Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 24-11-2011, n. 43391

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 28/4/10 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza 19/1/07 del Tribunale di Rimini che, in esito a giudizio abbreviato, condannava M.P. alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato (acc. in (OMISSIS)) di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, in esso assorbito quello, del pari contestato, di cui all’art. 14, comma 5 ter (acc. in (OMISSIS) in data anteriore e prossima all'(OMISSIS)).

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge ( art. 178 c.p.p., in relazione agli artt. 127 e 420 ter), per essere stata inopinatamente respinta dalla Corte una richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento sia del difensore che dell’imputato; 2) violazione di legge, l’espulsione essendo stata disposta quando il M. era legittimamente in Italia, in quanto sottoposto a processo penale per il quale il giudice procedente (il Tribunale di Chiavari) aveva respinto (l’1/6/05) la richiesta di nulla osta all’espulsione.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nessuno compariva per l’imputato.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Se infatti la Corte di Appello ha legittimamente disatteso l’istanza di rinvio per l’impedimento (professionale) del difensore in base alla consolidata giurisprudenza che ne esclude la rilevanza nei procedimenti camerali, non altrettanto è a dirsi per l’istanza dell’imputato. Costui, infatti, essendo libero (come risulta dall’intestazione della sentenza) non doveva chiedere di essere tradotto per presenziare al processo ed il suo personale impedimento andava valutato nel merito. In tal senso (in tema di legittimo impedimento dell’interessato ove questi sia detenuto) v. Cass., sez. 1, sent. n. 26478 del 9/6/09, rv. 244037, Martino; Cass., sez. 1, sent. n. 5653 del 30/10/96, rv. 206248, Cafagno.

La sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Assorbito il secondo motivo di impugnazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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