Cons. Stato Sez. IV, Sent., 29-12-2011, n. 6986 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 2735 del 2011, A. V. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, n. 113 del 13 gennaio 2011 con la quale è stato respinto il ricorso proposto per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per effetto della illegittima esclusione dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi Coop. C.E.L.T. disposta con provvedimento della Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Popolari del 27.11.1976, annullato con sentenza del T.A.R. Campania – Napoli n. 639 del 10.11.1982 (confermata in appello dal Consiglio di Stato con decisione n. 463 del 28.13.7.1986); e per la condanna conseguente delle controparti intimate per le causali infra esposte e ciascuna in ragione delle propria responsabilità e legittimazione, ove del caso previa C.T.U., al pagamento in favore della ricorrente: della somma – determinata eventualmente anche in via equitativa – di euro 11.279,28 annui di spettanza per il mancato godimento dell’immobile dal 27 luglio 1978 al 21 luglio 200, data di pagamento del controvalore da parte della Regione Campania; della somma di euro 274.419,01 – salva ogni altra eventuale diversa – a titolo di maggior danno per la perdita del (più elevato) valore di mercato di un immobile del genere; per entrambe, con svalutazione monetaria ed interessi legali dall’insorgenza del credito a saldo; infine delle spese (anche generali ex art. 14 T.F.) e competenze di causa.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso:

– di aver partecipato al bando INACASA n. 5100/8 del 2.12.1969 per l’assegnazione di case per i lavoratori e, con provvedimento della Commissione Provinciale Case per Lavoratori del 27.11.1976 di essere stata esclusa dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi destinati alla suddetta Cooperativa che, unitamente ad altre Cooperative, aveva preso parte alla realizzazione in Napoli, località Ponticelli, nel comparto "F" del piano di zona di cui alla L. n. 167/62, c.d. "Parco Vesuvio";

– che, a seguito di ricorso proposto dai Protani, quali eredi di Cantoni Roberto, socio anch’egli della Cooperativa C.E.L.T. il quale, dopo l’esclusione dalla graduatoria della V., le era subentrato avverso il predetto provvedimento di esclusione, quest’ultimo era stato annullato dal T.A.R. della Campania con la sentenza n. 639 del 10.11.1982, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 463 del 28.13.7.1986, (mentre con sentenza n. 172 del 23.3.1987 il Consiglio di Stato aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dai medesimi eredi Cantoni avverso la predetta decisione n. 463/86);

– che, essendo l’annullamento del provvedimento di esclusione passato in cosa giudicata, per effetto del rigetto da parte del Consiglio di Stato del gravame proposto contro la decisione di primo grado (C. di S., Sez. IV, sentt. nn. 463/1986 e n. 172/1987) e risultando oramai irretrattabile il suo diritto all’assegnazione dell’alloggio e l’illegittimità della sua esclusione dalla graduatoria, la Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi, con provvedimento del 16.6.1987 ne aveva disposto la reintegrazione nella "posizione di fatto e di diritto" a lei spettante alla data del 15.11.1976 in seno alla Cooperativa C.E.L.T., altresì intimando agli eredi Cantoni di rilasciare gli immobili occupati al posto della V.;

– che, tuttavia, a seguito dell’impugnativa proposta avverso tali provvedimenti rispettivamente dai Protani e dalla C., il T.A.R. della Campania, sede di Napoli, con successiva sentenza n. 31 del 27 gennaio 1995, aveva annullato il provvedimento del 16.6.1987 emesso dalla predetta Commissione Provinciale di reintegrazione della V. e, nel fissare i limiti della esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 639 del 1982, con indicazione dei relativi criteri, aveva, a tal fine, stabilito il principio che "la restituito in integrum conseguente al giudicato non può operare in pregiudizio del terzo a suo tempo subentrato nell’alloggio", cioè gli eredi Cantoni, sentenza confermata dal Consiglio di Stato per perenzione del gravame con decisione del 30.3.1999, n. 474;

– che la successiva sentenza n. 1250 del 4.5.2000 di ottemperanza alla sentenza n. 31/1995 – a seguito di opposizione di terzo riqualificata come appello – era stata, tuttavia, annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 101/2001 in quanto si era giudicato "senza che fosse stato integrato il contraddittorio nei confronti della Coop. C.E.L.T. che fu parte nel giudizio definito con sent. n. 31/95 e che assume la veste di litisconsorte necessario nel giudizio relativo all’ottemperanza ad essa", con rinvio al T.A.R. Campania, sede di Napoli;

– che tale Tribunale reinvestito del giudizio, con successiva sent. n. 4652 del 6.9.2002, aveva ordinata l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 31/95 sempre "secondo i criteri in essa analiticamente enunciati e, comunque, con pieno ed effettivo soddisfacimento della legittima pretesa della ricorrente al conseguimento dell’alloggio illegittimamente negatole" e nominato, altresì, per il caso di inadempimento, quale Commissario ad acta, il Presidente dell’I.A.C.P. di Napoli;

– che, prima che l’Amministrazione avesse posto in essere un qualsivoglia atto teso all’esecuzione, la Coop. C.E.L.T. e gli eredi Cantone (soltanto venti giorni dal deposito della stessa sentenza n. 4652/2002) con ricorso notificato in data 27.9.2002, avevano proposto appello (r.g. 8058/02) avverso la citata sentenza n. 6673/2004 ed il Consiglio di Stato aveva riformata la sentenza, nella parte in cui, in parziale accoglimento dell’appello aveva disposto la nomina quale Commissario ad acta del Presidente dell’I.A.C.P. (in quanto controinteressato nei precedenti giudizi) e, conseguentemente, da un lato, ordinava alla Regione Campania "di provvedere all’esecuzione del giudicato di cui alla decisione del Tribunale Amministrativo regionale per la Campania n. 31 del 27 gennaio 1995 secondo le indicazioni nella stessa precisate", e, dall’altro, in caso di persistente inadempimento, aveva nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli per l’adozione dei necessari,ulteriori adempimenti…….";

– che, decorso il termine di 60 giorni, il Prefetto di Napoli, con decreto n. 26045 del 21.2.2005, nominava la dott. ssa Gabriella Camera, in servizio presso l’Ufficio Territoriale del Governo, quale Commissario ad acta per dare esecuzione alla citata sentenza n. 6673/2004;

– che il Commissario ad acta designato, con nota del 10 maggio 2007, chiedeva al Consiglio di Stato di pronunciarsi, in alternativa, sull’opportunità di procedere all’ottemperanza al giudicato nella forma del risarcimento per equivalente e l’adito Consiglio di Stato, con decisione n. 2216 del 10.5.2007, l’aveva autorizzata "a proseguire per la strada del risarcimento per equivalente, fornendo a questa Sezione notizie dell’esito finale (………)", in considerazione della prospettata impossibilità di assegnare all’interessata un appartamento e "dell’altrettanto prospettato accordo tra le parti" ed aveva dichiarata cessata la materia del contendere;

– che, con deliberazione del 25.9.2007 il Commissario ad acta, dott. ssa Gabriella Camera determinava in euro 75.678,96 il "risarcimento per equivalente per compensare tutti gli aspetti lesivi dell’azione amministrativa e per realizzare l’ottemperanza";

– che, con sentenza del Consiglio di Stato del 3.7.2008, n. 4106, con cui, respinta l’istanza della V., del 1011.1.2008, conclusivamente si era dichiarata "cessata la materia del contendere", disattendendo, comunque, il "rilievo" di quest’ultima secondo cui "il provvedimento del Commissario ad Acta è illegittimo nella parte in cui qualifica il disposto risarcimento come volto a compensare tutti i profili d’illegittimità dell’azione amministrativa", ritenendo in proposito "evidente che il provvedimento in questione costituisce esito in forma generica dell’esecuzione disposta con la decisione n. 6673 del 2004 e quindi non può ontologicamente riguardare (e pregiudicare) profili di danno diversi da quelli indicati nella relativa domanda di ottemperanza e, per quanto consta, finora nemmeno azionati dalla sig. ra V.";

– che, infine, in data 21.7.2009 era corrisposto dalla Regione l’importo di euro 75.678,96 di cui alla suddetta deliberazione del Commissario ad Acta del 25.9.2007.

Tanto premesso e preso atto che, allo stato, pur essendo stata dichiarata illegittima la sua esclusione dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi destinati alla Coop. C.E.L.T., costituenti l’odierno "Parco Vesuvio", in Napoli alla Via Mario Pomilio, n. 9, non aveva potuto conseguire la proprietà di alcun alloggio (essendo stati tutti assegnati ad altri soci, pur se in posizione successiva in graduatoria o, comunque, ripestati nella stessa) da parte della Cooperativa C.E.L.T. e – cosa ancor più grave – delle altre Amministrazioni pubbliche preposte ed, inoltre, che, pur all’esito dell’ottemperanza perseguita in via amministrativa, ha ricevuto unicamente la somma di euro 75.678,96, a mero (ed esclusivo) titolo di controvalore, per equivalente, della non conseguita proprietà dell’appartamento a cui aveva, invece, pieno diritto, V. A. – con ricorso notificato il 161718.9.2009 e depositato il giorno 29 successivo – ha adito il T.A.R. per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito per effetto della illegittima esclusione dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi Coop. C.E.L.T. disposta con provvedimento della Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Popolari del 27.11.1976, annullato con sentenza del T.A.R. Campania – Napoli n. 639 del 10.11.1982 (confermata in appello dal Consiglio di Stato con decisione n. 463 del 28.13.7.1986) e per la conseguente condanna delle controparti intimate, ciascuna in ragione delle propria responsabilità e legittimazione, ove del caso previa C.T.U., al pagamento in suo favore della somma – determinata eventualmente anche in via equitativa – di euro 11.279,28 annui di spettanza per il mancato godimento dell’immobile dal 27 luglio 1978 al 21 luglio 200 (data di pagamento del controvalore da parte della Regione Campania), della somma di euro 274.419,01 – salva ogni altra eventuale diversa – a titolo di maggior danno per la perdita del (più elevato) valore di mercato di un immobile del genere, per entrambe, con le maggiori somme a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali dall’insorgenza del credito a saldo.

Al riguardo parte ricorrente lamentava che non può, tuttavia, ritenersi esaurito in tali termini il risarcimento del danno di spettanza alla vistolo, competendo alla stessa, senz’altro ed innanzi tutto, un risarcimento per il mancato godimento del cespite medio tempore e cioè nel lunghissimo lasso di tempo compreso tra il 27 luglio 1978 (data in cui l’alloggio, già di spettanza dell’esponente, era stato assegnato in godimento a Roberto Cantoni, figurante in graduatoria al posto successivo) e la data del 21.7.2009 in cui le è stata pagata la somma di controvalore di euro 75.678,96.

Concludeva nel senso che tale posta risarcitoria, liquidabile in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 cod. civ., dovrebbe essere, di massima, apprezzata "dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al cd. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene", nella specie individuato nella consulenza tecnica allegata in euro 11.297,28 annui, da liquidarsi con decorrenza dal 27.7.1978.

Costituitesi la C. Cooperativa edilizia lavoratori telefonici a r.l. e la Regione Campania, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, ritenendo come il ricorso era stato proposto contro soggetti non legittimati, mentre non era stato evocato in giudizio il Ministero del lavoro, unico soggetto responsabile a cui imputare la responsabilità per l’eventuale illecito commesso.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia la correttezza del proprio comportamento processuale, ed in specie la corretta evocazione delle parti responsabili, sottolineando quindi l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, e riproponendo le proprie doglianze.

Nel giudizio di appello, si è costituita la C. Cooperativa edilizia lavoratori telefonici a r.l. e la Regione Campania NM1CON, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – L’appello non è fondato e va respinto, sebbene la sentenza impugnata debba essere altrimenti motivata.

2. – Prescindendo dalle questioni di legittimazione passiva delle parti appellate, la Sezione ritiene di dare priorità al tema dell’inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, evidenziata dalla difesa della Regione Campania.

Secondo tale prospettazione, la domanda risarcitoria proposta consisterebbe in una reiterazione delle ragioni di danno già evidenziate nelle precedenti azioni e sulle quali questo Consiglio si è già pronunciato per ben tre volte, rispettivamente con le decisioni n. 6673/2004, n. 2216/2007 e n. 4106/2008, all’esito di giudizi in cui il petitum e la causa petendi erano perfettamente sovrapponibili a quella di cui è oggi causa.

2.1. – L’eccezione è fondata e va accolta.

Occorre primariamente evidenziare come le poste di cui l’appellante si lamenta sono costituite da voci di danno, derivanti dall’originaria esclusione dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi della cooperativa C.. Si tratta quindi di una posizione risarcitoria che poteva essere azionata solo conseguentemente alla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti amministrativi che l’avevano disposta, e quindi solo successivamente alla sentenza del T.A.R. di Napoli n. n. 31 del 27 gennaio 1995, confermata da questo Consiglio con decisione n. 474 del 30 marzo 1999.

È quindi da quel momento che deve essere esaminata la vicenda complessiva dell’ottemperanza alle statuizioni della sentenza ed ai contenuti delle pronunce che si sono succedute in merito.

In particolare, occorre evidenziare come le voci di danno di cui l’appellante lamenta il mancato pagamento siano, da un lato, la somma – determinata eventualmente anche in via equitativa – di euro 11.279,28 annui di spettanza per il mancato godimento dell’immobile dal 27 luglio 1978 al 21 luglio 200, data di pagamento del controvalore da parte della Regione Campania e, dall’altro, la somma di euro 274.419,01 – salva ogni altra eventuale diversa – a titolo di maggior danno per la perdita del (più elevato) valore di mercato di un immobile del genere.

La richiesta, in relazione ad entrambe le ragioni di danno, non può ricevere adesione da parte della Sezione, trattandosi di spettanze già considerate nei precedenti giudizi.

In merito alla prima delle due poste, deve evidenziarsi come la sentenza del T.A.R. Campania, di cui fondamentalmente si chiede la completa ottemperanza, ossia la sentenza n. 31 del 27 gennaio 1995, ha espressamente considerato, come ambito della propria applicazione, la posizione dell’attuale appellante, evidenziando come, nel contrasto tra le diverse posizioni, la tutela della sua pretesa potesse essere considerata "sacrificando… la pretesa ad una restitutio in integrum integrale da parte del soggetto illegittimamente a suo tempo danneggiato". Deve quindi escludersi che la sentenza de qua abbia affermato che all’attuale appellante dovesse corrispondersi un’integrale ristoro del danno subito. In tal senso, le successive fasi di ottemperanza, sulle quali questa Sezione ha avuto più volte l’occasione di rimarcare la correttezza sostanziale, censurando solo aspetti procedimentali, appaiono del tutto esaustive del portato demolitorio della sentenza, escludendo altresì che possa darsi ingresso ad ulteriori profili di danno non considerati contestualmente alla valutazione del complesso assetto della vicenda, dove il giudice di prime cure ha dato una equilibrata soluzione alle contrapposte posizioni.In merito alla prima delle due poste, osserva la Sezione che i profili del mancato godimento dell’immobile appaiono centrali nella ricostruzione del danno subito e liquidato con deliberazione del commissario ad acta del 25 settembre 2007, data al fine di compensare per equivalente l’appellante per la mancata assegnazione dell’alloggio.

In merito alla seconda voce di danno, poi, va evidenziato come questa Sezione si sia espressamente soffermata, nella decisione n. 4106 del 3 settembre 2008, sulla questione del valore immobiliare dell’immobile in questione, e quindi conseguentemente anche della perdita differenziale per la perdita del (più elevato) valore di mercato di un immobile del genere.

Infatti, esaminando la censura proposta in quella sede sulla mancata considerazione dell’entità del dovuto, la Sezione si è pronunciata sulla doglianza che evidenziava la non corretta considerazione del valore dei beni in scrutinio, che a parere dell’attuale appellante era illogica, in quanto facente "riferimento non al valore ma al costo attuale di costruzione di un appartamento di edilizia agevolata con caratteristiche analoghe e superficie pari a quello all’epoca ingiustamente non assegnato".

Proprio su tale eccezione, la Sezione ha affermato di non condividere la valutazione operata "per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo va osservato che la perizia tecnica sulla cui scorta l’istante ha quantificato il risarcimento che assume spettarle non è, a giudizio del Collegio, attendibile nella misura in cui a ben vedere sovrastima il valore di un modesto (mq. 67 circa) alloggio di edilizia agevolata ubicato in area urbana degradata o comunque non di pregio, erroneamente assumendone la commerciabilità a livelli di prezzo che risultano piuttosto propri – a prescindere dalle non influenti categorie catastali – degli immobili di edilizia privata più favorevolmente collocati nel contesto urbano.

In secondo luogo, e soprattutto, va osservato che la signora V. consegue il controvalore dell’alloggio senza aver mai ovviamente versato alcuna quota o rateo di riscatto.

Invece, per calcolare il valore effettivo finale conseguito dal normale assegnatario allorchè aliena l’appartamento assegnato, occorre logicamente detrarre dal prezzo di compravendita gli esborsi cui l’assegnatario stesso ha in precedenza provveduto per acquisire la proprietà.

Ne deriva che l’entità del risarcimento stimato dal commissario deve ritenersi congrua anche in ragione del fatto che l’interessata non ha sostenuto spese di cessione o riscatto".

Pertanto, anche la seconda posta qui in esame deve ritenersi già compresa e valutata dalle precedenti decisioni in tema di ottemperanza della sentenza del T.A.R. Campania, n. 31 del 27 gennaio 1995.

3. – L’appello va quindi respinto, dovendosi ritenere che le voci di danno attualmente vantate non abbiano una loro autonomia ontologica, essendo ricomprese nell’ambito delle poste già liquidate nell’ambito del precedente giudizio di ottemperanza. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 2735 del 2011;

2. Condanna A. V. a rifondere a C. Cooperativa edilizia lavoratori telefonici a r.l. e alla Regione Campania le spese del presente grado di giudizio, che liquida, in favore di ognuna delle parti resistenti e controinteressate costituite, in Euro. 2.000,00 (euro duemila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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