Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-06-2012, n. 9252 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente Alle s.r.l. impugna il decreto collegiale Trib. Roma 1.12.2008 con cui si "revoca ed annulla" il decreto 13.6.2008 con cui, nel fallimento L.G. n. (OMISSIS), aperto avanti al medesimo ufficio, il giudice delegato aveva revocato il decreto 12.3.2008 "relativo all’autorizzazione per promuovere l’anione esecutiva" nei confronti della Euro frigo s.r.l., già ritenuta di alcuna utilità per la procedura fallimentare. Il tribunale sciolse la riserva in ordine al reclamo, interposto avverso il medesimo decreto, dal curatore fallimentare e da UGC Banca (qui divenuta contro ricorrente), ritenendo almeno quest’ultima titolare dell’interesse al reclamo, in quanto creditore ammesso al passivo, trattandosi di esecuzione in cui il fallimento aveva pignorato un bene – un tempo di L., poi trasferito ad Eurofrigo e da ultimo ad Alle – oggetto di stima positiva e decidendo secondo i poteri attribuiti al tribunale fallimentare dalla L. Fall., art. 35, comma 2, in materia di autorizzazione alla rinunzia alle liti, dopo aver nelle more sospeso l’efficacia del decreto del g.d.

Alle s.r.l., acquirente – dopo il pignoramento – dell’immobile di Eurofrigo s.r.l. oggetto di esecuzione forzata, sulla premessa di aver richiesto il 9.6.2008 al g.d. del fallimento L. di revocare l’autorizzazione, in precedenza concessa al curatore, ad iniziare l’espropriazione immobiliare avanti al Tribunale di Velletri e contro la debitrice, Eurofrigo s.r.l., per essere stata tale società cancellata dal registro delle imprese e dunque estinta, conseguendone un iniziale rigetto dell’istanza il 12.3.2008, reiterò la stessa, anche in via di eventuale revoca del primo rigetto, così determinando un secondo provvedimento, del 13.6.2008, con il medesimo g.d., di revoca dell’autorizzazione all’azione esecutiva. Con atto del 16.6.2008 il g.d. dispose poi che il curatore depositasse "atto di rinuncia all’esecuzione forcata avanti al g.e. di Velletri ex art. 629 cod. proc. Civ. prima della data del 18.6.08 udienza avanti al g.e.". Il curatore instava avanti al collegio L. Fall., ex art. 26, deducendo che in realtà non era stato revocato l’originario atto autorizzatorio (del 14.1.2003 e di altro g.d.), l’immobile era stimato 4.200.000,00 Euro e non c’erano ragioni di convenienza e legittimità per condividere il decreto, assunto sul suo parere contrario e senza quello del comitato dei creditori. Si costituiva nel procedimento Breakeven s.r.l. (cessionaria dei crediti di UGC) aderendo al reclamo e deducendo la qualità di creditore ammesso al passivo. La stessa società, a tenore del decreto Trib. Roma 1.12.2008, avrebbe anche proposto autonomo reclamo, non reperito dal collegio al momento della decisione. Dal verbale dell’udienza camerale del 25.6.2008 si evince che il Tribunale dava atto delle dimissioni in quella data del curatore fallimentare, rinviandosi la trattazione al 15.7.2008. A quest’ultima prendeva parte il nuovo curatore ed il collegio disponeva la riunione del reclamo della banca a quello del curatore, ancora rinviando all’udienza del 24.9.2008 per ulteriore trattazione, con richiesta di chiarimenti alle parti e deposito di memorie oltre che di due pareri giuridici, sospendendo l’efficacia del decreto, regolando un ulteriore contraddicono anche per l’ipotesi di rinvenimento del reclamo in originale della banca ed infine decidendo il 1.2.2008.

Il ricorso è affidato a cinque motivi, resistito con unico motivo di ricorso incidentale condizionato dalla controricorrente Breakeven s.r.l, con deposito di memorie di entrambe le parti ex art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente deduce error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, contestandosi che il decreto non abbia deciso, violando l’art. 12 cod. proc. civ., su una domanda espressa della parte, avendo invero Alle s.r.l. chiesto di dare atto che, intervenuta l’estinzione della società esecutata, sarebbero venute meno immediatamente le sue obbligazioni verso il fallimento, privo a quel punto di titolo esecutivo per continuare nell’espropriazione, dato l’effetto costitutivo della cancellazione dal registro delle imprese.

Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, cioè l’estinzione di tutte le obbligazioni facenti capo alla società debitrice, compresa quella vantata dal Fallimento.

Con il terzo motivo si deduce travisamento del fatto ed erronea applicazione della L. Fall., art. 26, nel vecchio testo ed anche in quello conseguente alla riforma, impugnandosi l’ordinanza 24.9.2008 con cui il tribunale sospese l’efficacia del decreto reclamato, contrariamente alla previsione negativa della norma.

Con il quarto motivo si deduce ulteriore travisamento del fatto ed erronea applicazione di norme giuridiche con riguardo alla L. Fall., art. 25, nn.5 e 6 e art. 35, anche nel testo successivo alla riforma, contestandosi che nella nozione di rinunzia alla lite, che giustifico l’intervento sostitutivo del collegio, vi fosse anche la diversa questione dell’integrazione ai poteri del curatore, nella quale si risolse invece l’autorizzazione a questi concessa di iniziare o resistere in un giudizio.

Con il quinto motivo si denuncia il vizio di motivazione oltre che la errata applicazione ancora della L. Fall., art. 26 sulla legittimazione attiva del reclamo e sulla mancanza in atti di quello della banca, con error in procedendo per violazione del dovere di pronunziare su una domanda espressa del ricorrente, contestandosi che il curatore non era abilitato a reclamare contro gli atti del g.d., che il nuovo curatore pur presentatosi all’udienza non vi aveva svolto conclusioni ed anzi il suo legale aveva sostenuto l’inammissibilità del reclamo e che inammissibilmente il reclamo della banca era stato ritenuto provato, benchè l’atto mancasse al fascicolo, da una copia di nota di cancelleria senza attestazione di data ed autenticità.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, il controricorrente contesta, genericamente ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. e per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che il collegio fallimentare non abbia motivato su tutte le eccezioni di merito e di rito avanzate con il reclamo, dovendosi in quella sede giustificare le ragioni contrarie alle ritenute, da parte del g.d., non utilità della prosecuzione della azione esecutiva, sua convenienza, contraddittorietà con le precedenti azioni.

1. Il ricorso è inammissibile, afferendo la censura all’esercizio del potere di amministrazione e gestione dell’attivo fallimentare, acquisito o rientrante nelle azioni recuperatorie, secondo competenze di direzione della procedura non suscettibili, come nella specie, di assumere connotati di decisorietà e definitività (Cass. 22628/2006), non incidendo il provvedimento censurato, se non in modo indiretto e mediato, sui diritti dei terzi, suscettibili di lesione solo per effetto della condotta illegittima del curatore nei rapporti con i medesimi terzi (24019/2010), condotta che può conoscere semmai in altra sede, nella specie quella esecutiva, l’ambito di regolazione più appropriato, impugnando direttamente l’atto esterno (Cass. 15074/2011; 18622/2010). Invero il tribunale, al di là di ogni altra incertezza istruttoria – pur rilevante in tema di reale incardinamento anche del reclamo della banca, non reperito agli atti e di cui il collegio decidente diede però conto secondo una ricostruzione essenzialmente poggiante su un’attestazione di cancelleria, acquisita con visura dai registri informatici e dunque con un procedimento ricognitivo motivato, inidoneo a giustificare un diverso apprezzamento nella sede della legittimità -, si limitò ad annullare il provvedimento con cui il g.d., a sua volta, aveva – in data 12.6 e con deposito del 13.6.2008 – revocato il proprio decreto 12.3.2008 relativo all’autorizzazione per promuovere un’azione esecutiva contro la società Euro frigo s.r.l. A sua volta, tale decreto del g.d. emesso il 12.3.2008 era di reiezione di analoga istanza svolta, anche allora, da Alle s.r.l. Tale revoca del rigetto, al di là di ogni considerazione sulla fondatezza (che qui non si può esaminare), era dunque ricognitiva di una insuscettibilità di quei provvedimenti di assumere portata decisoria o definitiva, per nessuno di essi esistente, "in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all’esercizio della funzione di controllo circa l’utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito" (Cass. 18622/2010; 26934/2006; 7532/2005), ciò precludendo la sindacabilità nella sede di legittimità ex art. 111 Cost. Ogni altra doglianza sulla pretesa inesistenza del diritto soggettivo di credito in capo al Fallimento, come vantato verso il debitore pignorato, ed alla persistenza del relativo titolo esecutivo, rinviene dunque solo nelle impugnazioni esecutive o analoghe, ove cioè quel diritto sia concretamente azionato, l’alveo processuale di verifica della incompatibilità, qui accampata dal terzo Alle s.r.l., dei propri diritti – acquisiti dalla estinta società Euro frigo s.r.l. in corso di pignoramento – nelle forme e nei modi in cui il predicato della affermata sopravvenuta insussistenza si colleghi ad una condotta diretta del curatore, cui va contrapposto solo in quelle sedi detta incompatibilità. L’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione del decreto 1.12.2008 del Tribunale di Roma rende pertanto del tutto assorbiti i motivi di ricorso, oltre che l’esame del ricorso incidentale, a schema condizionato.

2. In ogni caso il ricorso è ulteriormente ed autonomamente inammissibile altresì ove – al terzo motivo – avversa l’ordinanza 24.9.2008 con cui il collegio fallimentare ebbe a disporre la sospensione del provvedimento del giudice delegato del 13.6.2008, innanzitutto ed oltre che per identità di ratio rispetto all’inammissibilità del ricorso avverso il decreto 1.12.2008, anche e già per difetto di tempestività dell’impugnazione, oltre che improcedibile, per omesso deposito di copia autentica del provvedimento stesso, ex art. 369 cod. proc. civ..

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Quanto al regolamento delle spese, esse sono regolate secondo la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della contro ricorrente, che si liquidano in Euro 7.200,00, di cui 7.000,00 per onorari e 200,00 per spese, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *