Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-06-2012, n. 9097 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza depositata il 9 marzo 2006, la Commissione tributaria regionale di Palermo, accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e respingendo l’appello incidentale, ha rigettato il ricorso proposto dalla KJOS s.p.a. già ITACO s.r.l. -contro la cartella di pagamento e la precedente iscrizione a ruolo per l’INVIM relativa ad una sentenza del Tribunale di Palermo n. 2195 del 1997 con cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale della ITACO s.r.l., era stato disposto il trasferimento di un terreno dalla stessa ITACO s.r.l. alla Cooperativa a r.l. PRIMA CASA; era stata condannata detta cooperativa al pagamento del prezzo residuo pari ad 800 milioni di lire con interessi dal 31 dicembre 1992; era stato subordinato il trasferimento del bene al pagamento di detta somma dalla cooperativa alla ITACO. L’ufficio del registro aveva ritenuto che il trasferimento dell’immobile fosse avvenuto con la sentenza e al momento della pubblicazione di essa. Ed aveva quindi ritenuto applicabile l’imposta di registro proporzionale e INVIM, notificando alla società due distinti avvisi di accertamento e liquidazione. La società propose ricorsi contro entrambi gli avvisi e, in pendenza dei relativi giudizi, l’ufficio iscrisse a ruolo le somme come sopra accertate, con conseguente emissione delle relative cartelle di pagamento.

La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso della contribuente sulla base del D.P.R. n. 181 del 1986, art. 27, comma 4.

L’ufficio propose appello sostenendo – a quanto si legge nella sentenza qui impugnata – che "il trasferimento con l’emissione della sentenza si effettua a prescindere dalla volontà delle parti".

La Commissione tributaria regionale accolse l’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che per giurisprudenza costante "la sentenza produttiva degli effetti di un contratto non concluso di trasferimento oneroso della proprietà di un immobile va assoggettata all’imposta proporzionale anche se l’effetto traslativo fosse stato condizionato alle determinazioni unilaterali della mera volontà dell’acquirente, in quanto le ragioni di convenienza o meno ad effettuare il pagamento sono state già oggetto di valutazione prima dell’iniziativa giudiziaria con la conseguenza che il pagamento costituisce solo una condizione e sono divenute irrilevanti con la conseguenza che il pagamento costituisce solo una condizione meramente potestativa, come tale ininfluente ai fini fiscali ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3 (Cass. 4627 del 2003)".

La sentenza impugnata si conclude con l’affermazione seguente: "per completezza di motivazione si deve rilevare che il reclamo avverso la cartella esattoriale non era già ammissibile ove fosse stato rilevato che non risultava impugnato l’avviso di liquidazione enunciato dall’Ufficio nell’atto di appello ma senza alcun rilievo specifico".

La s.p.a. KJOS ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi, con il primo dei quali denunzia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 4, con il secondo e il terzo vizio di motivazione.

2. Il ricorso è fondato.

La sentenza della Commissione tributaria regionale ha ritenuto che il trasferimento immobiliare disposto ai sensi dell’art. 2932 c.c. dalla sentenza cui l’imposta si riferiva – dalla stessa sentenza subordinato al pagamento del residuo prezzo, non potesse essere considerato come condizionato sospensivamente a tale adempimento agli effetti del citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 4, ma dovesse essere considerato come soggetto ad una condizione meramente potestativa e come tale riconducibile al comma 3 dello stesso articolo e non al quarto.

La pronunzia è erronea, in quanto la condizione sospensiva meramente potestativa è contemplata dal quarto comma della norma in esame e non dal terzo e di conseguenza agli atti così condizionati si applica l’imposta in misura fissa.

Comunque, la condizione che subordina l’efficacia dell’atto di trasferimento all’adempimento dell’obbligazione relativa al pagamento del prezzo non è condizione meramente potestativa. Il precedente citato dalla sentenza impugnata (Cass. 4627 del 2003) – secondo cui la sentenza che statuisce su un contratto di trasferimento oneroso della proprietà costituisce accertamento di diritto a contenuto patrimoniale ed è soggetta all’imposta proporzionale – non è conferente. Vanno invece richiamate le sentenze n. 26354 del 11/12/2006 e n. 12908 del 21/05/2008, secondo cui "l’art. 27, comma 1, con disposizione da ritenere specifica, a questi fini, rispetto alla previsione generale riguardante gli "atti dell’autorità giudiziaria" di cui all’art. 37, stabilisce che gli atti sottoposti a condizione sospensiva vanno registrati "con il pagamento dell’imposta in misura fissa", essendo differito l’assoggettamento all’imposta proporzionale a momento del verificarsi della condizione. In presenza di una sentenza che espressamente subordini (come nella specie) il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo, l’INVIM è, pertanto, applicabile solo al momento del verificarsi della condizione, atteso che solo in tale momento l’atto produce effetti traslativi".

Per quanto poi concerne l’art. 27, comma 3, deve ricordarsi che la condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte ("cum voluerit"), mentre si qualifica "potestativa" quando la volontà del debitore dipende da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi che, pur essendo rimessi all’esclusiva valutazione di una parte, agiscano sulla sua volontà determinandola in un certo senso.

Il pagamento di un prezzo di 800 milioni di lire non è evento idoneo a qualificare come meramente potestativa la condizione in cui esso sia dedotto.

La pronunzia n. 4627 del 27/03/2003, alla quale sembra che la sentenza impugnata abbia inteso fare riferimento non è in termini ed appare comunque di non agevole comprensione quanto ai rapporti tra art. 37 e art. 27 del D.P.R. n. 131. L’ipotesi in cui l’obbligazione – in questo caso quella al pagamento del prezzo – è sottoposta a condizione meramente potestativa per l’obbligato – e cioè di colui che deve pagare il prezzo – è indiscutibilmente regolata dal comma quarto e non dal terzo. In realtà la sentenza ora detta appare basata sul presupposto che agendo in giudizio ex art. 2932 c.c. l’acquirente avesse rinunziato alla facoltà potestativa che si era riservato in sede contrattuale. Ipotesi, quest’ultima, che qui non è stata dedotta in fatto e che comunque è resa irrilevante dal fatto che nel caso in esame la condizione sospensiva del pagamento del prezzo è stata apposta (o comunque confermata) dalla stessa sentenza.

Il secondo motivo resta assorbito. Il terzo non investe una ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata, la quale ha menzionato solo ipoteticamente e senza deduzione di parte la possibilità che non fosse stato impugnata una precedente cartella di liquidazione.

P.Q.M.

– accoglie il ricorso e di conseguenza cassa la sentenza impugnata:

– decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 accoglie l’opposizione alla cartella esattoriale impugnata e di conseguenza l’annulla;

– condanna l’Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 4.500, di cui 200 per spese vive.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2012

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