Cons. Stato Sez. IV, Sent., 29-12-2011, n. 6990 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 3506 del 2011, V. T. e M. C. propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, n. 22289 del 3 novembre 2010 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed il Ministero dell’economia e delle finanze per l’annullamento della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 16 giugno 2009, prot. n. 6339/2009 con la quale è stata respinta l’istanza del 4 maggio 2009 presentata dal dott. V. T. per essere valutato per la utile collocazione nella graduatoria concorsuale per l’assegnazione dell’incarico di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, nonché della deliberazione prot. n. 6467/2009 del 16 giugno 2009 con la quale è stata approvata la graduatoria del concorso per l’assegnazione del predetto incarico e dichiarato vincitore il dott. R. V., nonché di ogni altro atto ad essi connesso.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, i ricorrenti avevano premesso:

– che il dott. V. T., già presidente della Commissione tributaria provinciale di Caserta, aveva presentato domanda per il posto di presidente della Commissione tributaria provinciale di Roma (di cui al bando del 18 dicembre 2007);

– che, nelle more della decisione su tale domanda, era stato bandito il posto di presidente della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di cui al bando del 9 settembre 2008) e che egli aveva chiesto di concorrere anche a tale incarico (richiesto pure dal dott. M. M., cui competeva un punteggio superiore – punti 185 – rispetto a quello del dott. T., punti 161,50);

– che il dott. T. era stato quindi nominato presidente della Commissione tributaria provinciale di Roma, prendendo possesso delle relative funzioni in data 11 marzo 2009;

– che, successivamente, tuttavia, il dott. M. aveva rinunciato all’incarico di presidente della Commissione tributaria provinciale di Napoli in data 9 aprile 2009 e la commissione aveva proposto al Consiglio di presidenza per tale incarico il dott. R. V., omettendo di prendere in considerazione il dott. T. (nonostante al medesimo fosse riconosciuto un punteggio maggiore) con la motivazione "assunte funzioni a Roma";

– che, peraltro, il dott. T. con numerose istanze (da ultimo, in data 4 maggio 2009) aveva chiesto di essere valutato per la nomina a presidente della Commissione tributaria provinciale di Napoli (a lui più gradita);

– che, a suo parere, infatti, l’articolo 11, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 545/92, si riferirebbe ad un requisito che deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda, diversamente dai requisiti per la nomina, che devono essere posseduti al momento in cui questa viene disposta;

– che, tuttavia, il Consiglio di presidenza, nella seduta del 16 giugno 2009, con la delibera n. 6339/2009, aveva respinto a maggioranza l’istanza del dott. T., in base alla seguente motivazione: "anche dando per ammessa la distinzione… tra i requisiti di partecipazione ed ammissione al concorso e i requisiti per la nomina, sta di fatto che egli è già stato nominato presidente della Commissione tributaria provinciale di Roma, con conseguente immissione nel possesso delle funzioni dall’11/3/09…, per cui, essendosi definitivamente compiuto il procedimento di nomina nell’incarico attualmente ricoperto, senza peraltro alcuna riserva da parte dell’interessato, l’eventuale nomina a presidente della C.T.P. di Napoli integrerebbe un trasferimento dall’attuale incarico a quello di Napoli, per il quale non è decorso il termine biennale previsto dal citato articolo 11…";

– che, infine, il Consiglio di presidenza, nella medesima seduta del 16 giugno 2009, con la delibera n. 6467/2009, aveva provveduto alla nomina del dott. Vuosi alla presidenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Tanto premesso, il dott. V. T. ed il dott. M. C., il primo, nella qualità di aspirante alla nomina a presidente della Commissione tributaria provinciale di Napoli ed il secondo, in quanto direttamente interessato quale possibile subentrante al dottor T. nella nomina a presidente della Commissione tributaria provinciale di Roma, impugnavano le suindicate delibere deducendone l’illegittimità con un unico motivo di ricorso, incentrato sui vizi di violazione di legge (dell’articolo 11, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 545/92), di eccesso di potere (per difetto di istruttoria, carenza di presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza e disparità di trattamento), nonché di difetto di motivazione. A loro parere, la richiamata disposizione normativa, nell’usare il termine "concorrere", si riferirebbe chiaramente ad un requisito che deve sussistere al momento della presentazione della domanda, nel caso di specie pienamente posseduto dal dott. T. il quale, al momento della presentazione della domanda per la Commissione tributaria provinciale di Napoli, non era ancora in servizio a Roma, bensì da più di due anni a Caserta. Tale interpretazione sarebbe del resto conforme al pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui i requisiti di partecipazione ad un pubblico concorso devono sussistere alla data di scadenza prevista dal bando. Inoltre, non potrebbe avere rilevanza il dato estrinseco della diversa celerità con la quale erano state espletate le due procedure selettive per le diverse sedi di Napoli e di Roma, perché altrimenti si arriverebbe alla irragionevole conseguenza di far dipendere l’esito della procedura da fattori esterni ed incontrollabili. Infine, sarebbe stato palesemente sacrificato, senza adeguati motivi, il pubblico interesse a che la Commissione tributaria provinciale di Napoli fosse presieduta dal magistrato più idoneo, tale dovendo ritenersi il dott. T., secondo classificato in graduatoria con punti 161,50, rispetto al dott. Vuosi, quarto classificato con punti 143,00.

Si costituivano in giudizio le controparti intimate, contestando l’ammissibilità, la procedibilità e la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.

La resistente amministrazione dello Stato proponeva altresì istanza di regolamento di competenza, alla quale i ricorrenti non aderivano, ed il Consiglio di Stato, con decisione n. 803/2010, dichiarava la competenza del T.A.R. per la Campania, al quale il ricorso veniva trasmesso d’ufficio in data 2/3/2010.

I ricorrenti provvedevano quindi a riassumere lo stesso giudizio con autonomo ricorso in riassunzione, notificato in data 1516 marzo 2010 e depositato il successivo giorno 23 (rubricato al n. 1579/2010 R.G.), ribadendo le medesime doglianze ed insistendo per le medesime conclusioni di cui all’originario ricorso.

Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed il dott. Vuosi si costituivano in entrambi i giudizi, ribadendo le argomentazioni e deduzioni già svolte innanzi al T.A.R. per il Lazio, ed insistevano per la reiezione dei ricorsi.

Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, tralasciando le censure in tema di inammissibilità del ricorso e concentrandosi sui profili di merito, e sottolineando la correttezza dell’operato del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ricostruendo la natura della partecipazione alla procedura.

Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziano l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo la propria difesa in relazione alle differenze esistenti tra i requisiti di partecipazione alla procedura e quelli necessari per l’assunzione dell’incarico desiderato.

Nel giudizio di appello, si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Ministero dell’economia e delle finanze e la parte controinteressata R. V., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 31 maggio 2011, l’esame dell’istanza cautelare veniva rinviato al merito.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Ritiene la Sezione di dover dare preliminare rilievo all’appello incidentale condizionato, svolto dall’appellato Vuosi e relativo alla censura di inammissibilità del ricorso in primo grado. Come ormai chiarito dalla sentenza di questo Consiglio in Adunanza plenaria n. 4 del 7 aprile 2011, n. 4, l’ordine di trattazione delle questioni sottoposte a scrutinio non può che seguire l’ordine argomentativo che governa il processo e che mette normalmente in priorità la definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito.

Tale considerazione, del tutto funzionale alla regolare trattazione del complesso delle ragioni di doglianza, impone pertanto di dare prioritario rilievo alla censura dell’appello incidentale, dove si evidenzia l’inammissibilità dei ricorsi in primo grado, evenienza solo sfiorata dal giudice di prime cure, e che invece va espressamente affermata, trattandosi di ricorso proposto da soggetti diversi, non aventi una posizione omogenea legittimante.

2.1. – La doglianza è fondata e va accolta.

Rileva in primo luogo la Sezione che il tema dell’inammissibilità dell’appello era stato affrontato, peraltro anche in maniera analitica, dal giudice di prime cure. Il T.A.R. tuttavia aveva ritenuto di poter prescindere dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, sulla scorta della loro infondatezza nel merito.

La Sezione Sezione ritiene di non poter seguire in questa situazione particolare tale modus procedendi che, sebbene idoneo a dare maggiore consistenza alla pronuncia del giudice, si scontra contro il normale iter di trattazione delle questioni, come ricordato anche dalla sopra citata sentenza dell’Adunanza generale, e può essere utilizzato quando il rovesciamento del normale iter corrisponda a ragioni di economia processuale.

Nel caso in specie, al contrario, è la questione preliminare di rito ad assumere il ruolo centrale di fatto definitorio della controversia, per cui appare del tutto inutile sovvertire l’iter ordinario della disamina giudiziale.

Ciò premesso, occorre evidenziare come effettivamente la fondatezza dell’eccezione proposta nell’appello incidentale derivi dal fatto che gli originari ricorsi sono stati proposti da due soggetti diversi non aventi un’omogenea posizione legittimante. Si tratta quindi di una unità meramente processuale, e non collegata ad una identità delle posizioni sostanziali.

Infatti, l’originario ricorrente ed attuale appellante, il dott. T., è soggetto direttamente leso, in quanto titolare della situazione giuridica soggettiva incisa dal provvedimento principalmente impugnato. Egli agisce nella qualità di aspirante alla nomina a presidente della Commissione tributaria provinciale di Napoli, potendo sperare quindi in un diretto vantaggio dall’accoglimento del ricorso.

Per altro verso, l’altro originario ricorrente ed attuale appellante, il dott. Cicala, fonda la sua legittimazione, e quindi la sua qualità di interessato all’accoglimento del ricorso, sulla ritenuta possibilità di subentrare al dott. T. nella nomina a presidente della Commissione tributaria provinciale di Roma, lasciata da questi vacante in caso di accoglimento della sua impugnativa. Come si vede, questi non è titolare di alcuna posizione che lo legittimi all’impugnativa degli atti principalmente gravati dall’altro ricorrente in primo grado, avendo eventualmente legittimazione unicamente alla proposizione di un semplice intervento ad adiuvandum.

Le due posizioni non sono quindi omogenee, con conseguente inammissibilità della proposta impugnazione collettiva, stante l’insegnamento giurisprudenziale per cui l’ammissibilità del ricorso collettivo è subordinata, oltre al requisito negativo dell’assenza di conflitti di interessi, all’identità di situazioni sostanziali e processuali, in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6222; id., sez. VI, 25 agosto 2009, n. 5061).

3. – L’accoglimento dell’eccezione preliminare proposta dall’appellato Vuosi nel suo appello incidentale impedisce alla Sezione di procedere alla disamina delle pur interessanti questioni di merito.

4. – L’appello va quindi respinto e la sentenza va confermata, seppur con diversa motivazione. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla peculiarità della situazione di fatto da cui è scaturita la vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 3506 del 2011;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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