattazione è stato impugnato un provvedimento del Questore di Bergamo il quale si pone come ostacolo insormontabile alla continuità di soggiorno lavorativo del ricorrente, pur a seguito di precedente emersione a mezzo della Prefettura di Bergamo, in quanto lo stesso era risultato gravato da condanna ai sensi dell’art.14, comma 5 ter, del D.Lgs 286/98 (comunque pacificamente espiata);

Viste le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 7 ed 8 del 10 maggio 2011 con le quali è stata affermata la incompatibilità del reato sopra descritto con gli artt. 15 e 16 della Direttiva n.115 del 16.12.2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché con la sentenza 28.4.2011, causa C.61/11 PPU, della Corte di Lussemburgo;

Ritenuto pertanto di adeguarsi alle dette sentenze e a quelle successive della III Sezione del Consiglio di Stato pubblicate nel corso del presente anno relative alla medesima questione di fondo e perciò di accogliere il ricorso, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato invitando le Amministrazioni competenti a riprovvedere.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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