T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 28-12-2011, n. 3189 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe (notificato in data13/5/2006) si espone:

Il sig. Z. è dipendente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in servizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catania.

Esso iniziava il suo rapporto lavorativo con le Ferrovie dello Stato.

Usufruendo delle disposizioni in materia di mobilità ( D.P.C.M. 5/8/1988 n.325) il sig. Z. formulava istanza per il passaggio ad altra Pubblica Amministrazione, in particolare chiedeva di essere trasferito presso l’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato.

In esito alla procedura di mobilità sopra richiamata ed a seguito del definitivo assenso prestato dall’Ente Ferrovie dello Stato, veniva disposto il trasferimento del ricorrente nei ruoli del personale del Ministero delle Finanze- Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

In data 16/03/1992 veniva disposta l’immissione in servizio del medesimo ricorrente presso l’Ufficio Lavori della Manifattura Tabacchi di Catania con decorrenza dal 16/03/1992 giusto ordine di servizio n.32 del 17/03/1992.

L’inserimento nei ruoli veniva effettuato con l’attribuzione provvisoria del profilo professionale di Collaboratore Tecnico, 6° q.f.riservandosi, però, l’Amministrazione, giusta nota Ministeriale del 03/03/1992 prot. n. 00/61145, di provvedere alla successiva rideterminazione della posizione economica e giuridica del sig. Z. non appena fosse stato trasmesso da parte dell’Ente Ferrovie dello Stato il Foglio Matricolare aggiornato.

In data 14/07/1992 l’Ufficio Organizzazione delle Ferrovie dello Stato trasmetteva alla Manifattura Tabacchi di Catania il richiesto stato matricolare aggiornato.

Lo stato matricolare aggiornato veniva ricevuto dalla Manifattura Tabacchi di Catania in data 27/07/1992.

Nel menzionato stato matricolare emergerebbe con chiarezza l’attribuzione in data 01/01/92 del profilo professionale di Segretario Tecnico Superiore 7ª q.f., così come altresì emerge l’avvenuto trasferimento in data 16/03/92 ai sensi del D.P.C.M. 325/88 presso la Manifattura Tabacchi di Catania.

Da quanto esposto emerge che il 16/03/92, nella data cioè in cui il sig. Z. venne immesso nei ruoli Ministeriali egli era in possesso della 7ª q. f. e del profilo di Segretario Tecnico Superiore.

A seguito di eventi che coinvolsero la Manifattura Tabacchi di Catania esso venne trasferito, assieme ad altri colleghi, nell’amministrazione finanziaria.

Il ricorrente inoltrava richiesta di partecipazione alle procedure di selezione interna per il passaggio all’area C1 per i posti disponibili negli uffici del Dipartimento per le Politiche Fiscali (bandita con Decreto n.13302 dell’11 luglio 2001)

L’amministrazione però, con provvedimento n.75300 del 7/12/ 2005 (notificato il 23/3/2006), lo escludeva dalla selezione in quanto esso ricorrente non apparteneva al personale delle Politiche Fiscali al Personale (presupposto necessario, secondo l’Ufficio delle risorse umane del Dipartimento delle politiche fiscali, per partecipare a detta selezione) in quanto inserito (alla data del 22/10/2001) nella sezione 1/g dell’elenco di cui al comma 1, art. 5, del D. M. n.1390 del 28/12/2000.

Avverso detta esclusione il ricorrente propone un unico motivo di gravame con il quale formula le seguenti censure:

violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 283 del 09/07/1998. violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 30/07/1999 n. 300. violazione e falsa applicazione dell’ art. 5 del d.m. 1390 del 28/12/2000. violazione e falsa applicazione del decreto direttoriale n. 400 del 14.03.2001. violazione e falsa applicazione del decreto direttoriale n. 400/1 del 24.04.2001. violazione e falsa applicazione del bando di concorso. Erroneità, irrazionalità. sviamento.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio per avversare il ricorso, con memoria depositata in data 26/6/2006, eccepiva:

1)difetto di competenza del TAR di Catania adito, atteso che l’atto impugnato promanerebbe da un organo centrale dell’Amministrazione e, pertanto, avrebbe dovuto essere impugnato innanzi al TAR Lazio.

2)disintegrità del contraddittorio per mancata notifica agli altri soggetti che hanno partecipato alla selezione di cui in causa;

3) infondatezza nel merito sotto vari profili:

a) il ricorrente (in forza a quanto disposto c dall’art. 1,comma 3, del bando di concorso) non avrebbe potuto essere ammesso alla selezione in quanto non distaccato, provvisoriamente presso una agenzia fiscale e non inserito nell’elenco 1/E di cui all’art. 5 del D.M. n.1390/2000 (come modificato dal D.M. n. 139 del 20/3/2001;

b) non sarebbero previsti posti disponibili per il personale proveniente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli perché inserito in un ruolo ad esaurimento;

c) non sarebbe fondato il postulato, sul quale si incardina il ricorso in epigrafe, secondo cui il ricorrente sarebbe in servizio presso il Ministero delle finanze perché inserito nello speciale ruolo ad esaurimento, in quanto (giusta quanto disposto dall’art. 4,comma 1, del D.legs n.283/1998) detto inquadramento non comporterebbe l’incardinazione nei ruoli di detto Ministero.

L’inquadramento potrebbe scaturire soltanto da un provvedimento amministrativo di inclusione nei ruoli del ministero,provvedimento che per tutti i dipendenti ex Ente Tabacchi, compreso l’odierno ricorrente, non sarebbe stato emanato;

d) l’atto effettivamente lesivo della pretesa del ricorrente all’ammissione alla procedura selettiva sarebbe il bando di concorso, atto non impugnato dal ricorrente.

Con memori depositata in data 5/10/2011 il ricorrente ha contro dedotto alla memoria difensiva dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Alla pubblica udienza del 9/11/2011 il ricorso è passato in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio esamina le eccezioni in rito formulate dell’Amministrazione intimata.

Le eccezioni non sono meritevoli di accoglimento.

La prima eccezione afferente la carenza di competenza del TAR di Catania è inammissibile.

Invero, ai sensi ed in forza dell’art. 3, comma 1, della L.n. 1034/1971, norma processuale vigente al momento del deposito dalla memoria difensiva dell’Avvocatura erariale (26/6/2006), l’Amministrazione avrebbe potuto eccepire l’incompetenza del giudice del Tribunale territoriale adito soltanto mediante la rituale proposizione di istanza di regolamento di competenza, con apposito ricorso da notificarsi a tutte le parti in causa.

Pertanto la semplice eccezione formulata in sede di memoria di costituzione in giudizio è priva delle connotazioni formali e sostanziali richieste dalla normativa al tempo vigente per sollevare proporre un regolamento di competenza.

Né si appalesa fondata l’eccezione di disintegrità del contraddittorio per omessa notifica ad eventuali contro interessati terzi rispetto all’Amministrazione ritualmente intimata, avuto riguardo al fatto che per costante giurisprudenza dalla quale il Collegio, attesa la conformità di detto indirizzo ai principi del processo amministrativo, non ritiene di doversi discostare, nel ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori non sussistono contro interessati in senso tecnico, attesa la mancanza della lesione di un interesse protetto ed attuale in capo agli altri concorrenti derivante dal’eventuale accoglimento del ricorso stesso (tra le molte TAR Napoli, sez. IV, 6/4/2011, n.1957).

Nel merito il ricorso si appalesa meritevole di positiva valutazione, alla luce del quadro normativo e fattuale in cui si inscrive la vicenda che ha dato origine alla presente controversia.

Invero, con il decreto Leg.vo 283 del 09/07/1998, istituito l’Ente Tabacchi Italiani, veniva disposto che, dalla entrata in vigore dello stesso, il personale già appartenente alla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e addetto all’attività di cui all’art. 1, comma 2, era inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l’Ente.

L’art. 4 del medesimo Decreto Leg.vo 283/98, comma 4, riconosceva al personale che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali il diritto di essere riammesso nei ruoli dell’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art.3 comma 232, della legge 28/12/1995 n. 549 e successive modificazioni, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni.

Al predetto personale venivano riconosciute l’anzianità corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l’amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell’Ente o nelle società.

Con il D. Leg.vo 30/07/1999 n. 300, veniva disposta la riforma del Ministero delle Finanze e l’istituzione delle Agenzie Fiscali.

Con l’art. 5 del D.M. 1390 del 28/12/2000, tutto il personale del Ministero delle Finanze, in servizio alla data del 31/12/2000 veniva inserito, a decorrere dal 1 Gennaio 2001, nel ruolo speciale provvisorio di cui all’art. 74, comma 1 del menzionato D. Leg.vo 300/99, ed in particolare il personale del ruolo ad esaurimento previsto nell’art. 4, comma 1. del D. Leg.vo 283/1998 veniva inserito nella apposita sezione denominata 1/G.

Con il verbale di accordo del 28/09/2000, concernente la dichiarazione di esubero di un contingente di 189 unità del personale del predetto ruolo ad esaurimento in servizio presso la Manifattura Tabacchi di Catania e con il successivo verbale di accordo del 22/02/201 e la nota integrativa del 02/03/2001 veniva individuata la specifica ricollocazione del personale in esubero e residuo delle 73 unità in servizio presso la Manifattura Tabacchi di Catania tra cui il ricorrente.

A seguito della soppressione della ex Manifattura Tabacchi di Catania, veniva formalmente assegnato, – in virtù dell’art. 3 del decreto direttoriale n. 400/1 del 24.04.2001 con il quale taluni dipendenti, tra cui l’odierno ricorrente, venivano estrapolati dal citato ruolo 1/G – alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania nella posizione B3, comparto ministero.

Il punto 2 del bando di concorso in trattazione espressamente dispone che "….possono chiedere di partecipare i dipendenti del soppresso Ministero delle finanze…. Anche se collocati od assegnati fuori ruolo, che, alla data di presentazione della domanda non risultino distaccati, provvisoriamente alle agenzie fiscali assegnati al momento della presentazione della domanda…".

I dalla normativa sopra richiamata nonchè dai decreti direttoriali invocati che il ricorrente, estrapolato dal ruolo 1/G, è stato formalmente assegnato alla Commissione Tributaria.

Dalla delineata cornice di fatti ed norme emerge l’illegittimità del provvedimento impugnato, avuto riguardo al fatto che il bando prevede la partecipazione ai dipendenti assegnati al soppresso ministero delle finanze si appalesa illegittimo l’operato dell’amministrazione resistente che in erronea applicazione di quanto disposto dal D.M. n. 139/2001 denega il diritto del ricorrente a partecipare alla selezione di cui in causa.

Nel denegare la partecipazione, l’amministrazione ha erroneamente applicato l’art. 5 del decreto 28/12/2000 in virtù del quale, a decorrere dal 1 Gennaio 2001, il ricorrente è stato inserito nel ruolo speciale provvisorio di cui all’art. 74, comma 1 del menzionato D. Leg.vo 300/99, ed in particolare il personale del ruolo ad esaurimento previsto nell’art. 4, comma 1. del D. Leg.vo 283/1998 veniva inserito nella apposita sezione denominata 1/G.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e, per l’effetto va annullato, nella parte di interesse il provvedimento di esclusione del ricorrente dalla selezione di cui in causa.

Le spese seguono la soccombenza e sono fissate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, nella parte di interesse del ricorrente, l’impugnato provvedimento di esclusione dalla graduatoria. condanna il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio e degli onorari nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/oo) oltre IVA, CPA, e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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