Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-06-2012, n. 9249 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 30.9.2005 F. e T.T. proponevano opposizione avverso il decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Rovereto aveva loro ingiunto il pagamento in favore della Cassa Rurale di Rovereto di Euro 14.088,41 oltre accessori, in relazione a scoperto di conto corrente assistito da apertura di credito, di cui il primo era intestatario ed il secondo fideiussore.

Il Tribunale rigettava l’opposizione con decisione che veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Trento. In particolare, sui diversi profili sottoposti al suo esame la Corte territoriale rilevava: a) che risultava inammissibile la censura concernente la mancanza dei requisiti per la pronuncia del decreto ingiuntivo, poichè meramente ripropositiva di quella già prospettata con esito negativo in primo grado; b) che correttamente erano stati riconosciuti gli interessi anatocistici dall’1.7.2000, alla luce del disposto del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 120 Testo Unico Bancario, comma 2 (per il quale il Comitato Interministeriale Credito e Risparmio – CICR – stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati) e di quello dell’art. 7 della connessa deliberazione CICR ora richiamata (che prevede un meccanismo di adeguamento unilaterale delle clausole anatocistiche);

c) che per le medesime ragioni indicate sub a) appariva inammissibile la doglianza concernente l’errato computo della valuta per la registrazione in conto di operazioni attive con "valuta d’uso cosiddetta fittizia";

d) che era valida la clausola relativa alla previsione delle "cc.dd.

commissioni di massimo scoperto". In tal senso avrebbero deposto l’identificabilità della relativa causa negoziale nel parziale ristoro della banca per la minore redditività subita a causa della necessità di tenere a disposizione somme liquide, nonchè il disposto del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis inserito dalla Legge di conversione n. 2 del 2010. La detta disposizione ha infatti limitato la nullità della clausola in questione alle ipotesi di risultanza negativa del saldo del cliente per un periodo inferiore a trenta giorni, e di avvenuta utilizzazione di somme in assenza di fido; e) che comunque l’applicazione della commissione in questione non avrebbe inciso negativamente sulla verifica del rispetto dei tassi soglia previsti dalla disciplina sull’usura, risultando a questi inferiore il tasso effettivo globale medio, pur se calcolato con il computo della detta commissione; f) che non ricorrevano infine le condizioni per dare corso ad una nuova consulenza tecnica.

Avverso la decisione T.F. proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui resisteva la Cassa Rurale di Rovereto con controricorso poi illustrato da memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 15.5.2012.

Motivi della decisione

Con i sette motivi di impugnazione T. ha denunciato violazione "di norme di legge e dei principi di diritto" e vizio di motivazione, rispettivamente sotto i seguenti aspetti:

1) l’eccezione concernente la mancanza dei requisiti per la pronuncia del decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, sarebbe stata puntualmente riproposta;

2) analogamente sarebbero state puntualmente censurate le risultanze della espletata consulenza tecnica;

3) l’art. 7 della delibera CICR sarebbe stato travolto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000, e la clausola avente ad oggetto la previsione dell’anatocismo sarebbe nulla;

4) la doglianza relativa alla valuta sarebbe stata male interpretata, atteso che la stessa sarebbe semplicemente consistita nell’apprezzamento della sua influenza sul tasso effettivo globale, e quindi sul giudizio in ordine all’eventuale usurarietà del tasso concretamente applicato;

5) la commissione per il massimo scoperto sarebbe stata a torto applicata, atteso che per le somme messe a disposizione del cliente la banca percepirebbe comunque un interesse passivo;

6) a torto la Corte di Appello aveva affermato che le commissioni di massimo scoperto non dovessero essere comprese nel calcolo per la determinazione del tasso effettivo medio;

7) ugualmente a torto la stessa Corte aveva negato l’avvenuto superamento della soglia di usura. Il ricorso è infondato.

Ed infatti, sul primo motivo si osserva che la doglianza è incentrata sull’errata lettura degli atti processuali da parte della Corte di Appello, cha a torto avrebbe rilevato l’assenza di specifiche censure avverso la decisione con la quale il tribunale aveva rigettato l’eccezione concernente "la mancanza dei requisiti per la pronuncia del decreto ingiuntivo". Tuttavia il ricorrente si è limitato a sostenere di aver riproposto l’eccezione con il richiamo alle pagine dell’atto di appello in cui " si spiegano i motivi per i quali il d.i. doveva essere revocato-annullato ", sicchè il motivo risulta per un verso generico e, per un altro, calibrato sulla pretesa fondatezza del proprio assunto, anzichè sull’affermata erroneità della decisione impugnata.

Comunque il rilievo è inconsistente anche sotto altro profilo, e cioè in quanto il giudizio di opposizione da in ogni modo luogo ad una valutazione nel merito della pretesa azionata, indipendentemente dall’esistenza o meno dei presupposti per l’emissione del decreto di ingiunzione (C. 95/1052, 94/9708, 92/12278, 89/1690). E’ poi inammissibile per difetto di autosufficienza il secondo motivo, con il quale T. ha lamentato la non rispondenza al vero dell’affermazione secondo cui non sarebbero state sollevate critiche alla CTU, laddove viceversa sarebbero stati elencati "tutta una serie di errori" compiuti dal consulente, e ciò per la duplice ragione che non è stata censurata l’affermazione della Corte di Appello secondo cui l’appellante, nel riproporre l’istanza di rinnovazione della CTU, si sarebbe limitato "ad indicare il contenuto della perizia tecnico contabile eseguita su suo incarico da un’associazione di consumatori", e comunque poichè non è stata fornita alcuna precisazione in ordine al contenuto dei rilievi formulati ed alla sede della relativa rappresentazione.

A conclusioni identiche a quelle indicate per il primo motivo deve poi pervenirsi per quanto concerne il terzo motivo.

Come si desume, infatti, dal contenuto del quesito a tal fine prospettato, la censura formulata dal T. avverso la parte della statuizione in cui è stato ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 7 della delibera CICR è incentrato sulla circostanza che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000 detto articolo sarebbe stato "travolto", e non potrebbe conservare efficacia in ragione del disposto del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 120, comma 2, Testo Unico Bancario -T.U.B. – (D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25).

Sotto tale riflesso la censura è dunque priva di pregio, non essendovi motivo per non ritenere applicabile l’art. 7 in questione alle pattuizioni aventi ad oggetto il riconoscimento di interessi anatocistici formulate in epoca successiva al 22.4.2000 (mentre quella in oggetto risale all’1.3.2000, come precisato a p. 9 della sentenza impugnata), data di entrata in vigore della detta delibera (in tal senso specificamente C. 10/24418).

E’ inammissibile il quarto motivo relativo al computo della valuta, atteso che la pronuncia con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto che l’assunto difensivo dedotto in primo grado fosse stato semplicemente riproposto (di qui l’inammissibilità del relativo motivo) è stata censurata in ragione di un’asserita mancata comprensione della doglianza formulata peraltro semplicemente affermata – e con una sollecitazione ad una valutazione nel merito del tutto autonoma rispetto al contenuto sul punto della sentenza contestata.

Ad identiche conclusioni deve pervenirsi per il quinto motivo di impugnazione, concernente il riconoscimento delle commissioni di massimo scoperto.

Al riguardo la Corte aveva infatti ritenuto che la detta commissione fosse stata legittimamente richiesta in ragione dell’esistenza di una clausola pattizia in tal senso, clausola di cui sosteneva dovesse essere affermata la validità.

Detto rilievo non è stato tuttavia contestato, non essendo stata negata l’esistenza della detta clausola, nè essendo state indicate ragioni idonee a sostenere l’assunto per il quale la clausola, anzichè valida, avrebbe dovuto essere ritenuta nulla.

Ne consegue la non pertinenza della censura rispetto alla ragione posta a base della contestata decisione sul punto.

Il quinto ed il sesto motivo devono infine essere trattati congiuntamente, perchè fra loro connessi, e sono infondati.

Al riguardo va osservato che la questione concernente l’applicabilità della commissione per il massimo scoperto, una volta ritenuto valida la relativa clausola, rileverebbe esclusivamente sotto il profilo del suo eventuale computo ai fini dell’accertamento in ordine all’avvenuto superamento o meno del tasso usurario.

In proposito tuttavia la Corte di Appello ha maturato un convincimento negativo, e ciò sulla base dei motivati e condivisi rilievi svolti dal consulente tecnico in primo grado, contrastati dal ricorrente con la prospettazione di difformi valutazione fatto, senza l’indicazione dei profili che a suo dire, se considerati con la necessaria correttezza di giudizio, avrebbero dovuto determinare una diversa decisione. Si tratta dunque di censure rilevanti esclusivamente sul piano del merito che, a fronte di motivazione della Corte di Appello sufficiente ed immune da vizi logici, non è sindacabile in questa sede di legittimità. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *