Cons. Stato Sez. IV, Sent., 29-12-2011, n. 6993

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza n. 1170 del 2010 questa Sezione ha annullato il decreto di esproprio emesso nel 1998 dal Comune di Orta di Atella relativamente a suolo di comproprietà dei ricorrenti occupato nel 1994 per realizzarvi un scuola elementare ed ha, conseguentemente, condannato il Comune al risarcimento dei danni "con le modalità indicate in motivazione".

In relazione alla domanda di risarcimento, la sentenza evidenzia che "per la determinazione di quanto dovuto è decisivo verificare se l’Amministrazione intenda emanare l’atto di acquisizione, per adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, ovvero restituire in tutto o in parte l’area occupata sine titulo" e stabilisce che "Per la determinazione dell’importo dovuto (che dipende dall’esercizio o meno del potere di acquisizione), e non potendosi effettuare in questa sede di cognizione una valutazione di merito riservata al Comune, la Sezione ritiene di fissare un termine perentorio affinchè esso disponga l’acquisizione dell’area, con conseguente risarcimento del danno ai sensi dell’art. 43 del testo unico sugli espropri (salva la possibilità, peraltro solo ipotetica, della restituzione della disponibilità dell’edifici scolastico)".

La sentenza assegna termini successivi in relazione, il primo, alla possibilità delle parti di addivenire ad un accordo di cessione bonaria, il secondo, alla possibilità per il Comune di emanare un formale e motivato decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 43 del testo unico degli espropri, facendo "salva la possibilità teorica di restituire la materiale disponibilità delle aree col risarcimento del danno relativo al periodo della loro mancata utilizzazione".

Nessun accordo è stato concluso dopo il deposito della sentenza, mentre è intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 43 cit. con sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010.

Con il presente ricorso per ottemperanza viene chiesta la liquidazione, a mezzo di Commissario ad acta, delle somme dovute a titolo di risarcimento danni. In ordine alla quantificazione, i ricorrenti sostengono che il valore del suolo vada valutato tenendo conto che, alla data di approvazione del progetto dell’edificio scolastico, l’area era classificata quale "zona urbana di completamento" e, dunque, facendo riferimento a detta epoca e destinazione. Valorizzano le risultanze della la consulenza tecnica d’ufficio resa nel giudizio di opposizione alla stima promosso avanti la Corte di Appello di Napoli.

Resiste il Comune intimato chiedendo la reiezione del ricorso in quanto la domanda di ottemperanza non potrebbe, a suo dire, trovare accoglimento, basandosi su sentenza adottata alla luce dell’art. 43 T.U. espropri dichiarato incostituzionale; l’amministrazione non potrebbe dare esecuzione alla sentenza, non potendo più disporre l’acquisizione sanante ed i ricorrenti non avrebbero, comunque, adempiuto all’onere, specificato nella sentenza, di fornire tutte le indicazioni utili alla determinazione del quantum dei danni risarcibili.

Le obiezioni del Comune non persuadono.

L’eliminazione dell’art. 43 cit. non elide la disposta condanna al risarcimento del danno, ferma restando, quanto alla determinazione delle somme dovute, la differenza secondo che avvenga o meno il trasferimento di proprietà (per ora non avvenuto né più ottenibile ai sensi della norma dichiarata incostituzionale); riguardo al trasferimento della proprietà, convenuto o autoritativamente disposto, la sentenza stabilisce che "Per la quantificazione del danno, anche nel caso di emanazione dell’atto di acquisizione ex art. 43, l’Amministrazione darà applicazione alle disposizioni vigenti alla data della medesima quantificazione", prevedendo, quindi, una determinazione sulla base delle previsioni attuali.

Altro punto fermo sul quale si è formato il giudicato riguarda la stabilita irrilevanza, in ordine alla quantificazione del risarcimento, della richiamata sentenza della Corte di Appello in ordine alla opposizione alla stima; ne deriva che neppure può considerarsi la CTU ivi menzionata (e dalla quale, peraltro, la stessa Corte si è discostata in diminuzione, ritenendo utilizzabili solo alcuni dei dati comparativi ivi indicati).

L’onere per la parte vincitrice di indicare "con accurata precisione quali siano state le previsioni urbanistiche che hanno riguardato nel tempo le aree in questione, nonché le voci di danno lamentate e tutti i criteri posti alla base dei relativi calcoli" non è posto quale condizione per l’esperimento del ricorso per ottemperanza ma nella prospettiva di una "più rapida definizione dell’eventuale giudizio di esecuzione".

Si rende, quindi, necessario disporre una verificazione, incaricandone l’Agenzia del Territorio di Napoli, in ordine al valore dell’area, nella prospettiva tanto dell’eventuale trasferimento di proprietà – con riferimento al valore attuale – che della sola occupazione, quest’ultima con decorrenza dalla data di apprensione dell’area, in riferimento alle previsioni urbanistiche che nel tempo hanno riguardato le aree in questione.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dispone verificazione, nei termini di cui in motivazione, incaricandone l’Agenzia del Territorio di Napoli, nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore ovvero dirigente dal medesimo nominato, assegnando termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente decisione interlocutoria per il deposito della relativa relazione presso la Segreteria della Sezione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio nella data che sarà destinata a seguito del deposito della relazione predetta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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