T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-12-2011, n. 1817

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 4.6.2009 L.M. impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot. n.K10/62464 del 30 marzo 2009 con il quale il Ministero dell’Interno rigettava la sua domanda finalizzata ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.

Il provvedimento impugnato si fondava in ragione della condanna definitiva emessa in data 7.11.1997 dalla Corte d’Appello di Palermo nonché della circostanza che il Tribunale di Sorveglianza di Brescia non si era ancora pronunciata sulla istanza di riabilitazione presentata dal ricorrente in data 2.11.2007.

Afferma il ricorrente che il detto Tribunale di Sorveglianza si era già pronunciata in data 16.7.2008 sulla detta istanza accogliendola e di aver inviato copia della pronuncia al Ministero ancor prima della emissione da parte del Ministro del provvedimento di rigetto impugnato e malgrado il ricorrente medesimo avesse chiesto al Ministero di effettuare un supplemento di istruttoria.

Rebus sic stantibus il Collegio ritiene che la novità intervenuta con la detta pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di Brescia impone al Ministero di ripronunciarsi sulla domanda del ricorrente effettuando un supplemento di istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, salva e riservata ogni pronuncia in merito alle spese di lite:

Ordina al Ministero dell’Interno di effettuare una nuova istruttoria al fine di emettere, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, una nuova pronuncia sulla domanda del ricorrente;

Ordina al ricorrente di depositare nello stesso termine presso la segreteria di questo Tribunale la copia autentica della pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di Brescia nonché copia del certificato del casellario giudiziale;

Rinvia per la ulteriore trattazione del merito all’udienza pubblica del 18 aprile 2012;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *