Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 24-11-2011, n. 43410

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 26/5/10 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza 7/7/09 del Tribunale di Brescia che in esito a giudizio abbreviato condannava M.T., con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e la diminuente del rito, alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato (accertato in (OMISSIS)) di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter.

Ricorreva per cassazione il M. personalmente, deducendo vizio di motivazione in ordine al giustificato motivo (impossibilità di ottemperare all’ordine di espulsione per assoluta impossidenza).

Chiedeva l’annullamento della sentenza. All’udienza fissata per la discussione le parti presenti concludevano come in rubrica.

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il 25/12/10 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno dello Stato italiano gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16/12/08, 2008/115/CE, e inoltre è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28/4/11, nel procedimento C-61/11PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali dello Stato italiano, membro della Unione, spetta di "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

In virtù del principio di diritto fissato da questa stessa Sezione di questa S.C., "la inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi o per altra causa non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili colla normativa comunitaria" (Cass., 7, 6/3/08, sent. n. 21579, Boujlaib, rv. 239960), sicchè deve farsi luogo, immediatamente e in questa stessa sede, all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con la formula de qua.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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