T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-12-2011, n. 1821

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che con l’atto in data 12 agosto 2011 l’Amministrazione non provvede a riesaminare nel merito l’istanza di emersione a suo tempo rigettata e il cui rigetto è qui in discussione e che pertanto, in tali frangenti, non pare possibile adottare un provvedimento giustiziale che dichiari, in ordine al caso, la improcedibilità del relativo giudizio per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto che con il ricorso in trattazione è stato impugnato il provvedimento della Prefettura suddetta con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex lege 102/2009 in quanto il ricorrente risulta gravato da condanna ai sensi dell’art.14, comma 5 ter, del D.Lgs 286/98;

Viste le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 7 ed 8 del 10 maggio 2011 con le quali è stata affermata la incompatibilità del reato sopra descritto con gli artt. 15 e 16 della Direttiva n.115 del 16.12.2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché con la sentenza 28.4.2011, causa C.61/11 PPU, della Corte di Lussemburgo;

Ritenuto pertanto di adeguarsi alle dette sentenze e a quelle successive della III Sezione del Consiglio di Stato pubblicate nel corso del presente anno relative alla medesima questione di fondo e perciò di accogliere il ricorso, con compensazione delle spese.

l

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, o accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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