T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-12-2011, n. 1816

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 12 settembre 2008 V.A. impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del questore di Bergamo che rigettava la sua domanda tesa ad ottenere il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto, per motivi di lavoro subordinato e attesa occupazione.

Il rigetto era fondato sulla sentenza del GUP del Tribunale penale di Treviso 11.4.2006, confermata in via definitiva dalla Corte d’Appello di Venezia del 17.11.2006, con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, ex art.73 DPR 309/90.

In diritto il ricorrente deduceva quale unico motivo la errata valutazione del soggetto in ordine sia alla possibilità di un recupero sociale sia alla pericolosità sociale dello stesso desunta da una sola condanna, ancorchè ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorrente concludeva chiedendo l’accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di causa.

Si costituiva l’amministrazione intimata che concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese di causa.

Con ordinanza n.720/08 del 16.10.2008 questa Sezione rigettava l’istanza cautelare.

All’odierna pubblica udienza il ricorso passava in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è destituito di fondamento.

Come affermato ripetutamente da Questa Sezione (cfr, per tutte, le sentenze, n.911 del 29.8.2008, n.267 del 13.2 2009 e 468 del 27.2.2009), alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 16.5.2008, non risulta irragionevole condizionare l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di gravi reati che suscitano allarme sociale.

Tra questi sono da comprendere i reati legati alla detenzione ed allo spaccio di stupefacenti, soprattutto allorquando è intervenuta una severa condanna, anche se patteggiata. E non v’ha dubbio che nel caso di specie la condanna, citata nelle premesse di fatto, del ricorrente ad anni 4 di reclusione ed a 16.000,00 Euro di multa, testimonia, per la gravità del reato, la pericolosità del soggetto per la convivenza civile.

Del resto l’introduzione, determinata dalla legge, di un automatismo tra reato grave e impedimento alla permanenza sul territorio nazionale del cittadino di origine extracomunitaria, opera soltanto nel caso in cui la responsabilità del cittadino è accertata dal giudice attraverso un procedimento penale ed una sentenza di condanna. Il che sta a significare che l’indice di pericolosità è già insito nel dettato della legge. L’autorità chiamata successivamente ad emettere il provvedimento amministrativo consequenziale in realtà non beneficia di una valutazione discrezionale assoluta: la preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno scaturisce già dalla sentenza penale di condanna.

Spetta infine al legislatore stabilire quali fatti penali, sanzionati dal giudice, possono allarmare la società; e non v’è dubbio, come si è accennato sopra, che il reato commesso dal ricorrente testimonia la pericolosità dell’istante.

In conclusione l’impugnato decreto del Questore di Bergamo appare corretto ed il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 2.000,00 oltre agli accessori di legge, se dovuti

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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